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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25887/2024 del 03/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva confermato/riformato le pene concordate ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. - in particolare Alfano e Longobardi deducevano violazione dell'art. 599-bis in relazione agli artt. 74 (d.P.R. 309/1990) e 73 (reati in materia di stupefacenti) lamentando illegittima determinazione della pena; Ciurleo censurava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) utili anche per la sospensione condizionale; Mosca contestava la motivazione circa l'assenza di cause di esclusione della punibilità (art. 129 c.p.p.), poi ha rinunciato al ricorso; Perillo eccepiva omissione di pronuncia e difetto di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. (reato connesso ad attività mafiosa).

La decisione

Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. In particolare: i ricorsi di Alfano e Longobardi sono stati dichiarati inammissibili come manifestamente infondati (la Corte ha ritenuto corretta la scelta della Corte d'appello di fissare la pena con riferimento all'art. 74, comma 2, d.P.R. 309/1990, essendo l'associazione il fatto più grave in astratto); il ricorso di Ciurleo è inammissibile per rinuncia implicita ai motivi diversi dalla misura della pena (preclusione sull'applicazione autonoma dell'art. 62-bis); il ricorso di Mosca è inammissibile per rinuncia (con condanna al pagamento delle spese e, a titolo di ammenda, €500); il ricorso di Perillo è manifestamente infondato e inammissibile per preclusione dovuta alla rinuncia ai motivi diversi dal trattamento sanzionatorio. Tutti i ricorrenti condannati alle spese processuali e, secondo quanto disposto, a versamenti alla Cassa delle ammende (per i ricorsi non meritevoli, equitativamente fissato in €3.000 complessivi salvo quanto specificato per Mosca).

Norme richiamate

  • art. 599-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il giudizio sulle richieste di concordato per la determinazione della pena; la cassazione è ammissibile solo per questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del P.M. e al contenuto difforme della pronuncia, mentre sono precluse doglianze relative a motivi rinunciati o a vizi della pena non configuranti illegalità

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    art. 74, comma 2 e comma 4

    Norma che sanziona il reato associativo in materia di stupefacenti e le aggravanti relative; la Corte ha ritenuto che, in caso di pluralità di fattispecie, la violazione più grave in astratto (più severa nel massimo edittale) debba essere presa come parametro per la pena base

  • art. 73 d.P.R. n. 309/1990

    Norma sui reati di traffico di stupefacenti: la Corte ha escluso che tale norma dovesse costituire il riferimento per la pena base laddove la contestazione dell'associazione (art.74) risultava più grave

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Aggravante per reati connessi ad attività mafiose: la valutazione della sua sussistenza attiene al piano degli elementi circostanziali della responsabilità e resta preclusa se il ricorrente ha rinunciato ai motivi diversi dal trattamento sanzionatorio

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanze attenuanti generiche: la loro richiesta/riconoscimento costituisce un punto autonomo della decisione rispetto al trattamento sanzionatorio e può essere preclusa dalla rinuncia ai motivi; inoltre non sono riconoscibili solo per l'incensuratezza ma richiedono elementi ex art.133 c.p.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Cause di esclusione della punibilità: quando l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione, la Corte d'appello non è tenuta a motivare sul mancato proscioglimento per tali cause nell'ambito del concordato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese del procedimento e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità: applicata per irrogare i contributi specificati nella sentenza

  • art. 591, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Prevede l'inammissibilità del ricorso per rinuncia; usata per dichiarare inammissibile il ricorso di Mosca

  • art. 125, 192, 546 cod. proc. pen.

    art. 125, comma 3; art.192 commi 1 e 3; art.546 comma 1 lett. e)

    Norme invocate da Perillo in relazione al difetto di pronuncia e motivazione sull'aggravante; la Corte ha ritenuto la questione preclusa per rinuncia ai motivi non attinenti al trattamento sanzionatorio

Massime di principio

  • Se l'imputato rinuncia ai motivi di impugnazione diversi dalla determinazione della pena, sono precluse le doglianze sulla configurazione degli elementi di responsabilità (aggravanti/attenuanti) e sulle cause di non punibilità: la cassazione le dichiara inammissibili.
  • In caso di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. la cassazione è ammessa solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del P.M. o a pronunciati difformi; non si può utilizzare la cassazione per rimettere in discussione motivi espressamente rinunciati.
  • Nella scelta della fattispecie più grave ai fini della determinazione della pena base (concorso formale/reato continuato), si assume come riferimento la pena edittale più severa in astratto.
  • Le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute d'ufficio dal giudice di appello senza che la difesa abbia formulato una richiesta specifica con riferimenti fattuali precisi; inoltre non bastano l'incensuratezza, occorrono indici di cui all'art. 133 c.p.
  • La rinuncia o l'omissione ingiustificata di motivi nelle impugnazioni può comportare non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche l'applicazione di sanzioni pecuniarie e il rimborso spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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