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Sentenza

Sentenza n. 487/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Macerata n. 24/2025, depositata e resa pubblica il 29.09.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 471/2023;

Giustizia amministrativa202600100

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro e previdenza, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio della Carta del docente e condannato il Ministero al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore di giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del giudice del lavoro, regolarmente notificata e divenuta irrevocabile. Il giudicato aveva riconosciuto il diritto al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme relative agli anni scolastici accertati, oltre alle spese di lite. La ricorrente ha chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha contestato né la spettanza né l'azionabilità della pretesa. Il ricorso è stato proposto dopo la notificazione della sentenza e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, prima della sua proposizione, erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all'Amministrazione, come richiesto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto ragioni contrarie. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora un Commissario ad acta, individuato nel dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con incarico da attivare su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e da eseguire entro i successivi 120 giorni. È stata rigettata la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente la nomina del Commissario quale misura acceleratoria. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015

    La disposizione costituisce la base normativa del beneficio riconosciuto dal giudicato del giudice del lavoro; nel giudizio di ottemperanza il TAR ne impone l'esecuzione nei limiti stabiliti dal titolo giudiziale.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il ricorso di ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile, nel caso concreto, dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), cod. proc. amm.

    L'indennizzo è stato negato perché non sono stati ravvisati particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento; la nomina del Commissario ad acta è stata ritenuta misura sufficiente a favorire l'esecuzione.

  • art. 93 c.p.c.

    distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile al processo amministrativo la disciplina processualcivilistica richiamata sulla distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Quando una sentenza di condanna pecuniaria pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione è stata notificata e sono decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 senza integrale adempimento, il creditore può proporre ricorso per ottemperanza, che è procedibile nei confronti dell'Amministrazione inadempiente.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'Amministrazione che si costituisca solo formalmente e non contesti la spettanza o l'azionabilità della pretesa non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza, quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato e non risulti eseguito.
  • Accertata l'inottemperanza a un giudicato contenente una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di dare esecuzione integrale al titolo entro un termine determinato, facendo salve le somme eventualmente già corrisposte.
  • La nomina preventiva di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia è una misura esecutiva idonea a presidiare l'adempimento del giudicato; il Commissario assume le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • L'indennizzo previsto dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere riconosciuto automaticamente per il solo fatto dell'inottemperanza: può essere negato quando non sussistano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e la nomina del Commissario ad acta sia ritenuta sufficiente a favorirlo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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