Sentenza n. 7698/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento del decreto di rilascio di alloggio di edilizia residenziale pubblica (d.p.r. 30 Dicembre 1972, n. 1035, art. 18 in combinato disposto con art. 11, comma 12, l.r. 6 agosto 1999, n. 12, art. 15) numero protocollo 3-OMISSIS-, notificato alla ricorrente in data 11.07.2024, con il quale il direttore generale disponeva: “il rilascio immediato dell’alloggio di cui in premessa, libero e vuoto di cose e persone, anche interposte”; nonché di tutti gli atti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi al relativo procedimento;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rilascio immediato dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica occupato dalla ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ente gestore ERP)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il decreto con cui Ater ha ordinato il rilascio immediato dell’alloggio occupato, deducendo di possedere i requisiti per l’assegnazione anche mediante subentro alla precedente assegnataria. Ha denunciato la violazione dell’art. 14, comma 1, lett. b), del Regolamento della Regione Lazio n. 2/2000 e dell’art. 11 della l.r. n. 12/1999, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti e di motivazione e illogicità manifesta. Secondo la ricorrente, il provvedimento di rilascio sarebbe privo di adeguata motivazione. Ater ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, individuando la giurisdizione del giudice ordinario. La controversia riguarda infatti l’opposizione dell’occupante al rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo e, quindi, il diritto dell’amministrazione di agire esecutivamente. L’ordine di rilascio è stato qualificato come atto imposto dalla legge, non espressivo di una valutazione discrezionale dell’interesse pubblico. La giurisdizione ordinaria permane anche quando siano dedotti vizi di legittimità di atti amministrativi, come la diffida o l’ordine di sgombero, potendo il giudice ordinario eventualmente disapplicarli e verificare l’esistenza delle condizioni legali per il rilascio. Il TAR ha escluso che la fattispecie rientrasse in una procedura amministrativa di assegnazione alla quale la ricorrente avesse partecipato quale titolare di un interesse legittimo pretensivo. È inoltre irrilevante il titolo invocato per giustificare il subentro o la permanenza nell’alloggio, poiché la posizione fatta valere contro il rilascio è un diritto soggettivo al mantenimento della situazione di vantaggio. Il giudizio può essere riproposto davanti al giudice ordinario nel rispetto dell’art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate in ragione della precedente non univocità degli orientamenti giurisprudenziali.
Norme richiamate
art. 18 d.P.R. 1035/1972
La controversia concerne un provvedimento di rilascio di alloggio ERP adottato in applicazione della disciplina sul rilascio dell’alloggio.
art. 11, comma 12, l.r. Lazio n. 12/1999
Richiamato quale base normativa del decreto di rilascio dell’alloggio ERP.
art. 14, comma 1, lett. b), Regolamento Regione Lazio n. 2/2000
Invocato dalla ricorrente a sostegno del possesso dei requisiti per il subentro nell’assegnazione dell’alloggio.
art. 11 c.p.a.
Consente la riproposizione della domanda davanti al giudice munito di giurisdizione, nel rispetto delle condizioni e dei termini previsti.
Massime di principio
- La controversia proposta dall’occupante di un alloggio di edilizia residenziale pubblica contro il provvedimento di rilascio dell’immobile appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario quando abbia ad oggetto il diritto dell’amministrazione di agire esecutivamente e il diritto soggettivo dell’occupante a mantenere la disponibilità dell’alloggio.
- L’ordine di rilascio di un alloggio ERP occupato senza titolo costituisce un atto imposto dalla legge e non l’espressione di un potere discrezionale fondato sulla ponderazione, caso per caso, dell’interesse pubblico.
- La deduzione di vizi di legittimità del provvedimento di rilascio non radica la giurisdizione amministrativa: il giudice ordinario, investito della controversia sul rilascio, può eventualmente disapplicare l’atto amministrativo e verificare la sussistenza delle condizioni legali per l’esecuzione.
- È irrilevante, ai fini del riparto di giurisdizione, il titolo invocato dall’occupante per giustificare la permanenza nell’alloggio o il subentro, quando la controversia non riguardi la partecipazione a una procedura amministrativa di assegnazione, ma l’opposizione al rilascio e la pretesa al mantenimento della situazione di vantaggio.
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