Cassazione Penale, Ordinanza n. 04287/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello deducendo, con due motivi, violazione di legge e vizio di motivazione. In particolare ha censurato la mancata declaratoria di estinzione del reato per condotte riparatorie ai sensi dell'art. 162-ter c.p. e la mancata applicazione della circostanza attenuante del risarcimento del danno di cui all'art. 62 n. 6 c.p. La vicenda concreta, per come emerge dal provvedimento, riguarda un imputato che non aveva risarcito integralmente la persona offesa; la Corte territoriale aveva infatti escluso sia la causa estintiva sia l'attenuante perché il ristoro era incompleto, con assenza della componente non patrimoniale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze perché la valutazione sulla sussistenza dei presupposti dell'art. 162-ter c.p. e dell'art. 62 n. 6 c.p. è tipicamente di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica. Nel caso concreto la Corte d'appello aveva motivato che il danno non era stato integralmente risarcito, mancando il ristoro della componente non patrimoniale. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 162-ter c.p.
La causa estintiva per condotte riparatorie presuppone un integrale risarcimento del danno; la valutazione della corrispondenza tra quanto offerto o corrisposto e il danno effettivo spetta al giudice di merito, che può disattendere una dichiarazione satisfattiva della persona offesa con adeguata motivazione.
art. 62 n. 6 c.p.
L'attenuante del risarcimento del danno richiede un ristoro integrale, effettivo e totale, idoneo a rappresentare concretamente il ravvedimento dell'agente; un ristoro solo parziale non è sufficiente.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La causa estintiva per condotte riparatorie richiede il risarcimento integrale del danno; non è sufficiente un ristoro solo parziale, specie se manca la componente non patrimoniale.
- Anche l'attenuante del risarcimento del danno presuppone una riparazione totale ed effettiva, poiché deve costituire indice concreto di ravvedimento e di minore pericolosità sociale.
- La verifica circa l'integralità del risarcimento e la corrispondenza tra transazione e danno è valutazione di merito: in cassazione è censurabile solo per manifesta illogicità o arbitrio.
- La semplice dichiarazione satisfattiva della persona offesa non vincola il giudice, che può motivatamente escludere la ricorrenza dei presupposti dell'art. 162-ter c.p. e dell'art. 62 n. 6 c.p.
Come è indicizzato
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