Sentenza n. 59/2026 - Parma, Sezione 1
per l'annullamento - della determinazione direttoriale n° -OMISSIS- emessa da Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (A.D.M.) il -OMISSIS- (prot. n° -OMISSIS-), limitatamente alla parte in cui è stata approvata la graduatoria di merito e dei vincitori per l’ambito territoriale di -OMISSIS- relativa al concorso pubblico bandito da A.D.M. con determinazione direttoriale n. -OMISSIS- del -OMISSIS-; - del verbale della Commissione esaminatrice n. 14 del 4 aprile 2025 della sopra richiamata procedura selettiva, relativamente alle operazioni svolte per la sub-graduatoria dell’ambito territoriale di -OMISSIS-.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: approvazione della graduatoria e dei vincitori per una sub-graduatoria territoriale, nonché verbale della commissione esaminatrice relativo alle operazioni di formazione della graduatoria
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, seconda classificata in una sub-graduatoria territoriale relativa a un concorso per l'assunzione di personale disabile ai sensi della legge n. 68/1999, ha chiesto l'annullamento degli atti nella parte in cui avevano collocato al primo posto un altro candidato, deducendo che questi non possedesse il requisito dell'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ex art. 8 della legge n. 68/1999 e, soprattutto, lo stato di disoccupazione richiesto dall'art. 3 del bando. Il primo motivo contestava la perdita del requisito dell'iscrizione negli elenchi prima della stipula del contratto. Il secondo motivo sosteneva che il vincitore fosse privo del requisito già alla data di scadenza delle domande, poiché dalla domanda di partecipazione risultava occupato a tempo pieno e indeterminato e dagli atti dell'amministrazione locale emergeva la prosecuzione del rapporto di lavoro; inoltre, il reddito indicato sarebbe stato superiore alla soglia compatibile con la conservazione dello stato di disoccupazione. Il terzo motivo denunciava violazione della lex specialis, difetto di istruttoria e carenza di motivazione, poiché l'Agenzia aveva verificato l'iscrizione negli elenchi alla data di scadenza delle domande, ma non aveva accertato specificamente lo stato di disoccupazione, nonostante la dichiarazione del candidato relativa all'esistenza di un rapporto di lavoro. L'amministrazione ha eccepito l'incompetenza territoriale del TAR adito, sostenendo la competenza del TAR Lazio in quanto la graduatoria era stata adottata dall'organo centrale dell'Agenzia, e nel merito ha sostenuto che i controlli effettuati fossero sufficienti e che il requisito della disoccupazione dovesse essere verificato anche al momento dell'assunzione. Nel corso del giudizio è emerso che il vincitore non si era presentato per la stipula del contratto ed era stato dichiarato rinunciatario e decaduto dall'assunzione; la ricorrente ha tuttavia mantenuto l'interesse all'annullamento della graduatoria e alla revisione della posizione concorsuale.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente la propria competenza territoriale, poiché l'impugnazione riguardava una sub-graduatoria provinciale, con effetti diretti limitati all'ambito territoriale di riferimento. Ha escluso la sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la dichiarazione dell'amministrazione circa la rinuncia del vincitore e il futuro eventuale scorrimento non costituiva una determinazione conclusiva e satisfattiva rispetto alla domanda di annullamento e revisione della graduatoria. Nel merito, il Collegio ha affermato che lo stato di disoccupazione costituisce presupposto dell'iscrizione nel collocamento mirato e requisito richiesto dal bando, da possedere alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Dalla domanda del vincitore risultava che egli era occupato a tempo indeterminato; inoltre, la documentazione dell'Agenzia regionale per il lavoro attestava che, alla data di scadenza, il suo stato di disoccupazione era sospeso e che dal 1° marzo 2025 egli era occupato e non più iscritto nell'elenco ex art. 8 della legge n. 68/1999. Il TAR ha ritenuto che la situazione reddituale, risultante dalle dichiarazioni lavorative del candidato e non contestata dall'amministrazione, fosse incompatibile con la conservazione dello stato di disoccupazione. L'amministrazione avrebbe pertanto dovuto verificare non solo l'iscrizione nell'elenco, ma anche l'effettivo stato di disoccupazione, tanto più a fronte della dichiarazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il secondo motivo, relativo alla carenza del requisito della disoccupazione alla scadenza delle domande, e il terzo motivo, relativo al difetto di istruttoria e motivazione, sono stati accolti; il primo motivo è stato assorbito. Il ricorso è stato accolto, con annullamento in parte qua degli atti impugnati e obbligo conformativo di revisione della graduatoria finale. L'amministrazione è stata condannata al pagamento di 2.500 euro oltre accessori per spese di lite.
