Cassazione Penale, Sentenza n. 15473/2026 del 29/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Con ordinanza del 17/10/2025 il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata revocò il decreto penale di condanna n.1744/2014 emesso contro Salvatore Amarante e Carmela Ciaravolo ritenendo che fosse incompatibile con un successivo decreto penale n.87/2017 emesso contro Vincenzo Amarante per lo "stesso fatto", per violazione del divieto di ne bis in idem (art. 649 c.p.p.). Il Procuratore della Repubblica ha impugnato sostenendo che il divieto opera solo con identità soggettiva e che i decreti riguardano soggetti diversi; Vincenzo Amarante ha impugnato sostenendo invece che, riconosciuta l'identità del fatto, il giudice avrebbe dovuto revocare il decreto più recente (n.87/2017) a suo carico e non il più antico (n.1744/2014).
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore della Repubblica ritenendo che il divieto di ne bis in idem richiede l'identità soggettiva dell'imputato e quindi non può operare tra procedimenti a carico di persone diverse. Ha affermato che, in caso di reato plurisoggettivo (art. 110 c.p.), ciascun concorrente risponde di un "fatto proprio" e che pertanto la revoca del decreto n.1744/2014 (emesso a carico di Salvatore e Ciaravolo) è stata disposta in violazione di legge. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Tribunale di Torre Annunziata in diversa composizione per nuovo esame; il ricorso di Vincenzo Amarante è stato ritenuto assorbito dall'annullamento.
Norme richiamate
art. 669 cod. proc. pen.
norma di competenza del giudice dell'esecuzione per disporre la revoca del decreto penale di condanna nell'incidente di esecuzione; impiegata dal giudice a quo per revocare il decreto del 2014
art. 649 cod. proc. pen.
la Corte interpreta il divieto come riferito esclusivamente alla medesima persona: impedisce un secondo giudizio per il medesimo fatto solo se rivolto allo stesso soggetto; non opera tra procedimenti contro persone diverse
art. 110 cod. pen.
in caso di reato plurimo/concorso di persone, ciascun concorrente ha un "autonomo contributo" e risponde di un "fatto proprio", per cui le condanne a carico di diversi concorrenti non sono colpite dal divieto di ne bis in idem tra loro
art. 69, comma 2, cod. proc. pen.
norma citata tra le eccezioni al principio generale del divieto di bis in idem (richiamata dalla giurisprudenza), ma non rilevante nei fatti del caso
art. 345 cod. proc. pen.
ulteriore norma citata tra le eccezioni al divieto; richiamata a titolo di completezza dalla motivazione
Massime di principio
- Il divieto di ne bis in idem opera solo se sussiste identità soggettiva: non impedisce processi o decreti penali distinti che riguardano persone diverse, anche se riferiti allo stesso fatto materiale.
- In reati plurali o in concorso (art.110 c.p.) la condotta di ciascun concorrente è un "fatto proprio"; pertanto le pronunce a carico di coautori non si escludono automaticamente a vicenda per il divieto di bis in idem.
- Se si rileva una incompatibilità tra due provvedimenti per il medesimo soggetto, la logica e la prassi impongono di revocare il provvedimento successivo (più recente) e non quello anteriore; il giudice deve verificare preliminarmente l'identità della persona destinataria dei provvedimenti.
- Prima di disporre la revoca di un decreto penale per ne bis in idem occorre accertare con precisione l'identità dell'imputato e la corrispondenza storico-naturalistica del fatto; un errore in questo accertamento determina la revoca dell'ordinanza in sede di cassazione.
- In sede di incidente di esecuzione il giudice deve applicare i principi di diritto consolidati dalla giurisprudenza di legittimità quando valuta l'operatività del divieto di bis in idem.
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