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Cassazione Penale, Ordinanza n. 01407/2025 del 13/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 21 febbraio 2024. Dal testo dell'ordinanza emerge soltanto che il ricorso censurava il giudizio di responsabilità, ma in modo generico e sostanzialmente riproduttivo di doglianze già esaminate e disattese dalla Corte territoriale con argomenti giuridici ritenuti corretti. Non sono indicati i fatti storici, il reato contestato né specifici motivi ulteriori rispetto alla genericità delle censure.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su un motivo generico e meramente riproduttivo di censure già vagliate e respinte in appello. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, sul rilievo che non vi fosse assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando la Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Norme richiamate

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    La condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende è esclusa solo se il ricorso è proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nel caso concreto tale situazione è stata esclusa.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo generico censure già dedotte nei gradi di merito, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La mera reiterazione di doglianze già disattese dal giudice di appello non integra un motivo idoneo a devolvere questioni di legittimità alla Corte di cassazione.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, quando non risulti assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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