Sentenza n. 2299/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 00485/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto l'impugnazione del diniego di sanatoria edilizia e del conseguente ordine di demolizione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria aveva impugnato in primo grado il diniego comunale di sanatoria relativo a una costruzione abusiva e il conseguente ordine di demolizione. Il TAR aveva respinto il ricorso ritenendo che il Comune di Formia fosse dotato di un programma di fabbricazione dal 1958, con conseguente necessità, da tale data, di acquisire il titolo edilizio, e che non fosse stata dimostrata la doppia conformità richiesta per la sanatoria. In appello sono stati dedotti due motivi. Con il primo è stata lamentata la violazione dell'art. 73 c.p.a. e del contraddittorio, poiché il TAR aveva ordinato al Comune di depositare una relazione e documenti, depositati il 10 maggio 2023, mentre l'udienza di merito si era tenuta il 19 maggio 2023, lasciando alla ricorrente soltanto otto giorni per replicare. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione degli artt. 36 e 37 d.P.R. 380/2001 e l'erroneità della sentenza, sostenendo che il manufatto sarebbe stato realizzato anteriormente al 1967 e che, pertanto, non sarebbe stata necessaria la licenza edilizia; è stata inoltre contestata l'idoneità dell'aerofotogrammetria del 1998, prodotta dal Comune, a dimostrare l'effettiva consistenza del manufatto, con richiesta di un ulteriore approfondimento istruttorio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello. Il primo motivo è stato respinto perché, pur essendo stato il deposito comunale effettuato a ridosso dell'udienza, la difesa dell'appellante, il 17 maggio 2023, aveva chiesto il passaggio in decisione senza discussione e senza sollevare alcuna eccezione sulla ristrettezza dei tempi per replicare. Tale condotta è stata ritenuta sostanzialmente rinunciativa dei termini a difesa previsti dall'art. 73 c.p.a., considerati nella disponibilità delle parti perché stabiliti nel loro interesse. Il secondo motivo è stato respinto in quanto il programma di fabbricazione del Comune di Formia, adottato nel 1958, rendeva necessario il titolo edilizio già da tale data, anche prima dell'estensione generalizzata dell'obbligo da parte della legislazione nazionale del 1967. Il Comune poteva legittimamente estendere sull'intero territorio comunale il potere di pianificazione e controllo dell'attività edilizia. Inoltre, l'appellante non aveva fornito la prova piena della realizzazione del manufatto anteriormente al 1958, epoca decisiva per escludere l'obbligo del titolo edilizio nel Comune. L'onere della prova gravava sulla proprietaria, in applicazione del principio di vicinanza della prova, non essendo stati prodotti elementi sufficienti a dimostrare la risalenza del manufatto. È stata confermata, quindi, la sentenza di primo grado e sono rimasti fermi il diniego di sanatoria e l'ordine di demolizione. Nulla sulle spese, per la mancata costituzione del Comune appellato.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
I termini processuali a difesa sono posti nell'interesse delle parti e possono essere rinunciati; la parte che chiede il passaggio in decisione senza eccepire la ristrettezza del termine non può successivamente dolersi della violazione del contraddittorio sotto tale profilo.
artt. 36 e 37 d.P.R. 380/2001
La decisione li richiama in relazione alla sanatoria edilizia e alla necessità di dimostrare la conformità richiesta, ma il rigetto dell'appello è fondato soprattutto sulla mancata prova della realizzazione del manufatto anteriormente al 1958 e sull'obbligo locale di titolo edilizio.
art. 31 l. 17 agosto 1942, n. 1150
La disciplina nazionale, nel prevedere pianificazione e controllo obbligatori limitati ai centri abitati, non impediva ai Comuni di estendere legittimamente il controllo edilizio all'intero territorio comunale mediante i propri strumenti urbanistici.
Massime di principio
- La parte che, dopo il deposito di una relazione o di documenti istruttori a ridosso dell'udienza, chiede il passaggio in decisione senza eccepire la ristrettezza del tempo disponibile per replicare può essere ritenuta rinunciataria ai termini a difesa previsti dall'art. 73 c.p.a., non potendo successivamente dedurne la violazione del contraddittorio.
- Un regolamento edilizio o programma di fabbricazione comunale adottato anteriormente alla legge urbanistica del 1967 può legittimamente subordinare l'attività edilizia al rilascio della licenza edilizia sull'intero territorio comunale, anche oltre i centri abitati.
- Chi invoca la realizzazione risalente di un manufatto abusivo deve fornire prova piena dell'epoca di costruzione; l'onere grava sul proprietario in applicazione del principio di vicinanza della prova, poiché egli è normalmente il soggetto nella disponibilità della documentazione utile.
- Per escludere l'obbligo del titolo edilizio derivante da uno strumento urbanistico comunale anteriore alla legislazione nazionale del 1967, il proprietario deve dimostrare che il manufatto era già stato realizzato prima dell'entrata in vigore dello strumento comunale che imponeva il titolo.
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