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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13226/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Milano che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere. Il ricorrente deduceva: (i) inefficacia del titolo cautelare per mancata celebrazione dell'interrogatorio di garanzia innanzi al Gip del Tribunale di Milano dopo che il Gip di Teramo, pur avendo rigettato la convalida del fermo per assenza di pericolo di fuga, aveva comunque disposto la custodia cautelare ravvisando il pericolo di reiterazione e si era dichiarato incompetente; (ii) nullità dell'interrogatorio di garanzia tenutosi avanti al Gip di Teramo perché videoregistrato solo fonicamente in violazione dell'art. 141-bis c.p.p.; (iii) errore del Gip di Milano nell'affermare un pericolo di fuga e nella valutazione delle esigenze cautelari, nonostante il Gip di Teramo avesse escluso il pericolo di fuga e avesse evidenziato legami lavorativi/territoriali dell'indagato e la disponibilità di autovettura come elementi di ancoraggio.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la questione di inefficacia della misura per omissione o nullità dell'interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.) sia estranea all'ambito del riesame e, dunque, non deducibile in cassazione nel procedimento di riesame: tali censure devono essere proposte nel distinto procedimento di revoca avanti al giudice del procedimento principale (art. 306 c.p.p.) e resistono le vie di impugnazione previste (appello ex art. 310 e ricorso per cassazione ex art. 311). Ha inoltre affermato che, quando la misura cautelare disposta da giudice incompetente venga rinnovata dal giudice competente senza fondarsi su fatti nuovi o esigenze cautelari differenti, non è necessario un nuovo interrogatorio di garanzia e l'interrogatorio già effettuato conserva efficacia; nel caso di specie il Gip di Milano non si è basato su fatti nuovi ma ha confermato esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) già rilevate. La Corte ha ritenuto infondata anche la doglianza relativa alla sola fonoregistrazione dell'interrogatorio: la norma richiede la videoregistrazione solo se possibile, altrimenti la fonoregistrazione è valida. Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha adeguatamente motivato il pericolo di reiterazione (organizzazione, disponibilità di mezzi, collegamenti criminali, precedenti) e la proporzionalità della custodia, valutazione di merito insindacabile in cassazione se adeguatamente motivata. Condanna del ricorrente alle spese e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 294 cod. proc. pen.

    Riguarda l'interrogatorio di garanzia; la Corte ha ritenuto che l'eventuale omissione o nullità dell'interrogatorio sia questione estranea al riesame e debba essere valutata nel procedimento di revoca avanti al giudice del procedimento principale.

  • art. 141-bis cod. proc. pen.

    Prevede la documentazione dell'interrogatorio della persona in stato di detenzione con riproduzione audiovisiva o, se impossibile, fonografica; la Corte ha ritenuto valida la fonoregistrazione operata e non viziata dall'assenza di indicazione delle ragioni per cui la videoregistrazione non era possibile.

  • art. 306 cod. proc. pen.

    Norma sulla revoca della misura cautelare: la Corte richiama che le cause di perdita di efficacia della misura devono essere fatte valere con l'istanza di revoca avanti al giudice del procedimento principale.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Prevede l'appello contro l'ordinanza di revoca/non revoca: la Corte ricorda la sequenza delle impugnazioni disponibili dopo l'istanza di revoca.

  • art. 311 cod. proc. pen.

    Regola il ricorso per cassazione: la Corte osserva che la questione sull'inefficacia della misura per omesso/interrogatorio non può costituire oggetto di ricorso per cassazione nel procedimento di riesame.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Indica le esigenze cautelari previste per le misure: la valutazione delle esigenze cautelari (compreso il pericolo di reiterazione) è di merito e, se adeguatamente motivata, insindacabile in cassazione.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Parametro di riferimento per la motivazione del provvedimento cautelare: la Corte richiama che la motivazione deve ancorarsi a circostanze di fatto specifiche per dimostrare l'attualità e concretezza del pericolo di reiterazione.

  • art. 391, comma 3 cod. proc. pen.

    Richiamata in merito all'efficacia dell'interrogatorio effettuato in sede di convalida del fermo: la Corte ricorda che tale interrogatorio conserva efficacia anche quando il giudice competente rinnovasse la misura, salvo che la rinnovazione si fondi su fatti nuovi o esigenze cautelari diverse.

  • d.P.R. 309/1990 (art. 73 e 74)

    Normativa sostanziale relativa al traffico di stupefacenti: indicata come il fatto per cui è contestata la responsabilità, ma non centrale nell'argomentazione procedurale della sentenza.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riesame non è ammissibile dedurre l'inefficacia della misura cautelare per omessa o nulla celebrazione dell'interrogatorio di garanzia (art. 294 c.p.p.); tale questione va sollevata con istanza di revoca avanti al giudice del procedimento principale (art. 306 c.p.p.) e, successivamente, con i rimedi di legge (appello/art. 310 e ricorso per cassazione art. 311).
  • Se una misura cautelare disposta da giudice incompetente è rinnovata dal giudice competente sulla base delle medesime esigenze cautelari (senza fatti nuovi), non è necessario ripetere l'interrogatorio di garanzia: quello già reso in sede di convalida conserva efficacia.
  • La mancata videoregistrazione dell'interrogatorio non determina automaticamente invalidità se è stata effettuata la fonoregistrazione; la normativa richiede la videoregistrazione solo se possibile.
  • La valutazione delle esigenze cautelari (pericolo di fuga, pericolo di reiterazione, ecc.) rappresenta un giudizio di merito: se il giudice motiva in modo specifico e logico i fatti che giustificano la misura, tale valutazione è insindacabile in sede di legittimità.
  • In casi di contrasto giurisprudenziale rilevante circa l'ammissibilità di determinate censure nel riesame, la via corretta è richiedere, nel limite procedurale ammesso, la rimessione alle Sezioni Unite; tuttavia la giurisprudenza consolidata recente esclude la rilevabilità nel riesame delle questioni sull'interrogatorio di garanzia.

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