Sentenza n. 7656/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 08819/2026, resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 8819/2026 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la graduatoria di un avviso pubblico per contributi destinati agli impianti di risalita e di innevamento, nonché inammissibili i motivi aggiunti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva partecipato all’avviso pubblico del Ministero del Turismo per il finanziamento di interventi sugli impianti di risalita e di innevamento, ottenendo 55/100 punti e venendo collocata tra i soggetti utilmente in graduatoria ma non finanziati. Aveva impugnato la graduatoria e gli atti della procedura, ma il ricorso introduttivo si limitava a ricostruire la cronologia e a riservare la formulazione delle censure dopo l’accesso agli atti. Il TAR lo aveva dichiarato inammissibile per assenza di motivi specifici; aveva inoltre dichiarato inammissibili i motivi aggiunti e, in subordine, irricevibili perché tardivi. In appello la società ha dedotto l’erronea applicazione degli artt. 40, 41 e 43 c.p.a., sostenendo che solo dopo l’accesso, concluso il 4 febbraio 2026, aveva potuto conoscere le valutazioni della Commissione e articolare le contestazioni. Ha riproposto le censure di merito: violazione dell’art. 77 del r.d. 827/1924; violazione dell’art. 13 dell’avviso e dei principi di trasparenza, istruttoria e motivazione; attribuzione di punteggi contestati per gli impegni bancari, il livello di dettaglio della documentazione tecnica e il possesso di autorizzazioni; nonché illegittimità dei criteri o delle modalità di attribuzione del punteggio. Il Ministero ha chiesto il rigetto dell’appello.
La decisione
L’appello è respinto. Il Collegio conferma che il ricorso introduttivo era privo di qualsiasi censura, anche solo formulata in nuce, e quindi inammissibile ai sensi dell’art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a.; l’accesso successivo non giustificava la totale omissione dei motivi, poiché già dalla graduatoria e dall’avviso emergevano elementi contestabili, tra cui l’attribuzione del punteggio di 55 e l’ammissione al contributo di soggetti con punteggio inferiore, nonché il sorteggio tra istanze a pari punteggio. I motivi aggiunti propri, diretti a introdurre ulteriori vizi degli atti già impugnati, hanno natura accessoria e dipendente dal ricorso introduttivo e ne seguono la sorte; inoltre, anche considerati autonomamente, erano tardivi, essendo stati notificati il 3 aprile 2026 dopo la scadenza del termine di 60 giorni ex art. 29 c.p.a. Le censure di merito riproposte in appello non sono state esaminate, in conseguenza delle statuizioni processuali. La società appellante è condannata alle spese del grado, liquidate in 2.000 euro in favore di ciascuna parte costituita, salvo Carosello Tonale S.p.A., costituita solo formalmente.
Norme richiamate
art. 40, commi 1, lett. d), e 2, c.p.a.
“i motivi specifici su cui si fonda il ricorso”
Il ricorso deve contenere motivi specifici; l’assenza totale di censure comporta l’inammissibilità ai sensi del comma 2 e non può essere supplita dal giudice.
art. 43 c.p.a.
Il ricorso per motivi aggiunti di cui all’art. 43 c.p.a., che ammette “nuove ragioni a sostegno delle domande già proposte, ovvero domande nuove purché connesse a quelle già proposte”, riveste infatti natura strumentale e accessoria rispetto al ricorso introduttivo integrandone il thema decidendum nei limiti della domanda proposta e, nel caso di motivi aggiunti propri, di dipendenza.
I motivi aggiunti propri integrano la domanda già proposta e sono accessori e dipendenti dal ricorso introduttivo; se questo è inammissibile, anche i motivi aggiunti che vi accedono non possono essere scrutinati.
art. 29 c.p.a.
Corretta è, infine, la subordinata valutazione del Tar circa la tardività dei motivi aggiunti anche quando considerati alla stregua di un ricorso autonomo: ciò per la ragione che tali motivi sono stati notificati il 3 aprile 2026, a termine decadenziale ex art. 29 c.p.a. già spirato.
I motivi aggiunti, anche se valutati come ricorso autonomo, sono tardivi quando notificati dopo la scadenza del termine decadenziale di impugnazione.
Massime di principio
- Il ricorso giurisdizionale amministrativo deve contenere almeno una censura specifica riferita ai vizi di legittimità dell’atto impugnato: la mera ricostruzione dei fatti, l’impugnazione “al buio” e la riserva di formulare motivi dopo l’accesso agli atti, senza indicare alcun vizio neppure in forma iniziale, comportano l’inammissibilità e non possono essere compensate da un intervento integrativo del giudice.
- La mancata ostensione degli atti non giustifica la totale omissione di censure quando gli elementi già conoscibili, inclusi quelli risultanti dalla graduatoria e dai criteri dell’avviso, consentono di individuare e contestare possibili anomalie dell’esito.
- I motivi aggiunti propri, diretti a introdurre nuove ragioni a sostegno della domanda già proposta contro gli stessi atti, hanno natura accessoria e dipendente dal ricorso introduttivo e ne seguono la sorte processuale; l’inammissibilità del ricorso originario preclude lo scrutinio dei motivi aggiunti.
- Se notificati oltre il termine decadenziale di impugnazione, i motivi aggiunti sono tardivi anche quando, per la loro autonomia contenutistica, siano considerati come un ricorso autonomo.
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