Sentenza n. 260/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Cagliari n. 1049/2024, depositata e resa pubblica il 12.07.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 418/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 09.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 16.12.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari che aveva ordinato l'attribuzione di 2.000 euro sulla carta elettronica del docente, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro e Previdenza, passata in giudicato e notificata al Ministero il 9 ottobre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere 2.000 euro mediante emissione e accredito sulla carta elettronica del docente, alle condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, il Ministero non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Ha chiesto l'adozione degli atti necessari, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, l'applicazione dell'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato al Ministero e che il termine dilatorio di 120 giorni era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega a un altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; non è stato previsto alcun compenso, trattandosi di dipendente dell'amministrazione debitrice. È stata invece respinta la domanda di astreinte. Il TAR ha ritenuto sufficiente la nomina del commissario e ha valorizzato le ulteriori ragioni ostative all'applicazione della penalità di mora: la complessità e serialità del procedimento di attivazione della carta, il coinvolgimento di più strutture e soggetti, l'eccezionale mole del contenzioso e la natura non essenziale né alimentare del beneficio. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di agire per l'ottemperanza alle sentenze e agli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente, tra l'altro, la nomina del commissario ad acta e l'applicazione della penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
L'astreinte nei confronti dell'amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative ulteriori rispetto alla manifesta iniquità.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l'azione esecutiva nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
In caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice, consente il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Prevede, per le somme dovute, la corresponsione della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Richiama la disciplina dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991.
art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016
È richiamato quale base dell'utilizzo, da parte del Ministero, di SO.GE.I. e CONSAP per la predisposizione e l'attivazione della carta elettronica del docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione statale, l'accertamento del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione e dell'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione completa della pronuncia entro un termine assegnato.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione successiva all'ordine di ottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, quale organo ausiliario, attribuendogli il potere di compiere gli atti necessari all'esecuzione entro il termine fissato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alle amministrazioni, ma può essere negata quando ricorrano ragioni ostative concrete, tra cui la complessità procedimentale dell'adempimento, il coinvolgimento di più strutture, la serialità eccezionale del contenzioso, i vincoli organizzativi o finanziari e la natura non essenziale del beneficio dovuto.
- La nomina del commissario ad acta costituisce, di per sé, una ragione concreta per non applicare contestualmente l'astreinte quando assicuri una tutela esecutiva effettiva e non risultino ulteriori esigenze coercitive.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, non deve essere liquidato alcun compenso per l'attività commissariale.
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