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Sentenza

Sentenza n. 4843/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202409405

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Toscana n. 548 del 7 maggio 2024, che aveva respinto il ricorso contro il divieto prefettizio di detenzione di qualsiasi tipo di arma e munizione e il verbale di ritiro cautelare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado l’interessato aveva impugnato il decreto prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni, adottato dopo una lite con la fidanzata convivente, nonché il verbale di ritiro cautelare ai sensi dell’art. 39, comma 2, T.U.L.P.S. Deduceva violazione degli artt. 11, 39 e 43 T.U.L.P.S., violazione dell’art. 3 l. n. 241/1990 ed eccesso di potere, sostenendo che il divieto fosse fondato su una sola segnalazione della ex compagna, senza adeguata valutazione della condotta e della personalità complessiva, e che fosse irragionevole adottare un divieto nei confronti di chi non possedeva armi e non era più titolare di porto d’armi. In appello ha contestato la sentenza del TAR quanto all’accertamento della pericolosità e dell’inaffidabilità, sostenendo che l’amministrazione si fosse basata soltanto sulla relazione dei Carabinieri e che la lite familiare, non seguita da conseguenze penali definitive, non fosse sufficiente. Ha inoltre dedotto violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, negando l’attualità della situazione di pericolo.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ribadito che il porto d’armi e la detenzione di armi non costituiscono diritti assoluti, ma deroghe al generale divieto di detenzione, e che l’autorità di pubblica sicurezza dispone di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità dell’interessato e i rischi, anche solo potenziali, per la sicurezza e l’ordine pubblico. Il giudizio di non affidabilità può fondarsi su episodi non aventi rilievo penale, senza necessità di un accertamento di pericolosità sociale o di un comprovato abuso delle armi. Nel caso concreto, l’intervento dei Carabinieri, l’audizione della presunta vittima, l’attivazione del numero antiviolenza 1522 e la denuncia per lesioni, minaccia e atti persecutori costituivano un adeguato approfondimento istruttorio e un quadro sintomatico della conflittualità familiare. Anche un singolo episodio può giustificare, in funzione preventiva, il divieto di detenzione. È stata ritenuta irrilevante la circostanza che l’interessato fosse incensurato, che non possedesse armi e che il porto d’armi fosse scaduto, poiché il divieto mira a prevenire la futura disponibilità di armi. Il sindacato giurisdizionale deve verificare i fatti posti a fondamento della prognosi amministrativa e la ragionevolezza e proporzionalità dell’inferenza, senza sostituire la valutazione prefettizia. La situazione di accesa conflittualità esistente al momento dell’adozione dell’atto rendeva ragionevole e proporzionata la misura. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 11 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Concorre a fondare la disciplina dell’affidabilità richiesta per il rilascio e il mantenimento delle autorizzazioni di pubblica sicurezza.

  • art. 39 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    in relazione ad una situazione familiare caratterizzata da tensioni e litigi, è ragionevole - e comunque insindacabile nella sede della giurisdizione di legittimità la scelta dell’Amministrazione di prevenire che la situazione possa degenerare, vietando la detenzione di armi e munizioni nei confronti di chi risultava comunque coinvolto in tali tensioni familiari

    Consente l’adozione preventiva del divieto di detenzione quando fatti anche privi di definitivo rilievo penale evidenzino una situazione di conflittualità idonea a far sorgere un rischio, anche potenziale, di abuso delle armi.

  • art. 43 r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.)

    Concorre a legittimare la valutazione discrezionale dell’affidabilità del soggetto ai fini delle autorizzazioni relative alle armi.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato in relazione agli elementi istruttori concernenti la lite familiare, l’intervento dei Carabinieri e le dichiarazioni della presunta vittima.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di proporzionalità è ricondotto anche ai principi costituzionali di buon andamento.

  • art. 582 c.p.

    Reato per il quale la polizia giudiziaria aveva denunciato l’interessato, quale elemento del quadro fattuale valutato dall’autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 612 c.p.

    Reato per il quale la polizia giudiziaria aveva denunciato l’interessato, quale elemento del quadro fattuale valutato dall’autorità di pubblica sicurezza.

  • art. 612-bis c.p.

    Reato per il quale la polizia giudiziaria aveva denunciato l’interessato, quale elemento del quadro fattuale valutato dall’autorità di pubblica sicurezza.

Massime di principio

  • Il porto d’armi e la detenzione di armi non costituiscono diritti assoluti, ma deroghe al generale divieto di detenzione; pertanto l’autorità di pubblica sicurezza può subordinare o negare l’autorizzazione sulla base di una prognosi rigorosa di completa affidabilità del richiedente e dell’assenza di rischi, anche potenziali, per la sicurezza pubblica.
  • Ai fini del giudizio di non affidabilità nella detenzione o nell’uso delle armi non è necessario un accertamento di pericolosità sociale, un comprovato abuso dell’arma o una condanna penale definitiva; possono essere valutati anche fatti privi di autonomo rilievo penale, purché concretamente sintomatici della possibilità di abuso.
  • Anche un unico episodio di grave conflittualità familiare, adeguatamente verificato dalla polizia giudiziaria e accompagnato da elementi quali la richiesta di aiuto al numero antiviolenza e dichiarazioni della persona coinvolta, può giustificare il divieto preventivo di detenzione di armi e munizioni.
  • La circostanza che il destinatario sia incensurato, non possieda armi o non sia più titolare di un porto d’armi non esclude l’adozione del divieto di detenzione, poiché la misura ha finalità preventiva e mira a impedire la futura disponibilità di armi.
  • Nel sindacare un divieto prefettizio di detenzione di armi, il giudice amministrativo deve verificare pienamente i fatti posti a fondamento della decisione e la ragionevolezza e proporzionalità della prognosi di rischio, senza sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell’autorità di pubblica sicurezza quando questa sia logicamente motivata.
  • La proporzionalità della misura amministrativa richiede la verifica di idoneità, necessarietà e proporzionalità in senso stretto; la ragionevolezza richiede coerenza tra i fatti accertati e la decisione adottata.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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