Sentenza n. 112/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento -del provvedimento prot. n°2062/PM, comunicato a mezzo p.e.c. in pari data ai procuratori, con il quale il Responsabile del Settore SUAP del Comune di Villaricca ha rigettato la richiesta di autorizzazione alla realizzazione della struttura socio sanitaria “Centro Diurno Demenza SRD con sede in Villaricca al Corso Italia n°395” pratica SUAP n°178/2021; -della comunicazione ex art. 10 bis legge 241/1990, senza numero di protocollo, di invito ad inviare eventuali osservazioni circa la richiesta di riscontro di integrazione documentale, notificata agli scriventi procuratori e non all’associazione AMNESIA; -delle richieste di integrazioni documentali, formulate dal SUAP del Comune di Villaricca a seguito della diffida dell’Associazione Amnesia, con la quale è stato reiteratamente richiesto l’invio della documentazione già regolarmente trasmessa all’ente ed inspiegabilmente pretermessa dallo stesso; -di tutti gli atti conseguenziali, preordinati e connessi al provvedimento di rigetto; nonché per il diritto al risarcimento del danno ingiusto subito e subendo dall’associazione ricorrente a causa della ritardata conclusione della procedura de quo ed a causa dell’illegittimo provvedimento di diniego;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di autorizzazione alla realizzazione di un centro diurno per persone con demenza, preceduto da richieste di integrazione documentale e da preavviso di rigetto
Esito
Favorevole al ricorrente (gestore struttura socio-sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
L'associazione ha impugnato il diniego del SUAP del Comune di Villaricca relativo all'autorizzazione per la realizzazione di una struttura socio-sanitaria, nonché il preavviso di rigetto e le richieste di integrazione documentale. Ha dedotto la violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990, della normativa regionale e statale in materia di autorizzazione della struttura, del d.P.R. 380/2001 e delle garanzie del giusto procedimento, oltre a difetto di motivazione e di istruttoria, illogicità manifesta, travisamento dei fatti, sviamento e ingiustificata gravosità del procedimento. In particolare, ha sostenuto che il SUAP aveva reiteratamente richiesto documenti già trasmessi, che il Comune avrebbe dovuto acquisire direttamente dagli uffici comunali competenti l'assenso urbanistico e l'assenso del proprietario dell'immobile, coincidente con lo stesso Comune, e che il diniego aveva erroneamente affermato la mancata presentazione delle osservazioni al preavviso di rigetto, benché esse fossero state tempestivamente inviate. La ricorrente ha inoltre sostenuto la maturazione del silenzio-assenso e chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal ritardo procedimentale e dal diniego. Il Comune ha difeso il provvedimento sostenendo che mancava l'autorizzazione urbanistica, che non era stata dimostrata la persistente disponibilità giuridica dell'immobile e che la concessione avrebbe potuto essersi risolta per mancato avvio dell'attività.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha annullato il diniego e gli atti presupposti per violazione delle garanzie partecipative, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, facendo salve le successive determinazioni dell'amministrazione in sede di riedizione del potere. È risultato documentalmente provato che l'associazione aveva presentato tempestivamente, il 30 ottobre 2024, osservazioni al preavviso ex art. 10-bis, mentre il provvedimento le aveva erroneamente considerate non pervenute. Tali osservazioni non erano state esaminate né specificamente controdedotte. Il termine per le osservazioni ex art. 10-bis non è stato ritenuto perentorio e, comunque, era stato rispettato. Il giudice ha escluso l'applicabilità dell'art. 21-octies alla violazione delle garanzie sostanziali dell'art. 10-bis, rilevando che le osservazioni del privato richiedono una specifica valutazione nella sede procedimentale. Quanto al procedimento SUAP, il TAR ha riconosciuto la funzione trasversale dello sportello unico quale canale unitario di comunicazione e coordinamento, senza però alterare le competenze degli uffici coinvolti. Poiché non risultava presentata una specifica istanza di assenso urbanistico al Comune quale proprietario dell'immobile, il giudice ha escluso che fosse maturato il silenzio-assenso. Le ulteriori ragioni sulla presunta perdita della disponibilità dell'immobile e sulla risoluzione della concessione sono state ritenute integrazioni postume della motivazione, formulate solo in giudizio e quindi inammissibili; inoltre, non risultava che l'amministrazione avesse dichiarato di volersi avvalere della clausola risolutiva. La domanda risarcitoria è stata dichiarata inammissibile perché generica e collegata soltanto alla possibilità futura di revoca dei pareri regionali e dell'ASL. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
Il testo della norma non è riportato.
