Cassazione Civile, Ordinanza n. 25722/2021 del 22/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Giudice di pace che aveva convalidato la proroga del suo trattenimento per ulteriori quindici giorni presso un centro di permanenza per i rimpatri. Con un unico motivo denunciava falsa o erronea applicazione dell'art. 14, comma 5, del d.lgs. 286/1998, sostenendo che la Questura non avesse depositato la documentazione posta a fondamento della richiesta di proroga e che la richiesta stessa non gli fosse stata notificata nel rispetto del termine a difesa. Il nucleo della censura riguardava la violazione delle garanzie del contraddittorio nel procedimento di proroga del trattenimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo nella parte in cui denunciava la mancata applicazione delle garanzie del contraddittorio previste dall'art. 14, comma 4, del d.lgs. 286/1998. Ha richiamato la propria giurisprudenza secondo cui, nel procedimento giurisdizionale sulla proroga del trattenimento dello straniero, devono essere assicurate la partecipazione necessaria del difensore e l'audizione dell'interessato, senza che sia necessaria una specifica richiesta di essere sentito. Tale profilo ha assorbito la doglianza relativa al mancato deposito della documentazione da parte della Questura. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato con rinvio al Giudice di pace di Melfi, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 14, comma 4, d.lgs. 286/1998
Nel procedimento di proroga del trattenimento dello straniero devono essere rispettate le garanzie del contraddittorio, con partecipazione necessaria del difensore e audizione dell'interessato.
art. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998
È la disposizione invocata dal ricorrente per censurare la proroga del trattenimento, ma la Corte ha ritenuto assorbente il profilo relativo al contraddittorio.
Massime di principio
- Nel procedimento giurisdizionale relativo alla proroga del trattenimento dello straniero devono essere assicurate le garanzie del contraddittorio, comprensive della partecipazione necessaria del difensore e dell'audizione dell'interessato.
- L'audizione dell'interessato nel giudizio sulla proroga del trattenimento non richiede una specifica istanza della parte interessata, poiché il relativo dovere di ascolto deriva direttamente dalle garanzie procedimentali previste dalla legge.
- Quando viene accolto un motivo che attiene alla violazione del contraddittorio, le ulteriori censure strettamente connesse alla mancata produzione documentale possono restare assorbite.
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