Parere n. 1510/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario, con istanza cautelare, proposto con deposito diretto ex art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, da Federica Guerra, contro il Ministero dell'università e della ricerca e il CINECA Consorzio Interuniversitario e l'Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli», per l'annullamento della graduatoria unica nazionale per l'ammissione al Corso di laurea in medicina e chirurgia per l'a.a. 2025/2026, del D.M. M.U.R. n. 1115 del 22 dicembre 2025, e del D.M. M.U.R. n. 418 del 30 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione della graduatoria unica nazionale per l'ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l'a.a. 2025/2026 e dei D.M. MUR n. 1115 del 22 dicembre 2025 e n. 418 del 30 maggio 2025
Esito
La questione giuridica
La ricorrente, non collocata in posizione utile nella graduatoria nazionale e priva di sufficienze in tutte e tre le prove del semestre-filtro, ha impugnato la graduatoria e gli atti presupposti deducendo nove motivi: violazione della legge delega n. 26/2025, del d.lgs. n. 71/2025 e del principio di autovincolo per la modifica postuma dei requisiti di accesso alla graduatoria; violazione della par condicio e del principio di collegialità nella correzione degli elaborati; carenza di trasparenza e di verbalizzazione analitica, nonché diniego di accesso; illegittimità di specifici quesiti e delle domande a completamento; violazione dell’anonimato; mancata integrale copertura dei posti disponibili; difformità della didattica tra gli Atenei; irregolarità nello svolgimento delle prove per l’uso di dispositivi elettronici e la diffusione dei quesiti; carenza di istruttoria nella determinazione del contingente dei posti ai sensi dell’art. 3 della legge n. 264/1999. È stata inoltre proposta domanda cautelare per l’ammissione con riserva e in sovrannumero al secondo semestre. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971 e per difetto di interesse, oltre all’infondatezza delle censure. La Sezione ha ritenuto necessario acquisire ulteriori chiarimenti sulle modalità di correzione e disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria.
Il parere
La Sezione ha rigettato l’istanza cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora: il pregiudizio consistente nella perdita dell’anno accademico si era già verificato, poiché le lezioni del secondo semestre erano iniziate nel marzo 2026, avevano avuto una durata di circa quattro mesi e mezzo e residuava un periodo non superiore a un mese e mezzo, non sufficiente a recuperare utilmente le attività didattiche non frequentate. Il parere sul merito è stato invece sospeso, perché l’affare non era maturo. In applicazione dell’art. 13 del d.P.R. n. 1199/1971, la Sezione ha disposto un supplemento istruttorio, chiedendo al MUR, anche per quanto di competenza del CINECA, una relazione integrativa entro sessanta giorni. I chiarimenti dovranno riguardare le modalità effettive di correzione e validazione, il funzionamento della piattaforma informatica, la discrezionalità dei commissari nelle domande a completamento, l’esistenza e l’aggiornamento della griglia nazionale, la possibilità di discostarsene, l’assegnazione delle prove ai singoli commissari, il rispetto della collegialità e lo svolgimento concreto della correzione delle prove della ricorrente. La Sezione ha inoltre disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati utilmente collocati nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 150 c.p.c. La ricorrente dovrà effettuare la notificazione entro sessanta giorni dall’ordine ministeriale e depositare presso il MUR la prova dell’adempimento nei successivi trenta giorni. Il merito è stato rinviato a una successiva adunanza, impregiudicate le questioni di rito e di merito.
Osservazioni
Istanza cautelare
L’istanza cautelare è stata rigettata per carenza del periculum in mora. Il danno dedotto, consistente nella perdita dell’anno accademico, era ormai attuale e non reversibile, essendo il secondo semestre prossimo alla conclusione; l’ammissione con riserva non avrebbe consentito il recupero delle attività didattiche già non fruite.
Correzione e validazione degli elaborati
Il documento «FAQ Commissioni MED25», proveniente dal CINECA e non contestato quanto alla provenienza, descrive un sistema fondato sull’assegnazione individuale delle prove ai commissari, sull’assenza di valutazione contemporanea da parte di più commissari, su una validazione presidenziale definita come mero consolidamento formale e sulla possibilità di modificare le valutazioni preimpostate e inserire nuovi sinonimi. Tali elementi rendono necessario un supplemento istruttorio sulla possibile violazione della collegialità e sull’ampiezza della discrezionalità valutativa.
