Ordinanza n. 3678/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'esecuzione della Sentenza Tribunale di Frosinone n. 597/2022 pubbl. il 15/06/2022 RG n. 1087/2022 passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Condotta omissiva nell'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Frosinone e sulla sentenza del TAR, con istanza di sostituzione del Commissario ad acta
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione soccombente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Nell'ambito di un incidente di esecuzione promosso per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato, la ricorrente ha chiesto la sostituzione del Commissario ad acta e la proroga dell'incarico. Il giudice ha rilevato l'insediamento del Commissario e ha valutato non sufficienti gli elementi per procedere alla sua sostituzione. Ha tuttavia evidenziato la necessità di sollecitarlo all'esecuzione del giudicato, precisando che il Commissario non deve limitarsi a sollecitare i soggetti competenti, ma deve sostituirsi ad essi, mentre la ricorrente è tenuta a fornire i riscontri richiesti.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza di sostituzione del Commissario ad acta, ritenendo non sussistenti sufficienti elementi per disporla in considerazione dell'avvenuto insediamento del Commissario. Ha eccezionalmente concesso sessanta giorni di proroga e lo ha sollecitato a dare esecuzione al giudicato costituito dalla sentenza del Tribunale di Frosinone e dalla sentenza del TAR richiamata in motivazione. Il giudice ha chiarito che il Commissario deve esercitare direttamente i poteri sostitutivi, senza limitarsi a sollecitare l'amministrazione, e ha ricordato i possibili profili di responsabilità contabile e le conseguenze sulla performance derivanti dall'inottemperanza. Ha inoltre precisato che la ricorrente deve collaborare fornendo al Commissario i riscontri richiesti. Spese compensate, con formula di nulla spese, trattandosi di incidente di esecuzione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la sostituzione del Commissario ad acta già insediato non può essere disposta in assenza di sufficienti elementi che dimostrino l'inadeguatezza o l'inerzia del commissario nell'esercizio delle sue funzioni.
- Il Commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato deve esercitare direttamente i poteri sostitutivi attribuitigli e non può limitarsi a sollecitare i soggetti amministrativi competenti ad adottare gli atti necessari.
- La concessione di una proroga al Commissario ad acta può essere disposta eccezionalmente quando l'insediamento del commissario e le circostanze concrete rendano ancora possibile l'esecuzione del giudicato entro un termine ulteriore.
- L'esecuzione del giudicato richiede la cooperazione della parte privata, che deve fornire al Commissario ad acta i riscontri e gli elementi richiesti per consentire l'adempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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