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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14550/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ancona Entrate impugnava la decisione di merito che aveva dato ragione a ENI sull'annullamento di avvisi di accertamento IMU/ICI relativi a piattaforme situate oltre le 12 miglia marine (piattaforma continentale). La ricorrente sosteneva che il presupposto impositivo è il possesso di immobili "nel territorio dello Stato" (d.lgs. 504/1992; d.lgs. 23/2011) e che, per effetto degli artt. 76 e 77 della Convenzione di Montego Bay e della normativa nazionale che disciplina la piattaforma continentale, tali manufatti rientrerebbero nel territorio statale e dunque nell'ambito di imposizione comunale; proponeva anche profili connessi a presunti aiuti di Stato (art. 107 TFUE).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato il principio che le strutture fisse o galleggianti situate sulla piattaforma continentale (come definita dall'art. 76 della Convenzione di Montego Bay) e nella Zona Economica Esclusiva non costituiscono "territorio dello Stato"; i diritti dello Stato costiero su tali aree (art. 77) e la giurisdizione esclusiva (art. 60, comma 2) sono esercitati solo in funzione dello sfruttamento e dell'esplorazione delle risorse naturali. Ne consegue che il presupposto dell'imposta comunale sugli immobili (ubicazione dell'immobile nel territorio dello Stato) non si realizza per le piattaforme oltre le 12 miglia, sicché ICI/IMU non si applicano; inoltre la mancata tassazione non può essere considerata un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE, atteso che lo Stato non ha pieno potere impositivo su quelle aree. La ricorrente è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (Montego Bay), art. 76

    "La piattaforma continentale comprende il fondo e il sottosuolo delle aree sottomarine che si estendono al di là del suo mare territoriale..."

    Definisce la piattaforma continentale come prolungamento naturale del territorio terrestre; consente allo Stato costiero diritti sovrani sulle risorse del fondo e sottosuolo ma non implica territorialità piena delle acque sovrastanti.

  • Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (Montego Bay), art. 77

    "Lo Stato costiero esercita sulla piattaforma continentale diritti sovrani allo scopo di esplorarla e sfruttarne le risorse naturali"

    I diritti dello Stato sulla piattaforma sono 'sovrani' ma funzionali e limitati allo scopo dell'esplorazione e sfruttamento delle risorse; non attribuiscono piena sovranità territoriale assimilabile al territorio statale.

  • Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (Montego Bay), art. 60, comma 2

    "[Lo Stato costiero] ha giurisdizione esclusiva su tali isole artificiali, installazioni e strutture, anche in materia di leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari, di sicurezza e di immigrazione"

    Attribuisce giurisdizione esclusiva su specifiche materie alle installazioni, ma tale giurisdizione va interpretata e limitata in rapporto alla funzione di tutela dello sfruttamento delle risorse, non come piena territorialità.

  • Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (Montego Bay), art. 55-58

    Delimitano la Zona Economica Esclusiva e i diritti funzionali dello Stato costiero (esplorazione/sfruttamento risorse e regolazione di installazioni), confermando la distinzione tra piena sovranità del mare territoriale e diritti funzionali su ZEE/piattaforma.

  • d.lgs. 504/1992 (ICI), art. 1 comma 2

    "Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio dello Stato"

    Stabilisce il criterio di territorialità del presupposto impositivo per le imposte immobiliari locali; principio centrale per escludere la tassazione delle piattaforme non nel territorio statale.

  • d.lgs. 23/2011 (anticipazione IMU), art. 8

    Conferma il presupposto impositivo basato sull'ubicazione dell'immobile nel territorio dello Stato; non modifica la nozione di territorio utile ai fini IMU rispetto alla disciplina preesistente.

  • Legge 2 dicembre 1994, n. 689 (ratifica Convenzione di Montego Bay)

    Ratifica la Convenzione e rende vincolante nel diritto interno la disciplina internazionale sulle zone marittime e sui relativi diritti dello Stato costiero.

  • Art. 38 D.L. 124/2019 (istituzione IMPI)

    "A decorrere dall'anno 2020 è istituita l'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti"

    Il legislatore nazionale ha previsto una imposta specifica (IMPI) per le piattaforme marine a decorrere dal 2020, segnalando la possibilità di un regime fiscale autonomo per tali strutture, ma ciò non retroagisce a qualificare territorialmente la piattaforma continentale prima del 2020.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), art. 107

    Norma sugli aiuti di Stato: la Corte ha ritenuto che la mancata potestà impositiva dello Stato sulle piattaforme continentali esclude che la loro non tassazione configuri un 'aiuto di Stato' ai sensi dell'art. 107.

  • R.D. 1443/1927; Legge 613/1967; D.P.R. 484/1994; d.lgs. 625/1996; d.lgs. 145/2015

    Normativa nazionale richiamata che disciplina permisologia, titoli e disciplina tecnica per ricerca/coltivazione idrocarburi e riconosce il ruolo dello Stato nella regolazione delle attività sulla piattaforma continentale; tali norme non implicano però la territorialità fiscale comunale delle piattaforme oltre le 12 miglia.

  • Regolamento UE n. 143/2013, art. 13 (definizione beni immobili)

    Prevede che tra i beni immobili possano rientrare edifici incorporati al suolo anche sopra o sotto il mare; ciò non basta a sovvertire la distinzione territoriale dettata dalla Convenzione sul diritto del mare circa le zone marittime.

Massime di principio

  • Le piattaforme situate sulla piattaforma continentale (oltre le 12 miglia) e nella Zona Economica Esclusiva non costituiscono "territorio dello Stato" ai fini della tassazione comunale sugli immobili: la territorialità richiesta dall'ICI/IMU non sussiste.
  • I diritti dello Stato costiero su ZEE e piattaforma sono 'sovrani' ma funzionali e limitati allo scopo di esplorazione e sfruttamento delle risorse; la giurisdizione esclusiva su specifiche materie va interpretata entro quei limiti.
  • Per le strutture entro il mare territoriale (entro 12 miglia) resta invece possibile l'assoggettamento a tributi immobiliari comunali, perché in tale fascia la sovranità statale è assimilabile a quella territoriale.
  • La mancata imposizione comunale sulle piattaforme della piattaforma continentale non configura automaticamente un aiuto di Stato (art. 107 TFUE) quando lo Stato non dispone del potere impositivo territoriale su quelle aree.
  • Il legislatore nazionale può disciplinare specificamente la tassazione delle piattaforme (es. IMPI dal 2020); in assenza di normativa nazionale positiva precedente, la tassazione comunale ordinaria è preclusa per le piattaforme oltre le 12 miglia.
  • Per valutare casi analoghi occorre sempre: (a) verificare la collocazione geografica (mare territoriale ≤12 miglia vs ZEE/piattaforma continentale), (b) controllare la normativa internazionale (Convenzione UNCLOS) e la sua recezione interna, (c) verificare eventuale normativa fiscale nazionale specifica (es. IMPI), (d) considerare profili UE rilevanti (libera circolazione, IVA, diritto del lavoro) solo nei limiti funzionali riconosciuti dalla Convenzione.

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