Istruttoria sulle domande a completamento e sulla griglia nazionale
Il MUR e il CINECA devono chiarire se esistesse una griglia nazionale contenente le risposte corrette e i sinonimi accettabili, come essa fosse aggiornata o ampliata, se le modifiche siano intervenute dopo l’inizio delle correzioni, se le commissioni potessero discostarsene e considerare corrette risposte non incluse nell’elenco predeterminato.
Correzione delle prove della ricorrente
Devono essere documentate le concrete modalità di assegnazione, correzione e validazione delle prove svolte dalla ricorrente, al fine di verificare l’applicazione effettiva delle regole e la rilevanza delle criticità dedotte.
Integrazione del contraddittorio
Poiché il ricorso è stato notificato soltanto a due controinteressati, mentre la graduatoria impugnata comprende migliaia di candidati utilmente collocati, il MUR dovrà ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, autorizzando la notificazione per pubblici proclami secondo le forme dell’art. 150 c.p.c.
Norme richiamate
art. 11 d.P.R. 1199/1971
depositato ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del d.P.R. 1199 del 1971, direttamente presso questo Consiglio di Stato
La sua applicazione al deposito diretto del ricorso è stata posta dal Ministero come questione preliminare di rito, ma la Sezione non l’ha ancora definita, avendo sospeso il giudizio di merito.
art. 13 d.P.R. 1199/1971
nuovi chiarimenti o documenti
Attribuisce al Consiglio di Stato il potere di disporre integrazioni istruttorie quando l’istruttoria sia incompleta o i fatti affermati nell’atto impugnato siano in contraddizione con i documenti.
art. 9, comma 5, d.P.R. 1199/1971
quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati
Consente di ordinare l’integrazione del procedimento nei confronti degli altri controinteressati, determinando soggetti, modalità e termini della notificazione.
art. 150 c.p.c.
forme e i modi previsti dall'art. 150 cod. proc. civ.
È richiamato quale disciplina della notificazione per pubblici proclami e della prova dell’avvenuto adempimento.
art. 41, comma 4, c.p.a.
richiesta ex art. 41, comma 4, cod. proc. amm.
È stato invocato dalla ricorrente per ottenere la notificazione ai controinteressati mediante pubblici proclami.
art. 55, comma 10, c.p.a.
ordinanze del Consiglio di Stato, Sez. VII, nn. 1791, 1792, 1799 e 1935 del 2026, di accoglimento dell'appello cautelare
È richiamato dalla ricorrente a sostegno delle proprie domande cautelari, senza che la Sezione ne abbia recepito l’esito ai fini della decisione interlocutoria.
legge delega 14 marzo 2025, n. 26
riforma delle modalità di accesso ai corsi di Laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia
È indicata dalla ricorrente quale parametro asseritamente violato dal D.M. n. 1115/2025.
d.lgs. 15 maggio 2025, n. 71
sistema articolato: libera iscrizione al primo semestre ... e ammissione al secondo semestre subordinata al conseguimento di tutti i CFU
Costituisce, secondo la prospettazione della ricorrente, il quadro normativo primario rispetto al quale valutare la modifica dei criteri di graduatoria.
D.M. MUR n. 418 del 30 maggio 2025
disciplina originaria ... che esigeva tre sufficienze
È uno degli atti impugnati e rappresenta la disciplina originaria dei requisiti per l’inserimento in graduatoria.
D.M. MUR n. 1115 del 22 dicembre 2025
consentendo l'inserimento anche di candidati con una o due sufficienze
Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria, articolandola in nove sezioni con punteggi premiali differenziati; la legittimità di tale modifica costituisce il principale oggetto del ricorso.
art. 3 legge n. 264/1999
determinazione del contingente di posti
È indicato quale parametro della censura relativa alla carenza di istruttoria sull’offerta formativa e sul fabbisogno professionale.
Massime di principio
- Nel ricorso straordinario, quando la documentazione prodotta dal ricorrente introduce elementi specifici e non contestati idonei a porre in dubbio la ricostruzione dell’amministrazione sulle modalità di svolgimento e valutazione di una procedura selettiva, il Consiglio di Stato può disporre, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 1199/1971, un supplemento istruttorio dettagliato prima di pronunciarsi sul merito.
- La verifica della legittimità di una correzione centralizzata o coordinata a livello nazionale richiede l’accertamento concreto dell’esistenza della griglia di valutazione, dei criteri per l’accettazione dei sinonimi, delle modalità di aggiornamento della griglia, della possibilità di deroga da parte dei commissari e delle procedure di validazione delle valutazioni.