Norme richiamate
art. 13, comma 1, secondo periodo, c.p.a.
Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
La competenza territoriale appartiene al TAR della regione quando gli effetti diretti dell'atto impugnato sono limitati a quel territorio; il criterio è stato applicato a una sub-graduatoria provinciale scindibile dalla procedura nazionale.
art. 1 l. 68/1999
La presente legge ha come finalità la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato.
Individua le categorie di persone con disabilità alle quali si applica il sistema del collocamento mirato.
art. 8 l. 68/1999
Le persone di cui al comma 1 dell'articolo 1, che risultano disoccupate e aspirano ad una occupazione conforme alle proprie capacità lavorative, si iscrivono nell'apposito elenco tenuto dai servizi per il collocamento mirato.
L'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato presuppone lo stato di disoccupazione.
art. 16, comma 2, d.P.R. 487/1994
I candidati appartenenti alle categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, che abbiano conseguito l'idoneità, sono inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purché, ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge n. 68 del 1999, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso i centri per l'impiego e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.
Per i concorsi riservati alle persone disabili, l'iscrizione negli elenchi e lo stato di disoccupazione devono sussistere sia alla scadenza delle domande sia al momento dell'immissione in servizio.
art. 3 del bando di concorso
Iscrizione negli elenchi tenuti dai servizi per il collocamento mirato di cui all’articolo 8, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68, territorialmente competenti e in stato di disoccupazione.
La lex specialis richiede espressamente, quale requisito di ammissione, sia l'iscrizione negli elenchi ex art. 8 sia lo stato di disoccupazione.
art. 4, comma 15-quater, d.l. 4/2019, convertito dalla l. 26/2019
Si considerano in stato di disoccupazione anche i lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde ad un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi.
La conservazione dello stato di disoccupazione durante un'attività lavorativa è possibile solo entro i limiti reddituali previsti dalla norma; il Collegio ha ritenuto superata tale soglia nel caso esaminato.
art. 71 d.P.R. 445/2000
Impone all'amministrazione i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive; nel caso concreto il controllo avrebbe dovuto riguardare anche lo stato di disoccupazione, non soltanto l'iscrizione negli elenchi.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base normativa per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati a fondamento della tutela dei diritti e della dignità mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali riservate alle persone con disabilità ai sensi della legge n. 68/1999, l'iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ex art. 8 presuppone lo stato di disoccupazione; quando il bando lo prevede, tale stato deve sussistere sia alla scadenza del termine per la presentazione delle domande sia all'atto dell'immissione in servizio.
- La mera iscrizione formale negli elenchi del collocamento mirato non esonera l'amministrazione dal verificare l'effettivo stato di disoccupazione, soprattutto quando dalla domanda di partecipazione risulti che il candidato è titolare di un rapporto di lavoro.
- Lo stato di disoccupazione può essere conservato durante un'attività lavorativa soltanto nei limiti reddituali previsti dalla legge; ove il reddito derivante dal rapporto di lavoro superi tali limiti, la condizione non può ritenersi sussistente ai fini dell'ammissione a una procedura riservata ai disabili.
- L'amministrazione che controlla i requisiti dichiarati dai candidati deve svolgere un'istruttoria coerente con tutti gli elementi già disponibili e verificare anche i requisiti sostanziali collegati all'iscrizione nel collocamento mirato, non limitandosi all'accertamento meramente formale dell'iscrizione.
- Ai fini della competenza territoriale, una procedura concorsuale formalmente nazionale radica la competenza del TAR della regione in cui la sub-graduatoria produce effetti diretti, quando le graduatorie territoriali siano scindibili e riferite esclusivamente a uno specifico ambito locale.
- La dichiarazione dell'amministrazione di futura decadenza del vincitore e di possibile scorrimento della graduatoria non determina il venir meno dell'interesse al ricorso quando non costituisca una determinazione conclusiva e non assicuri al secondo classificato il riconoscimento della posizione di vincitore.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 348/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 349/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 351/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 9 feb 2026Sentenza n. 352/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →