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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11917/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello per: (i) vizio di motivazione e violazione di legge per aver ritenuto attendibili le dichiarazioni della persona offesa e per non aver adeguatamente valutato le deposizioni a discarico (testimoni Ruocco e Boscolo) che, secondo il ricorrente, dimostravano la responsabilità esclusiva del coimputato Borgato Andrea; contesta inoltre la qualificazione del fatto come ricettazione anziché incauto acquisto; (ii) vizio di motivazione nella quantificazione del risarcimento, lamentando che la Corte avrebbe semplicemente sommato danno patrimoniale e morale senza criteri e senza prova di un danno effettivo rilevante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi generici e manifestamente infondati, ritenendo che la Corte d'appello avesse correttamente motivato la valutazione probatoria (rilevando riscontri alle dichiarazioni della vittima, dichiarazioni confessorie/etero-accusatorie del Borgato e altri elementi) e avesse indicato il criterio per il danno patrimoniale (interruzione delle lavorazioni) e motivato equitativamente il danno morale. Sono quindi confermate le statuizioni di merito: la Corte d'appello aveva dichiarato che non si doveva procedere per il reato di ricettazione per prescrizione e aveva ridotto il risarcimento a favore della parte civile (importo complessivo giudicato in sede d'appello, con riferimento a euro diecimila indicato nel provvedimento d'appello). Per l'inammissibilità del ricorso il giudice di legittimità ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione

    Sez. 1, n. 44477 del 25/10/2024, Pollifrone, Rv. 287154 - 01; Sez. 6, n. 48086 del 12/09/2018, B., Rv. 01

    I precedenti richiamati sono stati utilizzati per ribadire che la liquidazione del danno morale avviene in via equitativa e che l'obbligo motivazionale si ritiene assolto con l'indicazione dei fatti materiali e del percorso logico senza necessità di calcoli analitici

  • Prescrizione e ricettazione (riferimenti processuali e sostanziali generali)

    La Corte d'appello ha dichiarato estinto il reato per prescrizione ma ha comunque valutato e ritenuto provata la ricettazione ai fini della responsabilità civile, mostrando che la prescrizione non impedisce la statuizione civile e la valutazione degli elementi di fatto

  • Regole processuali sulla condanna alla Cassa delle Ammende in caso di ricorso inammissibile

    La Corte di Cassazione può irrogare una somma alla Cassa delle Ammende commisurata al grado di colpa del ricorrente quando il ricorso sia inammissibile per genericità o manifesta infondatezza

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi generici o che non evidenziano specifici profili di illegittimità sono spesso dichiarati inammissibili: bisogna contestare con precisione errori di diritto o vizi motivazionali specifici.
  • La valutazione della credibilità delle testimonianze e la ricostruzione dei fatti costituiscono in massima parte un apprezzamento di merito proprio della Corte d'appello e non è agevole ottenere la riforma in Cassazione se la motivazione appare congrua e correlata agli elementi di riscontro.
  • La presenza di un interesse della persona offesa a costituirsi parte civile non implica automaticamente l'inattendibilità della sua testimonianza se vi sono elementi di riscontro indipendenti che la corroborano.
  • La distinzione tra ricettazione e incauto acquisto dipende dal grado di consapevolezza dell'illiceità della provenienza del bene: occorre provare la coscienza della provenienza illecita per la ricettazione.
  • La liquidazione del danno morale è discretionary e avviene in via equitativa; la Corte deve comunque indicare i fatti e il percorso logico che giustificano l'entità riconosciuta.
  • La prescrizione estingue l'azione penale ma non impedisce la statuizione sulla responsabilità civile basata sugli stessi fatti, nei limiti degli ordini di giurisdizione applicabili.

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