- La validazione formale da parte del presidente della commissione non è, di per sé, sufficiente a escludere la necessità di verificare il rispetto del principio di collegialità, quando le prove siano assegnate individualmente ai commissari e questi possano modificare le valutazioni o ampliare autonomamente l’elenco delle risposte accettabili.
- Nel ricorso straordinario contro una graduatoria, quando l’atto impugnato coinvolge una pluralità di candidati utilmente collocati e il ricorso sia stato notificato soltanto ad alcuni di essi, deve essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, anche mediante pubblici proclami ove ne ricorrano i presupposti.
- L’istanza cautelare è priva di periculum in mora quando il pregiudizio dedotto si sia già sostanzialmente verificato e l’eventuale ammissione con riserva non consenta, per lo stato ormai avanzato dell’attività didattica, il recupero effettivo delle attività non frequentate.
Impugnazione della graduatoria nazionale di Medicina e chirurgia
Il parere riguarda un ricorso straordinario proposto da una studentessa contro il Ministero dell’università e della ricerca, il CINECA e l’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli», per l’annullamento della graduatoria unica nazionale di ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l’a.a. 2025/2026 e dei D.M. MUR n. 1115 del 22 dicembre 2025 e n. 418 del 30 maggio 2025. Il ricorso comprende anche una domanda cautelare di ammissione con riserva e in sovrannumero al secondo semestre.
Premesse della procedura
La riforma introdotta dalla legge delega n. 26/2025 e dal d.lgs. n. 71/2025 prevede la libera iscrizione al primo semestre, denominato semestre-filtro, l’insegnamento di chimica e propedeutica biochimica, fisica e biologia, tre prove d’esame e l’ammissione al secondo semestre subordinata al conseguimento dei CFU e alla collocazione in posizione utile nella graduatoria nazionale.
La ricorrente ha frequentato il semestre-filtro presso l’Università degli studi della Campania «Luigi Vanvitelli» e ha sostenuto entrambi gli appelli del 20 novembre e del 10 dicembre 2025. Non ha conseguito la sufficienza in nessuna delle tre materie e, pertanto, non è stata inserita nella graduatoria nazionale.
Il D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025, adottato dopo lo svolgimento delle prove, ha modificato i criteri di formazione della graduatoria, consentendo l’inserimento di candidati con una o due sufficienze, anziché con tutte e tre, e prevedendo nove sezioni con punteggi premiali differenziati. La modifica è stata adottata in un contesto nel quale, a fronte di circa 55.000 candidati e 20.864 posti disponibili, soltanto 7.188 candidati avevano conseguito i requisiti per l’inserimento in graduatoria secondo la disciplina originaria.
Motivi del ricorso
La ricorrente ha contestato, in sintesi:
- la modifica postuma dei requisiti di accesso alla graduatoria e l’introduzione di meccanismi di recupero dei CFU, in violazione della legge delega, del decreto legislativo attuativo e del principio di autovincolo;
- le modalità di correzione individuale delle prove presso le diverse sedi universitarie, ritenute incompatibili con la par condicio e con il principio di collegialità;
- la mancata verbalizzazione analitica e l’assenza di accesso agli elementi di dettaglio della valutazione;
- l’illegittimità di specifici quesiti e delle domande a completamento suscettibili di più risposte corrette o sinonimi;
- la violazione dell’anonimato per le modalità di gestione delle schede anagrafiche e delle etichette con codice alfanumerico;
- la mancata integrale copertura dei posti disponibili;
- la difformità della didattica tra gli Atenei e l’assenza di adeguati strumenti di coordinamento;
- le irregolarità nello svolgimento delle prove, con possibile uso di dispositivi elettronici e diffusione dei quesiti tramite gruppi social;
- la carenza di istruttoria nella determinazione del contingente dei posti ai sensi dell’art. 3 della legge n. 264/1999.
Eccezioni dell’amministrazione
Il MUR ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 1199/1971, sostenendo che il deposito diretto presso il Consiglio di Stato sarebbe avvenuto senza il previo interpello e senza i presupposti per il deposito sostitutivo. Ha inoltre contestato l’interesse della ricorrente, poiché ella non aveva conseguito alcuna sufficienza e non avrebbe potuto accedere alla graduatoria né secondo il D.M. n. 418/2025, che richiedeva tre sufficienze, né secondo il D.M. n. 1115/2025, che ne richiedeva almeno una.
