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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18353/2023 del 03/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente contestava: 1) la nullità dell'ordinanza per omessa notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale al difensore, nonostante l'imputato fosse stato dichiarato irreperibile (richiamo art. 159 c.p.p.); 2) l'omessa pronuncia del Tribunale sull'istanza di applicazione della disciplina del reato continuato (art. 81, comma 2 c.p.), dedotta oralmente in udienza, con la richiesta che il giudice acquisisse d'ufficio le sentenze rilevanti (richiamo art. 186 disp. att. c.p.p.)

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo: manifestamente infondato perché la mancata notifica al difensore dell'avviso costituisce nullità di regime intermedio sanabile e si è ritenuta sanata dalla partecipazione del difensore all'udienza del 29/04/2022 senza eccezioni (richiamo giurisprudenziale su art. 179 e 184 c.p.p.). Sul secondo motivo: inammissibile per genericità e difetto di autosufficienza, poiché il ricorrente non ha provato che la questione della continuazione fosse stata effettivamente dedotta in sede di merito, onere necessario per consentire alla Corte il controllo ex actis; inoltre il giudice dell'esecuzione non ha un obbligo di decidere d'ufficio sulla continuazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa connessi all'impugnazione irrituale

Norme richiamate

  • art. 159 cod. proc. pen.

    richiede la notifica degli atti al difensore; l'omessa notifica può costituire vizio, ma la sua incidenza dipende dalla effettiva conoscenza dell'atto e può essere sanata se il difensore partecipa senza eccezioni

  • art. 179 cod. proc. pen.

    prevede la nullità assoluta della citazione solo se la notificazione è stata omessa o eseguita in modo da risultare inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto; non si applica quando sussiste solo violazione delle modalità esecutive

  • art. 184 cod. proc. pen.

    consente la sanatoria delle irregolarità di notificazione laddove non sia venuta meno la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; nel caso in esame la partecipazione del difensore ha operato la sanatoria

  • art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

    prevede l'acquisizione d'ufficio di atti/processi utili; tuttavia il giudice dell'esecuzione non è vincolato a decidere d'ufficio sulla sussistenza della continuazione se la relativa richiesta non risulta evidentemente dedotta nei motivi del provvedimento impugnato

  • art. 81, comma 2, cod. pen.

    disciplina il reato continuato; la sua applicazione comporta accertamenti di fatto che devono emergere o essere stati dedotti in sede di merito per poter essere riesaminati in Cassazione

  • art. 606, comma 5, cod. proc. pen.

    impone che in Cassazione non siano dedotte questioni nuove rispetto al merito; chi afferma che una questione è stata già proposta in grado di merito deve dimostrarlo per evitare l'inammissibilità per novità

  • art. 165-bis, comma 2, disp. att. cod. proc. pen.

    consente l'inserimento nel fascicolo degli atti rilevanti; la Corte richiede che, se si deduce che una richiesta è stata proposta in sede di merito, siano indicati gli atti da cui ciò risulti

Massime di principio

  • La mancata notifica di un avviso di fissazione di udienza al difensore, anche con imputato irreperibile, può essere sanata dalla partecipazione del difensore all'udienza senza riserve: l'assenza di eccezione implica perdita del vizio
  • Le eccezioni di nullità di rango intermedio devono essere tempestivamente proposte; l'omessa eccezione in udienza comporta la sanatoria
  • Le questioni che implicano valutazioni di fatto (es. applicabilità del reato continuato) devono risultare chiaramente dedotte in sede di merito per poter essere riesaminate in Cassazione; in mancanza, il motivo è inammissibile per aspecificità o difetto di autosufficienza
  • Il giudice dell'esecuzione non è obbligato a pronunciarsi d'ufficio su temi come la continuazione se la relativa richiesta non risulta materialmente proposta e documentata nel fascicolo di merito
  • In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende per impugnazione irrituale; dunque valutare attentamente l'ammissibilità prima di impugnare

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