Sentenza n. 77/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS- del 13 dicembre 2023, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Terza, che aveva respinto l’impugnazione del diniego di condono edilizio, dell’ordinanza di demolizione e del successivo provvedimento di rettifica confermativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le appellanti contestavano il diniego di condono edilizio e le conseguenti determinazioni demolitorie. Con il primo motivo deducevano la violazione dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, il travisamento dei fatti e l’insufficienza della motivazione, sostenendo che le opere successive alla domanda di condono si sarebbero limitate alla sovrapposizione di una mansarda sull’edificio preesistente, autonomamente riconoscibile e demolibile, senza incidere sul manufatto oggetto della domanda di sanatoria. Con il secondo motivo censuravano l’ordinanza di demolizione nella parte in cui era stata inizialmente riferita anche a una porzione appartenente a un terzo, sostenendo che la successiva rettifica, che aveva estromesso tale soggetto, fosse stata impugnata nella parte confermativa dell’originaria ordinanza. Con il terzo motivo contestavano la condanna alle spese di primo grado, rilevando che il Comune si era costituito con una difesa meramente formale.
La decisione
L’appello è stato rigettato. Il CGARS ha ritenuto infondati unitariamente i primi due motivi, rilevando che la disciplina del condono presuppone la permanenza dell’immobile oggetto della domanda e consente, durante il procedimento, soltanto interventi diretti all’integrità e conservazione dell’opera, nel rispetto della procedura prevista dall’art. 35 della legge n. 47/1985. Gli interventi ulteriori eseguiti su un manufatto abusivo non sanato, anche se astrattamente riconducibili a categorie edilizie lecite, ne condividono l’abusività. Qualora le opere successive non siano meri completamenti ma modifichino significativamente l’immobile, l’amministrazione deve verificare se l’oggetto della domanda sia stato radicalmente trasformato, rendendo improcedibile il condono, oppure se le opere sopravvenute siano autonomamente abusive e vadano sanzionate senza impedire la valutazione della domanda originaria. Nel caso concreto, gli accertamenti comunali evidenziavano una consistenza del manufatto assai diversa da quella descritta nell’istanza: demolizione della copertura e di murature portanti, rifacimento di solai e copertura, sopraelevazioni, modifiche della scala, realizzazione di un ulteriore piano, abbaini, vani nel sottotetto e mutamento di destinazione d’uso. Tali opere avevano alterato in modo sostanziale volumetria, superficie e sagoma dell’edificio e non erano state eseguite secondo la procedura dell’art. 35 della legge n. 47/1985. Non era quindi possibile limitare il diniego al solo piano di copertura, dovendo considerarsi che le opere aggiuntive si innestavano su una struttura già abusiva. È stato inoltre respinto il motivo relativo alle spese, poiché il TAR aveva applicato il principio della soccombenza e il giudice dispone di ampia discrezionalità nella regolazione delle spese, sindacabile in appello solo in presenza di manifesta irrazionalità. Le spese del grado d’appello sono state compensate per la peculiarità della controversia.
Norme richiamate
art. 35 l. 28 febbraio 1985, n. 47
«decorsi centoventi giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, dopo il versamento della seconda rata dell’oblazione, il presentatore dell’istanza di concessione o autorizzazione in sanatoria può completare sotto la propria responsabilità»; «l’interessato notifica al Comune il proprio intendimento, allegando perizia giurata ovvero documentazione avente data certa in ordine allo stato dei lavori abusivi, ed inizia i lavori non prima di trenta giorni dalla data della notificazione»
Durante la pendenza del condono sono consentiti soltanto lavori di completamento e conservazione, alle condizioni e secondo la procedura prevista dalla norma; la disposizione non autorizza trasformazioni o ampliamenti nuovi e diversi rispetto alle opere oggetto della domanda.
art. 32 d.l. 30 settembre 2003, n. 269
La disciplina del condono è stata applicata assumendo come presupposto la corrispondenza tra l’immobile attuale e quello rappresentato nella domanda di sanatoria; la radicale o significativa trasformazione del manufatto impedisce di riconoscere il condono nei termini richiesti.
art. 3 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380
La riconducibilità astratta di un intervento a una categoria edilizia non ne legittima l’esecuzione se l’intervento afferisce a un immobile abusivo non sanato; le opere aggiuntive partecipano delle caratteristiche di abusività dell’opera principale.
Massime di principio
- La presentazione di una domanda di condono edilizio non legittima la libera prosecuzione, trasformazione o ampliamento dell’opera abusiva: durante la pendenza del procedimento sono consentiti soltanto interventi di completamento diretti alla conservazione dell’immobile, eseguiti nel rispetto della procedura prevista dall’art. 35 della legge n. 47/1985.
- Gli interventi edilizi successivi alla domanda di condono, anche se astrattamente riconducibili alla manutenzione, alla ristrutturazione o ad altre categorie edilizie lecite, mantengono carattere abusivo quando insistono su un immobile non ancora sanato.
- Quando le opere successive modificano radicalmente l’immobile oggetto della domanda, l’amministrazione può dichiarare improcedibile la domanda di condono e ordinare la demolizione del nuovo manufatto; quando invece le modifiche non impediscono l’identificazione dell’opera originaria, deve valutarne l’eventuale autonoma abusività e limitare la demolizione alle opere non sanabili, senza necessariamente dichiarare improcedibile la domanda originaria.
- La significativa alterazione di volumetria, superficie o sagoma dell’edificio oggetto della domanda di condono impedisce di ottenere la sanatoria soltanto per una parte dell’immobile quando le opere successive si innestano su una struttura già abusiva e non sono state eseguite secondo la procedura prevista dall’art. 35 della legge n. 47/1985.
- La decisione sulle spese processuali rientra nella discrezionalità del giudice e non è sindacabile in appello, salvo il limite della manifesta irrazionalità o la condanna della parte vittoriosa.
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