Nel merito, il Ministero ha sostenuto la legittimità del D.M. n. 1115/2025, l’inapplicabilità del principio di autovincolo e l’infondatezza delle restanti doglianze. Ha inoltre negato la sussistenza dei presupposti cautelari, richiamando precedenti cautelari del TAR Lazio e del Consiglio di Stato.
Rigetto della domanda cautelare
La Sezione ha ritenuto infondata l’istanza cautelare per carenza del periculum in mora. Il danno allegato consisteva nella perdita dell’anno accademico derivante dall’impossibilità di frequentare il secondo semestre. Tuttavia, le lezioni erano iniziate nel marzo 2026, il semestre aveva già raggiunto circa quattro mesi e mezzo di attività e residuava un periodo non superiore a un mese e mezzo.
Secondo la Sezione, anche un’eventuale ammissione con riserva non avrebbe consentito alla ricorrente di recuperare utilmente la parte preponderante delle attività didattiche non frequentate. Il pregiudizio, pertanto, risultava ormai sostanzialmente verificato e non era suscettibile di essere neutralizzato mediante una misura cautelare.
Necessità di un supplemento istruttorio
La Sezione non ha ritenuto l’affare maturo per la decisione sul merito. Il documento «FAQ Commissioni MED25», diramato dal CINECA alle commissioni universitarie e la cui provenienza non è stata contestata, ha introdotto un elemento specifico meritevole di approfondimento.
Il documento descrive infatti:
- l’assegnazione a ciascun commissario di un pacchetto individuale di prove;
- l’assenza di valutazione contemporanea della stessa prova da parte di più commissari;
- una validazione presidenziale indicata come mero consolidamento formale;
- la possibilità del singolo commissario di modificare le valutazioni preimpostate dal sistema;
- la possibilità di segnalare nuovi sinonimi non previsti dalla griglia centralizzata.
Tali elementi impongono di verificare in concreto se le modalità operative abbiano rispettato il principio di collegialità e se abbiano garantito uniformità, predeterminazione e trasparenza della valutazione.
Incombenti istruttori
Il MUR, anche unitamente al CINECA per quanto di rispettiva competenza, dovrà trasmettere entro sessanta giorni una relazione istruttoria integrativa corredata da documentazione sui seguenti profili:
- modalità effettive di correzione e validazione degli elaborati da parte delle commissioni di Ateneo;
- funzionamento della piattaforma informatica e grado di discrezionalità dei commissari nelle domande a completamento;
- esistenza e contenuto della griglia nazionale di correzione;
- predeterminazione delle risposte corrette e dei sinonimi accettabili;
- modalità e tempi di eventuali aggiornamenti o ampliamenti della griglia, sia per il primo sia per il secondo appello;
- possibilità per le commissioni di discostarsi dalla griglia nazionale;
- modalità di assegnazione delle prove ai commissari e verifica della collegialità;
- procedure di validazione da parte dei presidenti delle commissioni;
- concreto svolgimento della correzione delle prove sostenute dalla ricorrente.
Integrazione del contraddittorio
Il ricorso era stato notificato soltanto a due controinteressati, mentre la graduatoria impugnata coinvolgeva migliaia di candidati utilmente collocati. La Sezione ha quindi ritenuto sussistenti i presupposti per l’integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 13 e 9, comma 5, del d.P.R. n. 1199/1971.
Il MUR dovrà ordinare alla ricorrente di notificare il ricorso a tutti i controinteressati utilmente collocati nella graduatoria, autorizzando la notificazione per pubblici proclami nelle forme dell’art. 150 c.p.c. L’adempimento dovrà essere eseguito entro sessanta giorni dalla comunicazione del parere interlocutorio, con un termine non inferiore a sessanta giorni per la costituzione dei controinteressati. La ricorrente dovrà depositare presso il MUR la prova dell’avvenuta notificazione nei successivi trenta giorni. Il Ministero dovrà poi trasmettere alla Sezione la documentazione relativa all’integrazione, informando il Consiglio anche dell’eventuale mancato o irregolare adempimento.
Esito interlocutorio
La Sezione ha rigettato la domanda cautelare e sospeso l’espressione del parere sul merito, riservando ogni determinazione sulle questioni di rito e di merito. La trattazione è stata rinviata a una successiva adunanza, da fissare, dopo l’acquisizione dei chiarimenti istruttori e il perfezionamento del contraddittorio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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