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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 192/2024 del 03/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Santoro impugnava per errore di fatto percettivo la sentenza della Corte di cassazione che aveva rigettato il suo ricorso contro la condanna per peculato militare. Denunciava che la Corte avrebbe frainteso quale fosse la dichiarazione di nullità (sostenendo che fosse del Giudice dell'udienza preliminare anziché del Tribunale) e la sua causa (ritenuta dall'organo di merito per mancato deposito di atti, mentre invece la nullità sarebbe derivata dall'impossibilità di visionare l'originale di una cassetta VHS). Da ciò, secondo il ricorrente, sarebbe conseguita un'errata conclusione circa l'effetto regressivo della nullità e l'obbligo del pubblico ministero di rinnovare l'interrogatorio ex art. 415-bis c.p.p.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che non sussista un errore di fatto percettivo: la motivazione impugnata è chiara e logicamente fondata nell'avere considerato l'impossibilità di visionare la cassetta VHS come equivalente, in termini di lesione del diritto di difesa, a un omesso deposito (cioè a una incompletezza del deposito degli atti). Ne consegue che, dopo la rinnovazione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., era onere della difesa chiedere nuovamente l'interrogatorio nei 20 giorni; non essendovi stata tale richiesta, il pubblico ministero non era tenuto a procedere e non si è verificata una nullità per omissione dell'interrogatorio. Il ricorrente è stato quindi condannato alle spese del procedimento e al versamento di 3.000,00 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 415-bis cod. proc. pen.

    Regola la sequenza procedimentale dopo l'avviso di conclusione indagini: (1) emissione avviso e deposito atti; (2) nei 20 giorni la difesa può chiedere interrogatorio; (3) il pubblico ministero procede all'interrogatorio; (4) poi richiesta di rinvio a giudizio o decreto di citazione. Pertanto, dopo la rinnovazione dell'avviso, la mancata richiesta della difesa nei 20 giorni esclude l'obbligo del pubblico ministero di interrogare.

  • art. 261 cod. pen. mil. di pace

    Richiamo generale per l'applicabilità delle norme del codice di procedura penale al processo penale militare; quindi le disposizioni di cui all'art. 415-bis sono applicabili anche nel processo militare.

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Indica i motivi di ricorso straordinario per errore materiale e errore di fatto avverso provvedimenti della Corte di cassazione; la giurisprudenza precisa che l'errore di fatto è una svista percettiva sugli atti interni al giudizio di legittimità e non comprende divergenze valutative o interpretative.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente, in caso di dichiarazione di inammissibilità, l'imposizione delle spese processuali e del pagamento di una somma alla cassa delle ammende; la Corte ha fissato equitativamente tale somma in 3.000,00 euro.

  • Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per escludere responsabilità colposa del ricorrente nella proposizione del ricorso e giustificare comunque l'applicazione dell'art. 616 c.p.p. in termini di condanna alle spese e ammenda.

Massime di principio

  • L'impossibilità per la difesa di visionare un atto istruttorio originale (es. supporto VHS non disponibile) può essere considerata, ai fini della tutela del diritto di difesa, equivalente all'omesso deposito degli atti: entrambe le ipotesi configurano incompletezza del deposito.
  • Quando una nullità è dichiarata e gli atti ritornano al pubblico ministero con emissione di nuovo avviso ex art. 415-bis, la difesa ha 20 giorni per chiedere l'interrogatorio; solo se tale richiesta è formulata il pubblico ministero è obbligato a procedere all'interrogatorio; l'omissione del PM non è nulla se la richiesta non è stata ripresentata.
  • La regressione degli atti per nullità dipende dalla natura del vizio: se la nullità deriva da mancato deposito, il procedimento retrocede fino all'emissione dell'avviso (momento in cui la difesa può nuovamente chiedere l'interrogatorio); pertanto non sempre la declaratoria di nullità 'travolge' automaticamente ogni atto successivo fino a un momento precedente differente.
  • Il ricorso straordinario per errore di fatto richiede un errore percettivo evidente negli atti del giudizio di legittimità; non è consentito ribaltare valutazioni giuridiche o interpretazioni compiute dal giudice di legittimità (queste ultime non rientrano nell'errore di fatto).
  • Per tutelarsi in situazioni analoghe, la difesa dovrebbe: (a) documentare tempestivamente l'impossibilità di visionare prove o il mancato deposito; (b) in caso di rinnovazione dell'avviso ex art. 415-bis, presentare entro 20 giorni la specifica istanza di interrogatorio; (c) conservare traccia formale delle richieste e delle eventuali negazioni di accesso alle prove.

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