Sentenza n. 5857/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento della nota di Roma Capitale, prot. 19620, del 30.01.2024, notificata in pari data, di avvenuta archiviazione nei termini di cui all’art. 23 D.P.R. 380/01 ss.mm.ii. della S.C.I.A. prot. CH 146120/2019 e successive integrazioni S.C.I.A. prot. CH 8052112020 e S.C.I.A. prot. CH 144842/2020 per la “demolizione e ricostruzione dell’immobile a destinazione mista commerciale e laboratorio Artigianale”; nonché per la condanna di parte resistente al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dalla parte ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota di archiviazione delle SCIA relative alla demolizione e ricostruzione di un immobile a destinazione commerciale e artigianale
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’archiviazione, ai sensi dell’art. 23 d.P.R. 380/2001, di tre SCIA concernenti la demolizione e ricostruzione di un immobile posto a distanza dal GRA inferiore a quella ordinaria prevista per la fascia di rispetto, sostenendo che il nuovo edificio fosse stato arretrato rispetto alla posizione originaria e che lo stato legittimo dell’immobile risultasse dalle concessioni in sanatoria. Ha dedotto inoltre che il parere di ANAS fosse già stato acquisito in occasione del condono, che fossero state rispettate le prescrizioni antisismiche, che gli oneri concessori fossero stati pagati, che Roma Capitale avesse applicato erroneamente l’art. 23, comma 3, d.P.R. 380/2001 anziché il comma 4, omettendo di indire la conferenza di servizi, che l’Amministrazione fosse intervenuta oltre il termine previsto dall’art. 19 l. 241/1990 e che fosse stata violata la garanzia partecipativa di cui all’art. 7 l. 241/1990. È stata altresì proposta domanda risarcitoria. ANAS, con memoria, ha introdotto ulteriori contestazioni sulla legittimità dello stato urbanistico, sulla non coincidenza tra stato ante operam e post operam e sull’inefficacia della SCIA priva del parere preventivo; tali deduzioni sono state dichiarate parzialmente inammissibili perché avrebbero dovuto essere proposte mediante ricorso incidentale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibili le nuove deduzioni introdotte da ANAS con memoria, in quanto fondate su motivi ostativi non contenuti nel provvedimento impugnato. Nel merito ha ritenuto necessario il previo parere di ANAS per la demolizione e ricostruzione dell’immobile in diversa area di sedime, poiché il nuovo intervento ricade nella fascia soggetta al vincolo previsto dall’art. 26, comma 3, lett. a), del regolamento di attuazione del codice della strada. Il parere già espresso in sede di condono non esonera dalla nuova acquisizione, riferendosi a una diversa vicenda amministrativa e a una diversa collocazione dell’edificio. Tuttavia, il vincolo è stato qualificato come non di competenza comunale, essendo presidiato da ANAS; pertanto, ai sensi dell’art. 23, comma 4, d.P.R. 380/2001, Roma Capitale, ricevuta una SCIA sostitutiva priva del parere preventivo, avrebbe dovuto indire obbligatoriamente la conferenza di servizi ai sensi degli artt. 14 e seguenti l. 241/1990. L’omissione ha determinato l’illegittimità dell’archiviazione, che è stata annullata, fermo il riesercizio del potere amministrativo. È stata respinta la censura relativa al termine dell’art. 19 l. 241/1990: in assenza del parere necessario, la SCIA è incompleta e inefficace ab origine, sicché non opera il termine decadenziale previsto per gli interventi assoggettati al regime ordinario della SCIA. Sono stati ritenuti infondati il motivo relativo alle prescrizioni antisismiche, risultando depositata la documentazione presso gli uffici competenti, e quello relativo agli oneri concessori, risultando il pagamento e comunque trattandosi di omissione produttiva di conseguenze economiche, non incidenti sulla validità del titolo edilizio. La censura sulla violazione dell’art. 7 l. 241/1990 è stata assorbita, poiché l’annullamento lascia all’Amministrazione la possibilità di rinnovare il procedimento. La domanda risarcitoria è stata respinta per difetto di allegazione e prova del danno. Il ricorso è stato quindi accolto parzialmente, con compensazione integrale delle spese.
