Sentenza del 20/05/2016 n. 1286 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Tassa automobilistica - Cartella di pagamento - notifica - raccomandata con avviso di ricevimento - agente di riscossione - art. 26, d.P.R. n. 602/73, così come modificato dall'art. 12, d.lgs. n. 4/99 - soggetto legittimato - non è tale - validità notifica - permane.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che la cartella di pagamento fosse stata notificata mediante raccomandata con avviso di ricevimento da un soggetto non compreso tra quelli espressamente indicati dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, come modificato dall’art. 12 del d.lgs. n. 4/1999. Secondo tale prospettazione, la carenza di legittimazione del notificante avrebbe determinato l’inesistenza o la nullità della notificazione.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notificazione della cartella è stata ritenuta valida, poiché effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, modalità riconducibile allo schema legale della notificazione. L’eventuale irregolarità relativa al soggetto che ha materialmente eseguito la notifica non determina l’inesistenza della stessa, salvo che l’attività sia completamente mancante oppure totalmente estranea al procedimento notificatorio previsto dalla legge.
Norme richiamate
Art. 26, d.P.R. n. 602/1973
Disciplina le modalità di notificazione della cartella di pagamento. La violazione delle regole relative al soggetto notificante non comporta automaticamente l’inesistenza della notifica quando sia stata utilizzata una modalità prevista dall’ordinamento.
Art. 12, d.lgs. n. 4/1999
Ha modificato la disciplina richiamata dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973, incidendo sui soggetti e sulle modalità della notificazione delle cartelle.
Art. 137, d.P.R. n. 43/1988
È richiamato quale disposizione collegata alla disciplina delle notificazioni nell’ambito della riscossione.
Art. 60, d.P.R. n. 600/1973
È richiamato quale norma generale in materia di notificazioni degli atti tributari.
Cass. civ., sentenze n. 15948/2010 e n. 14105/2000
Affermano il principio secondo cui l’inesistenza della notificazione ricorre soltanto in caso di totale mancanza dell’attività notificatoria o di attività completamente estranea allo schema legale.
Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 4077/2010
Consolida la distinzione tra inesistenza e nullità della notificazione, limitando l’inesistenza ai casi in cui manchi del tutto un procedimento notificatorio riconoscibile.
Massime di principio
- La notificazione di un atto tributario non è inesistente per il solo fatto che sia stata eseguita da un soggetto privo della specifica legittimazione prevista dalla norma, se è stata comunque utilizzata una modalità notificatoria legalmente riconoscibile.
- La raccomandata con avviso di ricevimento può conservare efficacia quando consenta di dimostrare l’invio e la ricezione dell’atto, anche in presenza di irregolarità formali relative al notificante.
- L’inesistenza della notifica deve essere riservata ai casi estremi in cui non vi sia alcuna attività notificatoria oppure l’attività svolta sia totalmente estranea ai procedimenti previsti dalla legge.
- Per contestare efficacemente una notifica occorre distinguere tra inesistenza, nullità e mera irregolarità, verificando se l’atto abbia comunque raggiunto il destinatario e assolto la funzione propria della notificazione.
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