Sentenza del 07/04/2017 n. 9073 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva confermato un accertamento relativo all'anno d'imposta 1997 per IPEG e ILOR. L'accertamento, basato su un processo verbale della Guardia di finanza, riguardava il recupero di costi ritenuti riferibili a operazioni soggettivamente inesistenti, operazioni effettuate in sospensione d'imposta ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. n. 633 del 1972, quote di ammortamento non deducibili relative a un immobile e il disconoscimento dell'esenzione d'imposta sul maggior reddito accertato. La società ha inoltre contestato la mancata produzione del processo verbale di constatazione e l'esclusione di documenti e memorie ritenuti tardivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Il primo è stato dichiarato inammissibile per carenza di autosufficienza e comunque infondato, poiché la motivazione dell'accertamento può richiamare per relationem un processo verbale di constatazione regolarmente notificato al contribuente. Il secondo e il terzo motivo sono stati ritenuti carenti di autosufficienza e infondati: la società non aveva indicato con precisione il contenuto dei documenti tardivi né dimostrato come la loro acquisizione avrebbe potuto modificare l'esito della controversia. La Corte ha confermato che il termine per depositare documenti previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992 è di venti giorni liberi prima dell'udienza rilevante, individuata nella prima comparizione e non nella successiva udienza di trattazione del 3 febbraio 2006. Il ricorso è stato quindi respinto e la società è stata condannata al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.000 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi, rispettivamente, alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e ai vizi della motivazione.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce l'onere della prova a carico di chi intende far valere un diritto; nel caso concreto, la censura della società è stata ritenuta inammissibile e comunque infondata.
Art. 115 c.p.c.
Impone al giudice di porre a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti e i fatti non contestati; la Corte non ha ravvisato una violazione nel mancato esame diretto del processo verbale.
Art. 132 c.p.c.
Richiede che la sentenza contenga una motivazione sufficiente. La Corte ha ritenuto adeguata la motivazione della CTR, anche mediante il richiamo alle ragioni già esposte e alla documentazione prodotta.
Art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992
Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'art. 24, comma 1.
Il termine per il deposito documentale nel processo tributario è perentorio e deve essere calcolato a ritroso rispetto all'udienza rilevante, individuata nella prima comparizione secondo la ricostruzione accolta dalla Corte.
Art. 8 del D.P.R. n. 633 del 1972
Riguarda le operazioni non imponibili o effettuate in sospensione d'imposta; nel caso concreto l'Amministrazione aveva contestato l'utilizzo illegittimo di tale regime.
Massime di principio
- Nel processo tributario i termini per il deposito di documenti previsti dall'art. 32 del D.Lgs. n. 546 del 1992 devono essere rispettati rigorosamente: la produzione tardiva può comportare l'inutilizzabilità dei documenti.
- Per calcolare il termine di venti giorni liberi non è sempre sufficiente fare riferimento alla successiva udienza di trattazione; occorre individuare l'udienza processualmente rilevante, che in situazioni analoghe può essere la prima comparizione.
- Chi contesta in cassazione l'esclusione di documenti deve indicare il contenuto specifico degli atti, la loro tempestività e la concreta rilevanza causale ai fini della decisione; altrimenti il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza.
- La motivazione di un avviso di accertamento può essere validamente resa per relationem mediante il richiamo a un processo verbale di constatazione, purché il verbale sia conoscibile o sia stato regolarmente notificato al contribuente.
- La mancata riproduzione o produzione in appello dei documenti già dichiarati tardivi in primo grado può impedire il loro esame nei gradi successivi.
- La soccombenza nel ricorso per cassazione comporta normalmente la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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