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Sentenza

Sentenza n. 170/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - della determinazione della Direzione generale del personale e riforma della Regione Sardegna n. 0000158 Protocollo n. 0004841 del 27/01/2022 avente a oggetto “Procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale da impiegarsi nella Direzione generale della Protezione civile e nelle sue articolazioni territoriali. Chiusura del procedimento e pubblicazione del riepilogo dei contratti di lavoro stipulati a tempo pieno e indeterminato”, con la quale è stata conclusa la procedura straordinaria di mobilità per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo unico dell'Amministrazione regionale di 65 unità di personale da impiegarsi nella Direzione generale della Protezione civile e nelle sue articolazioni territoriali; - della nota della Direzione generale del personale e riforma della Regione Sardegna, protocollo 0013244 del 23/03/2022 , con la quale è stata rigettata l'istanza di revoca e riesame in autotutela formulata dal signor Melis; - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso.

Giustizia amministrativa202200265

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione regionale di conclusione della procedura straordinaria di mobilità e conseguente esclusione per mancanza del nulla osta dell'amministrazione di appartenenza, nonché diniego dell'istanza di revoca e riesame in autotutela

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (regione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Cagliari, aveva partecipato alla procedura straordinaria di mobilità indetta dalla Regione Sardegna per l'acquisizione e l'immissione nel ruolo regionale di 65 unità di personale. L'avviso originario non prevedeva il nulla osta dell'amministrazione di appartenenza. Durante lo svolgimento della procedura, a seguito di rilievi governativi sulla conformità della disciplina regionale all'art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, l'avviso è stato modificato prevedendo il nulla osta per i dipendenti provenienti da enti estranei al Sistema Regione. Poiché il Comune di Cagliari ha negato il nulla osta, il ricorrente è stato escluso dalla procedura. Egli ha impugnato la determinazione conclusiva e il successivo diniego di autotutela, deducendo, tra l'altro, l'illegittimità dell'esclusione e sostenendo che l'amministrazione regionale avrebbe fondato la decisione su atti generali già annullati dal TAR con una precedente sentenza, così violando il relativo giudicato. La Regione ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro. La mobilità, anche se svolta mediante una procedura para-selettiva e anche se coinvolge atti amministrativi apparentemente autoritativi, costituisce una modificazione soggettiva di un rapporto di lavoro già esistente, riconducibile alla cessione del contratto, e non la costituzione di un nuovo rapporto a seguito di procedura concorsuale. Pertanto, le controversie relative alla mobilità rientrano nella giurisdizione ordinaria. Il TAR ha escluso che la dedotta violazione del giudicato amministrativo possa mutare il riparto di giurisdizione: tale violazione, così come l'eventuale illegittimità o elusività degli atti presupposti, dovrà essere valutata dal giudice ordinario munito di giurisdizione sul rapporto sostanziale, anche mediante disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi. Il giudice ha richiamato il proprio precedente sul tema e l'orientamento della Cassazione a Sezioni Unite e del Consiglio di Stato. Le spese sono state integralmente compensate per la natura della questione.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 3, l.r. Sardegna 9 marzo 2020, n. 9

    Base legislativa regionale della procedura straordinaria di mobilità oggetto di controversia.

  • art. 30 d.lgs. n. 165/2001

    Disciplina della mobilità mediante passaggio diretto tra pubbliche amministrazioni; la mobilità è stata qualificata come modificazione soggettiva di un rapporto di lavoro già esistente e, quindi, come cessione del contratto.

  • art. 63, comma 4, d.lgs. n. 165/2001

    La residuale giurisdizione amministrativa riguarda le procedure concorsuali per l'assunzione e le procedure interne comportanti novazione oggettiva del rapporto; tale area non ricomprende la mobilità mediante passaggio diretto.

  • art. 11 c.p.a.

    Disciplina gli effetti della declaratoria di difetto di giurisdizione e la prosecuzione della controversia davanti al giudice ordinario munito di giurisdizione.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente al giudice di definire la controversia mediante richiamo a un precedente conforme, qui individuato nella precedente sentenza del medesimo TAR su una controversia analoga.

Massime di principio

  • La mobilità, anche esterna, dei dipendenti pubblici mediante passaggio diretto tra amministrazioni costituisce una mera modificazione soggettiva di un rapporto di lavoro già esistente, riconducibile alla cessione del contratto, e non una procedura concorsuale finalizzata alla costituzione di un nuovo rapporto di lavoro.
  • Le controversie relative a procedure di mobilità tra pubbliche amministrazioni rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, anche quando la procedura abbia natura para-selettiva o sia caratterizzata dall'adozione di atti amministrativi di natura apparentemente autoritativa.
  • La dedotta illegittimità degli atti presupposti o la loro asserita violazione o elusione di un precedente giudicato amministrativo non determinano, di per sé, la giurisdizione del giudice amministrativo quando la controversia sostanziale riguarda il mancato perfezionamento della mobilità e, quindi, un rapporto di lavoro già esistente.
  • La violazione o elusione del giudicato amministrativo dedotta nell'ambito di una controversia sulla mobilità deve essere valutata dal giudice munito di giurisdizione sul rapporto sostanziale, il quale può eventualmente disapplicare gli atti amministrativi ritenuti illegittimi o elusivi.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoMobilità, trasferimenti e comandiRiparto di giurisdizione nel pubblico impiego
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiparto di giurisdizione

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