Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 112/2026 - Campobasso, Sezione 1

per l'annullamento - del Permesso di Costruire n. 15/2025 rilasciato dal Comune di Petacciato in favore del sig. Barba Domenico nella qualità di rappresentante legale della S.I.A.I. s.r.l., “per la costruzione di una strada, con spostamento della condotta d’irrigazione e della condotta del metano in agro di questo Comune in C.da Giulianella n.8, sull'area identificata in catasto al Fg.6 part.lle n. 533-534”; - nonché degli atti allo stesso presupposti, conseguenti e connessi, inclusi: - la relazione istruttoria del 28/07/2025 richiamata dal Permesso di Costruire; - l'autorizzazione paesaggistica n. 18 del 30/05/2025 rilasciata dal Responsabile del Servizio Tecnico comunale, trasmessa con nota prot.n. 6913 del 1°/07/2025; - il parere di compatibilità paesaggistica reso ai sensi dell'art 146 del D.lgs n. 42/2004 e s.m.i. dalla Soprintendenza Archeologica Beni Architettonici e Paesaggio del Molise Campobasso con nota prot. n. 5922 del 06/04/2025, con prescrizioni vincolanti; nonché per l'accertamento ex art. 116 c.p.a. dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Petacciato sull'istanza di accesso agli atti del 2/09/2025 volta ad ottenere copia della documentazione a corredo del predetto permesso di costruire n. 15/2025 oggetto della presente impugnazione.

Giustizia amministrativa202500359

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Molise - Campobasso, Sez. ISentenza non definitivaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune di Petacciato sull'istanza di accesso agli atti del 2 settembre 2025, nonché, nel medesimo ricorso, il permesso di costruire n. 15/2025 e gli atti paesaggistici presupposti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato il permesso di costruire n. 15/2025 rilasciato dal Comune di Petacciato in favore di una società per la costruzione di una strada e lo spostamento di una condotta d'irrigazione e della condotta del metano, nonché la relazione istruttoria comunale, l'autorizzazione paesaggistica comunale e il parere di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza. Hanno inoltre proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., domanda di accertamento dell'illegittimità del silenzio formatosi sull'istanza del 2 settembre 2025, con la quale avevano chiesto copia integrale della pratica edilizia, delle interlocuzioni tra Comune e Soprintendenza e degli atti emanati dall'organo statale richiamati nel titolo edilizio. Le amministrazioni intimate hanno eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso. Nel corso del giudizio il Comune ha prodotto documenti relativi alla pratica e, con deposito del 9 marzo 2026, ha attestato il rilascio di copia semplice in formato digitale della documentazione relativa allo spostamento della strada comunale, in riscontro all'istanza di accesso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla domanda proposta ai sensi dell'art. 116 c.p.a., rilevando che la pretesa ostensiva era stata spontaneamente soddisfatta dall'amministrazione nelle more del giudizio. La dichiarazione è stata resa conformemente alla richiesta dei ricorrenti. La decisione non definisce il giudizio nella parte relativa all'impugnazione del permesso di costruire e degli atti paesaggistici presupposti: la prosecuzione è stata fissata all'udienza pubblica del 7 ottobre 2026. Le spese della fase sono state riservate alla decisione definitiva.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    accertare ex art. 116 c.p.a. l'illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Petacciato sull'istanza di accesso agli atti

    La domanda di accesso è divenuta priva di oggetto quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione ha spontaneamente rilasciato la documentazione richiesta; il giudice ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente a tale domanda.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate, in connessione con la definizione della domanda di accesso per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.

  • art. 36, comma 2, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella pronuncia non definitiva.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicate nella decisione resa in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio promosso ai sensi dell'art. 116 c.p.a., l'amministrazione rilascia spontaneamente la documentazione richiesta, la domanda di accesso deve essere dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere, limitatamente alla pretesa ostensiva soddisfatta.
  • La cessazione della materia del contendere sulla domanda di accesso non definisce le ulteriori domande proposte nello stesso ricorso, se queste riguardano autonomamente altri atti amministrativi; il giudizio può quindi proseguire sulle impugnazioni ancora controverse.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.