Ordinanza n. 1701/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del decreto di rigetto del nulla osta lavoro stagionale pratica P-NA/L/Q/2026/100158 recante prot. uscita 0111960 del 17.03.2026 per incapienza reddituale della società ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto del nulla osta al lavoro stagionale per incapienza reddituale della società richiedente
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
La società agricola ha impugnato il rigetto della domanda di nulla osta al lavoro stagionale, motivato con l'insufficienza della capacità reddituale del datore di lavoro, chiedendo anche la sospensione cautelare dell'efficacia del provvedimento. In sede cautelare ha dedotto e documentato l'esistenza di un'adeguata capacità reddituale, economica e finanziaria, contestando che l'Amministrazione avesse effettivamente ponderato le deduzioni e gli elementi istruttori già prodotti nel procedimento. Ha inoltre sostenuto la rilevanza dei dati risultanti dalla dichiarazione IVA e ha evidenziato che la richiesta riguardava l'assunzione di un solo lavoratore stagionale.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare, ritenendo che, nella sommaria delibazione propria della fase interinale, le allegazioni e gli elementi di prova forniti dalla società fossero idonei a scalfire l'apparato motivazionale del diniego. In particolare, il provvedimento non mostrava un'effettiva ponderazione delle deduzioni e degli elementi istruttori presentati in sede procedimentale; inoltre, non apparivano implausibili la rilevanza dei dati della dichiarazione IVA e gli ulteriori elementi attestanti l'adeguatezza della capacità economica e finanziaria del datore di lavoro, anche considerando che era stato richiesto il nulla osta per un solo lavoratore. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito al 26 maggio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha ritenuto sussistenti, all'esito della sommaria delibazione, gli estremi per sospendere l'efficacia del provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede cautelare, la produzione di elementi documentali idonei a mettere in dubbio la valutazione amministrativa sulla capacità reddituale del datore di lavoro può integrare il fumus boni iuris necessario per la sospensione del diniego di nulla osta al lavoro stagionale.
- Il diniego fondato sull'insufficiente capacità reddituale del datore di lavoro è vulnerabile quando non dia conto dell'effettiva ponderazione delle deduzioni e degli elementi istruttori prodotti dall'interessato nel procedimento.
- Nella valutazione della capacità economica e finanziaria del datore di lavoro ai fini del nulla osta al lavoro stagionale assumono rilievo, se pertinenti, i dati della dichiarazione IVA e gli ulteriori elementi istruttori disponibili, da apprezzare anche in rapporto al numero di lavoratori che si intendono assumere.
Come è indicizzato
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