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Sentenza

Sentenza n. 560/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento dirigenziale -OMISSIS-, emesso dallo Sportello Unico per Immigrazione presso la Prefettura di Taranto in data 25-29.10.2021, e asseritamente comunicato al solo datore di lavoro, con il quale è stata respinta la dichiarazione/istanza di emersione del lavoro irregolare di assistenza alla persona/al bisogno familiare, ex art. 103 comma 1 del D.L. n. 34 del 2020 convertito in Legge n. 77/2020, presentata dal datore di lavoro Sig. -OMISSIS- in data 23.07.2020, adottato in quanto “lo straniero risulta avere a carico precedenti penali ostativi, in particolare dal casellario giudiziale emerge condanna definitiva del 23.03.2013 per l’acquisto, detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti e agevolazione e induzione alla prostituzione, attività in associazione ed organizzazione dedita al reclutamento di persona da destinare alla prostituzione e favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione in concorso”; di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Giustizia amministrativa202200055

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della dichiarazione/istanza di emersione del lavoro irregolare nel settore dell'assistenza alla persona e al bisogno familiare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego adottato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura di Taranto nell'ambito della procedura di emersione prevista dall'art. 103, comma 1, del d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020. Il diniego era motivato dalla presenza di una condanna penale irrevocabile per acquisto, detenzione e trasporto illecito di sostanze stupefacenti, nonché per reati connessi all'induzione, al reclutamento, al favoreggiamento e allo sfruttamento della prostituzione. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 10-bis e 21-octies della l. n. 241/1990, per omessa comunicazione del preavviso di rigetto. Con il secondo motivo sono state dedotte la violazione dell'art. 103, comma 10, del d.l. n. 34/2020, l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e l'insufficienza della motivazione, contestando il carattere automaticamente ostativo delle condanne, la mancata valutazione della pericolosità sociale concreta, la rilevanza del tempo trascorso dalla condanna e l'assenza di una valutazione individualizzata. Il ricorrente ha inoltre lamentato, in termini procedimentali, l'asserita insufficienza del contraddittorio e dell'esame delle osservazioni presentate.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, confermando la legittimità del diniego. Il giudice ha ritenuto che l'art. 103, comma 10, lettera c), del d.l. n. 34/2020 precluda l'accesso alla procedura di emersione agli stranieri condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall'art. 380 c.p.p. o per i reati specificamente indicati dalla disposizione, tra cui quelli concernenti gli stupefacenti e il reclutamento o lo sfruttamento della prostituzione. Le condanne riportate dal ricorrente rientravano oggettivamente tra quelle direttamente ostative e imponevano quindi il rigetto vincolato della domanda, senza necessità di una distinta valutazione amministrativa in concreto della pericolosità sociale, del tempo trascorso o delle condizioni personali, in assenza di riabilitazione penale. La censura relativa al preavviso di rigetto è stata ritenuta comunque priva di pregio, anche perché il provvedimento aveva natura vincolata e, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990, il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il TAR ha inoltre richiamato la precedente ordinanza cautelare, nella quale era stato rilevato che il preavviso era stato inviato al datore di lavoro e al lavoratore all'indirizzo indicato nella domanda, nonché all'indirizzo PEC del sindacato cui il ricorrente aveva conferito mandato per la pratica di regolarizzazione. Sono state compensate integralmente le spese di giudizio, mentre è stato confermato il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    emersione di rapporti di lavoro

    La procedura consente la regolarizzazione dei rapporti di lavoro irregolare, subordinatamente alla presenza dei requisiti previsti dalla legge.

  • art. 103, comma 10, lettera c), d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020

    che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o per i delitti contro la libertà personale ovvero per i reati inerenti agli stupefacenti, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite

    La disposizione configura come direttamente ostative alla procedura di emersione le condanne riconducibili ai reati indicati, imponendo un diniego vincolato e senza necessità di una valutazione amministrativa ulteriore sulla pericolosità sociale concreta.

  • art. 380 c.p.p.

    arresto obbligatorio in flagranza

    Il rinvio ai reati previsti dall'art. 380 c.p.p. individua una categoria di condanne aventi efficacia ostativa automatica nella procedura di emersione.

  • art. 10-bis l. n. 241/1990

    La mancata comunicazione del preavviso di rigetto non determina l'annullamento quando il provvedimento è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto, il giudice ha inoltre ritenuto che il preavviso fosse stato inviato agli indirizzi indicati o collegati alla procedura.

  • art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990

    Il vizio procedimentale non comporta l'annullabilità del provvedimento vincolato quando l'amministrazione dimostra che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.

Massime di principio

  • Nella procedura di emersione del lavoro irregolare disciplinata dall'art. 103 del d.l. n. 34/2020, le condanne, anche non definitive, riconducibili ai reati previsti dall'art. 380 c.p.p. o agli specifici reati in materia di stupefacenti, reclutamento e sfruttamento della prostituzione costituiscono cause direttamente ostative all'ammissione.
  • Quando ricorre una causa penale direttamente ostativa prevista dall'art. 103, comma 10, lettera c), del d.l. n. 34/2020, il diniego dell'emersione ha natura vincolata e l'amministrazione non è tenuta a svolgere un'ulteriore valutazione discrezionale della pericolosità sociale concreta, del tempo trascorso dalla condanna o delle condizioni personali dello straniero.
  • L'assenza o l'irregolarità del preavviso di rigetto non conduce all'annullamento di un diniego vincolato se è dimostrato che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, della l. n. 241/1990.
  • La presenza di condanne penali ostative ai sensi dell'art. 103, comma 10, lettera c), del d.l. n. 34/2020 conserva efficacia impeditiva anche se risalente nel tempo, salvo che intervenga una riabilitazione penale implicante una valutazione complessiva della personalità del condannato e della sua successiva condotta.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidantiPartecipazione procedimentaleDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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