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Sentenza

Sentenza del 26/08/2015 n. 21639 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Guardia di finanza aveva contestato alla ditta individuale C.G. l'emissione, nell'anno d'imposta 2003, di fatture per operazioni inesistenti nei confronti di ACF s.r.l., per un imponibile di 141.755,50 euro, ritenendo che C.G. non fosse un artigiano esterno ma un dipendente della società. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi accertato maggiori IRPEG, IRAP e IVA a carico di ACF s.r.l. La società ha impugnato la decisione sostenendo, con un unico motivo articolato in numerose censure, la violazione di norme tributarie, processuali e civilistiche, l'erronea valutazione delle prove e l'omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione. In particolare, contestava il valore probatorio del documento relativo alla rendicontazione delle ore lavorate e la qualificazione del rapporto con C.G.

La decisione

La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva confermato la decisione, ritenendo provato che C.G. fosse sostanzialmente un dipendente, anche perché privo di autonoma organizzazione, attrezzature, fornitori e locali propri, e in ragione della documentazione interna della società sulle ore lavorate. La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di ACF s.r.l. perché il motivo cumulava una pluralità di censure eterogenee senza distinguerle con chiarezza, specificità, completezza e autosufficienza. La Corte ha inoltre rilevato che il ricorso tendeva a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. ACF s.r.l. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in 3.650 euro, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d)

    Richiamato dalla contribuente in relazione ai poteri e ai criteri dell'accertamento delle imposte sui redditi; la Corte non ne esamina nel merito la violazione, poiché il ricorso è dichiarato inammissibile.

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42, comma 2

    Richiamato in tema di contenuto e motivazione dell'avviso di accertamento; la censura non viene esaminata per l'inammissibilità del ricorso.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54, comma 2

    Richiamato in relazione all'accertamento IVA; la Corte non affronta la questione sostanziale, ritenendo inammissibili le censure.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 e art. 61

    Richiamati dalla contribuente riguardo ai requisiti della sentenza tributaria e al giudizio d'appello; la Corte non procede all'esame nel merito.

  • Legge 8 agosto 1985, n. 443, art. 3, ultimo comma

    Richiamata in relazione alla qualificazione dell'attività artigiana e all'autonomia dell'artigiano; la questione non viene valutata per l'inammissibilità del ricorso.

  • Codice civile, artt. 2697 e 2729

    Richiamati in tema di onere della prova e presunzioni; la Corte ribadisce indirettamente che eventuali contestazioni sulla valutazione degli elementi probatori non possono trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del fatto in cassazione.

  • Codice di procedura civile, artt. 115 e 116

    Richiamati in materia di valutazione delle prove; le relative doglianze non sono esaminate perché formulate in modo promiscuo e non autosufficiente.

  • Codice di procedura civile, art. 366

    Impone che il ricorso per cassazione contenga motivi specifici, completi, chiari e riferibili alla decisione impugnata. La violazione di tali requisiti comporta l'inammissibilità.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5

    Individua distinti motivi di ricorso per violazione di legge, vizi processuali e vizi della motivazione. Tali censure devono essere formulate separatamente o comunque in modo chiaramente distinguibile.

  • Sezioni Unite, sentenza n. 9100 del 2015

    La pluralità di profili in un singolo motivo non determina automaticamente l'inammissibilità, purché le doglianze siano chiaramente individuabili e possano essere esaminate separatamente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione le censure devono essere chiare, specifiche, complete e autonomamente riferibili ai diversi vizi denunciati; non è sufficiente accumulare in un unico motivo violazioni di legge, errori processuali e vizi motivazionali.
  • La Corte di cassazione non è autorizzata a ricostruire autonomamente le singole doglianze tra una narrazione confusa, i richiami agli atti e le contestazioni alla sentenza: il ricorrente deve indicare con precisione quale errore viene denunciato e in quale parte della decisione.
  • Il requisito di autosufficienza richiede di riportare o indicare in modo puntuale gli atti, i documenti, i fatti decisivi e i passaggi motivazionali necessari per consentire alla Corte di verificare la censura senza svolgere indagini esterne.
  • La contestazione della valutazione delle prove o della ricostruzione dei fatti da parte dei giudici di merito non può essere utilizzata per ottenere in cassazione un nuovo giudizio sul merito, salvo specifici vizi rilevanti secondo i limiti del controllo di legittimità.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetti formali, la Corte può non esaminare le questioni sostanziali, anche se potenzialmente rilevanti, e il ricorrente soccombente viene normalmente condannato alle spese.

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