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Sentenza

Sentenza n. 28/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento prot. n. 22998 del 9.12.2024 recante da parte del Responsabile SUAP del Comune di Matino diniego della PAS presentata il 31.5.2023 per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 4.000 kW; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale e, in particolare, ove occorra: - del parere espresso dalla Commissione locale per il paesaggio il 30.7.2024; - della nota prot. n. 14819 del 31.7.2024 recante da parte del RUP dell’Unione Jonica Salentina dei comuni di Alliste (LE), Matino, Melissano (LE), Racale (LE) e Taviano (LE) preavviso di diniego del chiesto accertamento di compatibilità paesaggistica; - della nota prot. n. 16555 del 6.9.2024 recante da parte del RUP dell’Unione Jonica Salentina dei comuni di Alliste, Matino, Melissano, Racale e Taviano diniego del chiesto accertamento di compatibilità paesaggistica; - del parere espresso dalla Commissione locale per il paesaggio il 30.8.2024; - della nota prot. n. 17128 del 17.9.2024 recante da parte del Responsabile del SUAP del Comune di Matino preavviso di diniego della PAS; - della nota prot. n. 847 del 6.12.2024 recante da parte del RUP dell’Unione Jonica Salentina dei comuni di Alliste, Matino, Melissano, Racale e Taviano definitivo diniego del chiesto accertamento di compatibilità paesaggistica; - nei limiti dell’interesse fatto valere, dell’art. 83, 89 e 91 delle NTA del PPTR, nonché delle linee guida 4.4.1 del medesimo PPTR.

Giustizia amministrativa202500168

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego della PAS per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e diniego dell’accertamento di compatibilità paesaggistica

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore energetico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego del 9 dicembre 2024 relativo alla procedura abilitativa semplificata presentata per un impianto fotovoltaico a terra da 4.000 kW, nonché il presupposto diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica del 6 settembre 2024 e gli atti connessi. L’impianto era localizzato in zona agricola E/5, entro 500 metri da una zona industriale, e interferiva con l’ulteriore contesto paesaggistico dei “Paesaggi rurali” disciplinato dal PPTR. La ricorrente ha dedotto, quanto alla PAS, la violazione dell’art. 22 del d.lgs. n. 199/2021, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e del principio di massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, oltre a difetto di motivazione e istruttoria, erronea presupposizione e sviamento. Quanto al diniego paesaggistico, ha dedotto la violazione degli artt. 136 e 146 d.lgs. n. 42/2004, dell’art. 7 l.r. n. 20/2009, degli artt. 41, 42 e 97 Cost., dell’art. 1 del Primo Protocollo CEDU, della disciplina europea sulle FER, degli artt. 6, 89 e 91 delle NTA del PPTR e dell’art. 6 d.lgs. n. 28/2011, nonché difetto di motivazione e istruttoria, erronea presupposizione, sviamento e illegittimità derivata. La società ha evidenziato l’assenza di specifici elementi paesaggistici da tutelare, la vicinanza alla zona industriale, la presenza di altri impianti fotovoltaici e la disponibilità a realizzare opere di mitigazione e riqualificazione. Il diniego paesaggistico era motivato mediante il richiamo all’incompatibilità degli impianti fotovoltaici a terra con le disposizioni del PPTR sui paesaggi rurali e al loro carattere di detrattori paesaggistici; il Comune aveva poi ritenuto di non potersi discostare da tale diniego.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato sia il diniego della PAS sia il diniego di accertamento di compatibilità paesaggistica. Il Collegio ha ritenuto che l’impianto rientrasse nella fattispecie dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter, d.lgs. n. 199/2021, con conseguente applicazione dell’art. 22, comma 1, lett. a), secondo cui l’autorità paesaggistica esprime un parere obbligatorio ma non vincolante. Il Comune non poteva quindi limitarsi a recepire il diniego paesaggistico, ma avrebbe dovuto verificare se la localizzazione concreta rientrasse tra le aree idonee e svolgere autonome valutazioni paesaggistiche riferite alle caratteristiche dell’impianto e dell’area. Il diniego paesaggistico, a sua volta, era viziato da difetto di istruttoria e motivazione, poiché fondato su richiami generici e stereotipati al PPTR e alle relative linee guida, senza confrontarsi concretamente con la specifica proposta progettuale, con le caratteristiche dei luoghi, con l’assenza di elementi paesaggistici qualificanti, con la prossimità della zona industriale, con gli impianti già presenti e con le misure di mitigazione prospettate. Le linee guida del PPTR non potevano determinare automaticamente l’inidoneità dell’area, essendo necessario un apprezzamento concreto e individualizzato, anche alla luce dell’interesse pubblico alla diffusione delle fonti rinnovabili. Le ulteriori censure sono state assorbite. Le spese sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 20, comma 8, lett. c-ter, d.lgs. n. 199/2021

    La disposizione individua la fattispecie nella quale rientra l’impianto e rileva ai fini della qualificazione dell’area come idonea secondo la disciplina richiamata dal giudice.

  • art. 22, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 199/2021

    nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee [...] l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante

    Il parere paesaggistico, pur obbligatorio, non vincola l’amministrazione competente alla definizione della PAS; quest’ultima deve svolgere una valutazione autonoma e concreta.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    Impone una motivazione effettiva e riferita alla fattispecie concreta, non soddisfatta da richiami generici e stereotipati alla disciplina paesaggistica.

  • art. 91 delle NTA del PPTR

    Disciplina l’accertamento di compatibilità paesaggistica, ma non consente di negarlo automaticamente mediante il solo richiamo astratto alle prescrizioni del PPTR.

  • art. 83 delle NTA del PPTR

    Le misure di salvaguardia e utilizzazione per i paesaggi rurali devono essere applicate attraverso una valutazione concreta della localizzazione, delle caratteristiche progettuali e dei valori paesaggistici effettivamente presenti.

  • art. 6 d.lgs. n. 28/2011

    È richiamato quale disciplina della procedura abilitativa semplificata per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Massime di principio

  • Quando l’autorità paesaggistica esprime, per un impianto FER localizzato in area idonea, un parere obbligatorio ma non vincolante, l’amministrazione competente alla PAS non può limitarsi a recepirne il diniego, ma deve svolgere una valutazione autonoma e motivata degli interessi paesaggistici ed energetici.
  • Il diniego di compatibilità paesaggistica relativo a un impianto fotovoltaico non può fondarsi sul solo richiamo astratto alle norme del piano paesaggistico o alle linee guida, ma deve confrontarsi con le caratteristiche concrete dell’impianto, della localizzazione e dei valori paesaggistici effettivamente presenti.
  • Le linee guida paesaggistiche sulla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, ove non aventi portata vincolante, non possono determinare automaticamente l’inidoneità dell’area; è necessaria una valutazione individualizzata della fattispecie.
  • La motivazione del diniego paesaggistico deve esaminare in modo concreto le osservazioni del proponente, comprese quelle relative all’assenza di elementi paesaggistici qualificanti, alla prossimità di aree industriali, alla presenza di impianti analoghi e alle misure di mitigazione e riqualificazione offerte.
  • Nel bilanciamento tra tutela paesaggistica e sviluppo delle fonti rinnovabili, l’amministrazione deve considerare anche l’interesse pubblico alla massima diffusione delle FER e non può qualificare l’impianto come incompatibile sulla base di motivazioni generiche o stereotipate.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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