Norme richiamate
art. 23 d.P.R. 380/2001
Disciplina la SCIA sostitutiva del permesso di costruire e distingue, ai commi 3 e 4, tra vincoli di competenza comunale e vincoli non di competenza comunale.
art. 23, comma 3, d.P.R. 380/2001
Si applica ai vincoli di competenza, anche delegata, del Comune; in tale ipotesi l’indizione della conferenza di servizi è facoltativa.
art. 23, comma 4, d.P.R. 380/2001
Si applica quando l’intervento ricade in un vincolo non di competenza comunale; in tal caso, in mancanza del parere preventivo necessario, l’Amministrazione deve indire obbligatoriamente la conferenza di servizi.
art. 23-bis, comma 1, d.P.R. 380/2001
Non impone al privato di sollecitare la conferenza di servizi nel caso esaminato, riguardando la SCIA leggera e le ipotesi di conferenza facoltativa, mentre la controversia concerne una SCIA pesante e una conferenza obbligatoria.
art. 26, comma 3, lett. a), d.P.R. 495/1992
Rende necessario il parere dell’ente competente per valutare la compatibilità con la sicurezza stradale degli interventi edilizi in deroga alle distanze nella fascia di rispetto; nel caso concreto il parere compete ad ANAS.
art. 19 l. 241/1990
Il termine decadenziale per l’esercizio dei poteri amministrativi sulla SCIA non si applica quando la segnalazione, priva di un parere preventivo necessario, è incompleta e inefficace ab origine.
artt. 14 e seguenti l. 241/1990
Impongono l’attivazione della conferenza di servizi quando la SCIA sostitutiva riguarda un vincolo non di competenza comunale e manca il parere dell’amministrazione competente.
art. 7 l. 241/1990
La relativa censura è stata assorbita, poiché l’annullamento per vizio procedimentale consente il riesercizio del potere e l’eventuale instaurazione di un nuovo procedimento.
art. 32, comma 2, lett. c), l. 47/1985
Il parere acquisito in sede di condono opera limitatamente alla procedura di sanatoria e non sostituisce il nuovo parere necessario per una successiva demolizione e ricostruzione in diversa area di sedime.
artt. 65, 93 e 94 d.P.R. 380/2001
Le contestazioni relative agli adempimenti antisismici sono state respinte perché risultava depositata la documentazione presso gli uffici competenti.
Regolamento Regione Lazio n. 26/2020
Le contestazioni relative alla prevenzione del rischio sismico sono state ritenute superate dalla documentazione attestante il deposito del progetto antisismico.
Massime di principio
- Quando una demolizione e ricostruzione comporta la ricollocazione dell’edificio in una diversa area di sedime, il nuovo intervento deve rispettare i vincoli gravanti sulla nuova collocazione, anche se l’immobile originario era stato condonato e il precedente stato dei luoghi era assistito da un parere favorevole.
- Il parere acquisito in sede di condono edilizio non esaurisce né sostituisce il parere necessario per successive e diverse vicende edilizie, come la demolizione e ricostruzione dell’immobile in una diversa area di sedime.
- Per gli interventi soggetti a SCIA sostitutiva ricadenti in un vincolo non di competenza comunale, l’Amministrazione che riceva la SCIA priva del necessario parere preventivo deve indire obbligatoriamente la conferenza di servizi ai sensi dell’art. 23, comma 4, d.P.R. 380/2001 e degli artt. 14 e seguenti l. 241/1990; non può limitarsi ad archiviare la segnalazione senza attivare tale modulo procedimentale.
- La SCIA priva di un parere preventivo necessario, richiesto per un vincolo non di competenza comunale, è incompleta e inefficace ab origine; pertanto, non si applica il termine decadenziale previsto dall’art. 19 l. 241/1990 per l’esercizio dei poteri amministrativi sulla SCIA.
- L’eventuale mancato pagamento degli oneri concessori, ove sussistente, produce conseguenze di natura economica e non incide, di per sé, sulla validità del titolo edilizio.
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