Cassazione Penale, Sentenza n. 25887/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato/riformato le pene concordate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. - in particolare Alfano e Longobardi deducevano violazione dell'art. 599-bis in relazione agli artt. 74 (d.P.R. 309/1990) e 73 (reati in materia di stupefacenti) lamentando illegittima determinazione della pena; Ciurleo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) utili anche per la sospensione condizionale; Mosca contestava la motivazione circa l'assenza di cause di esclusione della punibilità (art. 129 c.p.p.), poi ha rinunciato al ricorso; Perillo eccepiva omissione di pronuncia e difetto di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (reato connesso ad attività mafiosa).
La decisione
Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. In particolare: i ricorsi di Alfano e Longobardi sono stati dichiarati inammissibili come manifestamente infondati (la Corte ha ritenuto corretta la scelta della Corte d'appello di fissare la pena con riferimento all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/1990, essendo l'associazione il fatto più grave in astratto); il ricorso di Ciurleo è inammissibile per rinuncia implicita ai motivi diversi dalla misura della pena (preclusione sull'applicazione autonoma dell'art. 62-bis); il ricorso di Mosca è inammissibile per rinuncia (con condanna al pagamento delle spese e, a titolo di ammenda, €500); il ricorso di Perillo è manifestamente infondato e inammissibile per preclusione dovuta alla rinuncia ai motivi diversi dal trattamento sanzionatorio. Tutti i ricorrenti condannati alle spese processuali e, secondo quanto disposto, a versamenti alla Cassa delle ammende (per i ricorsi non meritevoli, equitativamente fissato in €3.000 complessivi salvo quanto specificato per Mosca).
Norme richiamate
art. 599-bis cod. proc. pen.
Disciplina il giudizio sulle richieste di concordato per la determinazione della pena; la cassazione è ammissibile solo per questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del P.M. e al contenuto difforme della pronuncia, mentre sono precluse doglianze relative a motivi rinunciati o a vizi della pena non configuranti illegalità
art. 74 d.P.R. n. 309/1990
art. 74, comma 2 e comma 4
Norma che sanziona il reato associativo in materia di stupefacenti e le aggravanti relative; la Corte ha ritenuto che, in caso di pluralità di fattispecie, la violazione più grave in astratto (più severa nel massimo edittale) debba essere presa come parametro per la pena base
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma sui reati di traffico di stupefacenti: la Corte ha escluso che tale norma dovesse costituire il riferimento per la pena base laddove la contestazione dell'associazione (art.74) risultava più grave
art. 416-bis.1 cod. pen.
Aggravante per reati connessi ad attività mafiose: la valutazione della sua sussistenza attiene al piano degli elementi circostanziali della responsabilità e resta preclusa se il ricorrente ha rinunciato ai motivi diversi dal trattamento sanzionatorio
art. 62-bis cod. pen.
Circostanze attenuanti generiche: la loro richiesta/riconoscimento costituisce un punto autonomo della decisione rispetto al trattamento sanzionatorio e può essere preclusa dalla rinuncia ai motivi; inoltre non sono riconoscibili solo per l'incensuratezza ma richiedono elementi ex art.133 c.p.
art. 129 cod. proc. pen.
Cause di esclusione della punibilità: quando l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione, la Corte d'appello non è tenuta a motivare sul mancato proscioglimento per tali cause nell'ambito del concordato
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce la condanna alle spese del procedimento e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità: applicata per irrogare i contributi specificati nella sentenza
art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia; usata per dichiarare inammissibile il ricorso di Mosca
art. 125, 192, 546 cod. proc. pen.
art. 125, comma 3; art.192 commi 1 e 3; art.546 comma 1 lett. e)
Norme invocate da Perillo in relazione al difetto di pronuncia e motivazione sull'aggravante; la Corte ha ritenuto la questione preclusa per rinuncia ai motivi non attinenti al trattamento sanzionatorio
Massime di principio
- Se l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione diversi dalla determinazione della pena, sono precluse le doglianze sulla configurazione degli elementi di responsabilità (aggravanti/attenuanti) e sulle cause di non punibilità: la cassazione le dichiara inammissibili.
- In caso di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. la cassazione è ammessa solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del P.M. o a pronunciati difformi; non si può utilizzare la cassazione per rimettere in discussione motivi espressamente rinunciati.
- Nella scelta della fattispecie più grave ai fini della determinazione della pena base (concorso formale/reato continuato), si assume come riferimento la pena edittale più severa in astratto.
- Le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute d'ufficio dal giudice di appello senza che la difesa abbia formulato una richiesta specifica con riferimenti fattuali precisi; inoltre non bastano l'incensuratezza, occorrono indici di cui all'art. 133 c.p.
- La rinuncia o l'omissione ingiustificata di motivi nelle impugnazioni può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie e il rimborso spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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