Cassazione Penale, Sentenza n. 32367/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 7.12.2022 che, in sede di rinvio, ha confermato il decreto di sequestro preventivo, in via diretta ovvero per equivalente, per un importo di euro 1.865.995,51, nei confronti di Luigi Cirantineo (indagato per i reati previsti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 74/2000 in qualità di legale rappresentante della S.r.l. Cirantineo). I motivi di ricorso dedotti dai difensori sono: I) violazione dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., per avere il Tribunale motivato ex novo sul "periculum in mora" laddove nel decreto originario tale motivazione sarebbe totalmente mancante e quindi non integrabile; II) vizio di motivazione apparente, per avere il Tribunale fondato il periculum in mora su un generico e astratto "rischio di impresa" (la normale possibilità di dispersione del patrimonio tramite ordinarie attività aziendali come pagamenti a fornitori, dipendenti, costi di esercizio), senza alcuna valutazione concreta e specifica della situazione aziendale e della reale idoneità della condotta gestionale a mettere a rischio l'efficacia della futura confisca.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo (sull'assenza di motivazione nel decreto originario), rilevando che la questione non era stata dedotta tempestivamente e che la precedente pronuncia aveva già richiesto un approfondimento in sede di rinvio. Ha invece accolto il secondo motivo: la motivazione del Tribunale sul periculum in mora è stata ritenuta meramente apparente perché fondata quasi esclusivamente su un generico "rischio di impresa" privo di un esame concreto della situazione aziendale. Perciò la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al tema del periculum in mora e ha disposto il rinvio al Tribunale di Crotone per un nuovo esame sul punto.
Norme richiamate
art. 309, comma 9, cod. proc. pen.
Richiama il principio sulla motivazione del provvedimento: la censura sulla mancata motivazione del periculum non è stata ammessa in cassazione per difetto di tempestività e autosufficienza; tuttavia il tema della motivazione del periculum rimane centrale e va adeguatamente trattato in sede di rinvio.
art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una concisa motivazione anche sul periculum in mora, ossia le ragioni per cui sia necessaria l'anticipazione dell'ablazione rispetto alla definizione del giudizio.
art. 240 c.p.
Richiamata in connessione alla finalità del sequestro (confisca del profitto del reato): la motivazione del periculum va posta in relazione alla concretà del rischio di rendere inefficace la futura confisca.
art. 4 e art. 5 d.lgs. n. 74/2000
Individuano le fattispecie di reato (economico-fiscali) contestate all'indagato nella qualità di legale rappresentante, contesto da cui deriva la misura cautelare patrimoniale adottata.
Sez. U., n. 36959 del 24/06/2021 (c.d. "Ellade")
Giurisprudenza delle Sezioni Unite che afferma l'onere di motivazione sul periculum nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca: il provvedimento deve spiegare perché, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato o alienato.
Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008
Richiamata in tema di vizio motivazionale radicale: la motivazione apparente che manca di coerenza, completezza e ragionevolezza rende il provvedimento non comprensibile e quindi annullabile.
Massime di principio
- Il "periculum in mora" nel sequestro preventivo finalizzato alla confisca richiede una valutazione concreta: non è sufficiente un richiamo generico al "rischio di impresa" o alla fisiologica possibilità di pagamenti e spese aziendali.
- La motivazione deve spiegare, anche in forma concisa, le specifiche ragioni per cui, dati gli elementi emersi, vi è il rischio che i beni soggetti a confisca vengano modificati, dispersi, deteriorati, utilizzati o alienati prima della sentenza definitiva.
- Una motivazione meramente astratta o apodittica sul rischio di impresa determina un vizio grave e giustifica l'annullamento limitato del provvedimento con rinvio per nuovo esame.
- Se il decreto di sequestro originario risultasse carente su un punto essenziale (es. il periculum), la parte deve sollevare tempestivamente la questione: talune censure non possono essere dedotte per la prima volta in Cassazione se non autosufficienti e non prospettate nei termini previsti.
- In sede di nuovo esame il giudice dovrà ancorare la valutazione del periculum a elementi di fatto attinenti alla concreta gestione aziendale, ai movimenti patrimoniali documentati e alle prospettive di conservazione dei beni destinati alla confisca.
- Per difendere efficacemente il provvedimento di sequestro, l'ufficio inquirente deve produrre o evidenziare elementi concreti che giustifichino l'urgenza dell'ablazione (operazioni anomale, passaggi patrimoniali, segni di dissesto o di possibile dispersione dei beni).
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