Le osservazioni presentate dal privato prima dell'adozione del provvedimento negativo devono essere tempestivamente esaminate e specificamente controdedotte; il termine per presentarle non è perentorio e la loro mancata considerazione determina violazione delle garanzie partecipative.
art. 21-octies l. 241/1990
Il testo della norma non è riportato.
La regola dei vizi formali non invalidanti non è estensibile alla violazione delle garanzie sostanziali dell'art. 10-bis, poiché le osservazioni del privato richiedono una valutazione effettiva nella sede procedimentale.
art. 7 d.P.R. 160/2010
Il testo della norma non è riportato.
Nel procedimento unico SUAP, mediante conferenza di servizi, devono essere acquisiti gli atti di assenso, le autorizzazioni e i nulla osta necessari delle amministrazioni e degli uffici competenti.
art. 4, comma 3, d.P.R. 160/2010
Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse esclusivamente dal SUAP; gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche diverse dal comune, che sono interessati al procedimento, non possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati e sono tenute a trasmettere immediatamente al SUAP tutte le denunce, le domande, gli atti e la documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente.
Il SUAP opera come unico canale informativo e adotta il provvedimento finale sulla base degli atti degli uffici e delle amministrazioni coinvolti, senza modificare il riparto sostanziale delle competenze.
art. 2 della convenzione di concessione
Il testo della clausola è riportato nella motivazione con riferimento al mancato avvio dell'attività entro il termine previsto.
La clausola risolutiva espressa produce effetti solo a seguito della dichiarazione dell'amministrazione di volersene avvalere; non è sufficiente il mero decorso del termine o la deduzione della causa risolutiva in giudizio.
art. 1456 c.c.
Il testo della norma non è riportato.
In presenza di una clausola risolutiva espressa, la risoluzione di diritto richiede la dichiarazione della parte interessata di volersi avvalere della clausola.
Massime di principio
- La violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990 sussiste quando l'amministrazione non esamina e non controdeduce specificamente sulle osservazioni tempestivamente presentate dal privato prima dell'adozione del provvedimento negativo; tale vizio non può essere neutralizzato mediante l'art. 21-octies, comma 2, poiché la garanzia partecipativa ha natura sostanziale e collaborativa.
- Il termine previsto dall'art. 10-bis della l. 241/1990 per la presentazione delle osservazioni non è perentorio; in ogni caso, l'amministrazione non può considerare non pervenute osservazioni tempestivamente trasmesse agli indirizzi telematici istituzionali da essa indicati.
- Nel procedimento unico SUAP, lo sportello unico costituisce il canale unitario di comunicazione e coordinamento e deve acquisire gli atti di assenso degli uffici e delle amministrazioni coinvolti, ma tale funzione trasversale non altera il riparto sostanziale delle competenze né esonera l'interessato dal formulare le specifiche istanze necessarie per gli assensi di competenza di altri uffici.
- La motivazione del provvedimento amministrativo non può essere integrata per la prima volta mediante scritti difensivi nel giudizio; sono ammesse soltanto la ricostruzione delle ragioni sulla base degli atti procedimentali, ove essi contengano elementi sufficienti e univoci, oppure l'adozione di un autonomo provvedimento di convalida.
- La clausola risolutiva espressa relativa a una concessione d'uso non determina automaticamente la perdita della disponibilità del bene: l'amministrazione deve dichiarare di volersi avvalere della clausola; la mera deduzione della risoluzione per la prima volta in giudizio non integra validamente la motivazione del provvedimento impugnato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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