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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20372/2023 del 14/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento in primo grado e in appello del diritto di un ex dipendente di una società poi fallita all'indennità di mobilità con accredito della contribuzione figurativa, nonostante l'INPS avesse eccepito la decadenza dalla domanda amministrativa. Il lavoratore aveva ricevuto la comunicazione formale di licenziamento dal curatore fallimentare il 21 novembre 2012, ma la cessazione dell'attività lavorativa era pacificamente avvenuta il 24 luglio 2012; la domanda amministrativa era stata presentata il 30 novembre 2012. L'INPS ricorre per cassazione deducendo, con il primo motivo, violazione degli artt. 73, comma 2, e 129, comma 5, del R.D.L. n. 1827/1935, dell'art. 7, comma 12, L. n. 223/1991, e degli artt. 2964 e 2968 c.c., sostenendo che il termine di 68 giorni per la domanda decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro e non dalla successiva comunicazione del licenziamento; con il secondo motivo, in via subordinata, deduce violazione dell'art. 437 c.p.c. per avere la corte territoriale ritenuto inammissibile la questione sulla decorrenza del beneficio dal quinto giorno successivo alla domanda amministrativa, proposta per la prima volta in appello come mera difesa e non come eccezione in senso stretto.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il primo motivo, ritenendo che il termine decadenziale per chiedere l'indennità di mobilità decorra dalla cessazione del rapporto di lavoro e non dalla comunicazione formale del licenziamento. Considera assorbito il secondo motivo. Cassata la sentenza impugnata, decide nel merito ex art. 384 c.p.c. e rigetta l'originaria domanda del lavoratore, poiché la domanda amministrativa era tardiva rispetto al termine di decadenza di 68 giorni decorrente dal 25 luglio 2012. Dispone la compensazione delle spese dell'intero processo per il consolidarsi recente della giurisprudenza e per l'alternanza degli esiti nei gradi di merito.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 2, R.D.L. n. 1827/1935

    Richiamato in combinato con la disciplina speciale sulla mobilità per sostenere che la domanda amministrativa soggiace a decadenza decorrente dalla cessazione del rapporto.

  • art. 129, comma 5, R.D.L. n. 1827/1935

    Richiamato come base normativa del termine decadenziale, da applicarsi in materia previdenziale non disponibile dalle parti.

  • art. 7, comma 12, L. n. 223/1991

    La domanda di indennità di mobilità deve essere proposta entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro; la Corte ribadisce che la decorrenza non dipende dalla formale comunicazione del licenziamento.

  • art. 2964 c.c.

    Richiamato insieme all'art. 2968 c.c. per inquadrare la disciplina delle decadenze legali in tema di diritti soggetti a termine perentorio.

  • art. 2968 c.c.

    Il decorso della decadenza legale non può essere modificato né rimesso alla disponibilità delle parti; la Corte esclude che il dies a quo dipenda da comportamenti del datore di lavoro o del lavoratore.

  • art. 437 c.p.c.

    Censurato dall'INPS per l'erronea declaratoria di inammissibilità in appello di una questione qualificata come mera difesa/questione di diritto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per il vizio di violazione di legge relativo al primo motivo.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Norma processuale invocata per il vizio processuale dedotto con il secondo motivo.

  • art. 384 c.p.c.

    Usato per la decisione nel merito senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto.

Massime di principio

  • Ai fini dell'indennità di mobilità, il termine di decadenza per la domanda amministrativa decorre dalla cessazione effettiva del rapporto di lavoro, non dalla successiva comunicazione formale del licenziamento, anche se questa sia tardiva o il recesso sia stato intimato dal curatore fallimentare.
  • In materia di decadenza legale prevista dalla legge in ambito previdenziale, il dies a quo e il decorso del termine non possono dipendere dallo stato soggettivo dell'interessato né da condotte delle parti del rapporto, perché la disciplina della decadenza non è disponibile.
  • Quando la questione di diritto è risolvibile sulla base di dati già acquisiti e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la cassazione può decidere nel merito, cassando senza rinvio la sentenza impugnata.
  • Le questioni di puro diritto relative alla decorrenza di un beneficio previdenziale possono essere valutate dal giudice in applicazione dello iura novit curia, ma ciò non consente di derogare al termine di decadenza stabilito dalla legge.

Come è indicizzato

RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenza

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