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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13093/2025 del 03/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e reati di cui all'art. 73 DPR 309/1990. Denuncia due censure: 1) inosservanza o errata applicazione dell'art. 74 DPR 309/1990 e carenza, manifesta illogicita e contraddittorieta della motivazione, in quanto gli indizi sono limitati e marginali (intercettazioni per circa venti giorni, sporadiche riprese video, rapporti solo con un corrispondente) e non dimostrerebbero una reale adesione al sodalizio; 2) violazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. e carenza della motivazione riguardo alle esigenze cautelari, sostenendo che le esigenze di cautela sono venute meno per un presunto recesso volontario dal sodalizio nel novembre 2021 e che la custodia in carcere è ingiustificata rispetto a misure meno afflittive.

La decisione

Il ricorso e' rigettato. La Corte ha ritenuto fondato il quadro indiziario richiamato dal Tribunale: intercettazioni, messaggi, videoregistrazioni, sequestri e arresti in flagranza delineano un'organizzazione a base familiare diretta da Emanuele Napoli e collocano il ricorrente nella funzione di pusher e vedetta, con rendicontazioni al capo, turni di servizio, gestione di rimanenze e rapporti gerarchici. La Corte ha confermato che il periodo di osservazione, pur non lunghissimo, e' sufficiente se permette di inferire un sistema collaudato. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto non superata la presunzione relativa di attualita prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; il presunto recesso non e' provato e i contatti del ricorrente ripresi nell'aprile 2022 ostano a ritenere cessato il pericolo. La custodia in carcere e' stata ritenuta proporzionata e necessaria, mentre misure meno afflittive risultano inidonee a impedire la ripresa dei contatti con l'ambiente criminoso. Il ricorrente e' anche condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 73

    Articola i reati fine (spaccio e detenzione di droga) contestati al ricorrente; la sua applicazione delimita i fatti che qualificano l'attivita delittuosa posta a fondamento dell'accusa associativa

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti), art. 74

    Norma richiamata dalla difesa come criterio di applicazione per la fattispecie associativa; la Corte ha ritenuto che la documentazione probatoria nel suo complesso giustifichi l'applicazione delle norme associative

  • Codice di procedura penale, art. 275

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per alcuni reati, applicata dal Tribunale e confermata dalla Corte; la difesa deve fornire elementi concreti per superare tale presunzione, non basta l'affermazione del recesso

  • Codice di procedura penale, art. 274

    Indica il pericolo di reiterazione del reato come esigenza cautelare; la Corte precisa che l'attualita del pericolo richiede valutazione prognostica basata su modalita della condotta, personalita e contesto socio-ambientale, non la previsione di occasioni immediate di recidiva

  • Codice di procedura penale, art. 616

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata nei confronti del ricorrente

  • Regolamento esecutivo codice procedura penale, art. 28

    Richiamato per adempimenti di cancelleria successivi alla decisione

Massime di principio

  • Per i reati associativi finalizzati al narcotraffico, un periodo di osservazione anche limitato puo' essere sufficiente se gli atti dimostrano un sistema organizzato e ruoli ricorrenti; non e' necessario che il monitoraggio copra l'intera vita dell'associazione.
  • Le intercettazioni, i messaggi, le videoregistrazioni e le risultanze di sequestri o arresti in flagranza, prese nel loro complesso, possono integrare indizi idonei a dimostrare l'affectio societatis e la subordinazione gerarchica all'interno del sodalizio.
  • La presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. può essere superata solo con elementi concreti e probatori che dimostrino l'assenza dell'attualita del pericolo; semplici affermazioni di recesso sono insufficienti senza riscontri oggettivi.
  • Nella valutazione delle esigenze cautelari il giudice deve svolgere una prognosi sulla possibilita di reiterazione delitto tenendo conto di modalita della condotta, personalita del soggetto e contesto socio-ambientale; il tempo trascorso dai fatti e' un parametro ma non decisivo.
  • La scelta della custodia in carcere rispetto a misure meno afflittive puo' essere giustificata quando tali misure risultino inidonee a impedire la ripresa dei contatti con l'ambiente criminoso e la possibilita di ricaduta del soggetto.
  • Chi sostiene di essersi ritirato dal sodalizio deve fornire prove oggettive del recesso e dell'assenza di contatti successivi; la ripresa anche sporadica di rapporti con il gruppo ostacola la ricostruzione della cessazione del vincolo associativo.

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