Cassazione Civile, Ordinanza n. 24349/2023 del 10/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite riguarda una cartella di pagamento emessa per Irap e Iva relative agli anni 2000-2001, notificata nel 2012 a una erede del contribuente originario. L'Ufficio sosteneva che la cartella fosse tempestiva perché il termine biennale di decadenza per la riscossione ex art. 25 d.P.R. 602/1973 doveva decorrere dal passaggio in giudicato delle sentenze che, in giudizi promossi da altri coeredi/coobbligati, avevano dichiarato legittimi gli avvisi di accertamento presupposti. L'Agenzia richiamava anche l'art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato si estendesse all'erede quale avente causa, e in subordine deduceva che, comunque, il credito sarebbe stato soggetto a prescrizione decennale. La CTR aveva invece annullato la cartella ritenendo maturata la decadenza dell'Amministrazione, perché quei giudicati non potevano far decorrere il termine nei confronti della coerede rimasta estranea ai relativi giudizi e non destinataria della notifica degli atti impositivi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nei confronti dei soggetti che non erano stati parti dei giudizi di merito e ha rigettato il motivo proposto dall'Agenzia delle entrate. Ha ritenuto corretta la decisione della CTR, osservando che il giudicato formatosi sugli avvisi di accertamento nei confronti di altri coeredi non si estendeva alla coerede rimasta estranea ai relativi giudizi, poiché gli avvisi non le erano stati notificati personalmente e il giudicato non si era formato nei confronti del de cuius, già deceduto al momento della notifica. Ne deriva che non poteva operare il termine biennale di cui all'art. 25 d.P.R. 602/1973 decorrente dal passaggio in giudicato di quelle sentenze; la cartella era quindi tardiva per decadenza dell'Ufficio dal potere di riscossione. Nessuna statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Norma invocata per denunciare violazione di legge in cassazione.
art. 25 d.P.R. n. 602/1973
La Corte esclude che, nel caso concreto, il termine biennale di decadenza per la notifica della cartella decorra dal giudicato formatosi solo nei confronti di altri coeredi.
art. 65 d.P.R. n. 600/1973
Richiamato per affermare la disciplina della successione nel debito d'imposta del de cuius in capo agli eredi.
art. 2946 c.c.
Invocato dall'Ufficio in via subordinata per sostenere la prescrizione decennale del credito; la Corte precisa che la controversia riguardava la decadenza, non la prescrizione.
art. 2909 c.c.
La regola del giudicato si estende a eredi e aventi causa solo se il giudicato si è formato sul rapporto sostanziale del dante causa; non opera quando l'atto impositivo non sia stato notificato al de cuius e l'erede sia rimasto estraneo al giudizio.
art. 1306 c.c.
Nei rapporti tra debitori solidali il giudicato formato nei confronti di un coobbligato non produce effetto verso gli altri debitori.
art. 752 c.c.
Richiamato in chiave derogata dalla disciplina speciale dell'art. 65 d.P.R. 600/1973 sulla solidarietà degli eredi per i debiti tributari del de cuius.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in un giudizio promosso solo da alcuni coobbligati solidali non si estende automaticamente agli altri debitori rimasti estranei al processo, salvo che ricorrano i presupposti di efficacia riflessa previsti dall'ordinamento.
- L'efficacia del giudicato verso gli eredi presuppone che il giudicato si sia formato sul rapporto già riferibile al dante causa; se l'atto impositivo non è stato validamente notificato al de cuius, non può dirsi formato un giudicato opponibile all'erede estraneo al giudizio.
- Ai fini della riscossione mediante cartella, il termine decadenziale previsto dall'art. 25 d.P.R. 602/1973 non può essere fatto decorrere da una pronuncia resa in un giudizio in cui il destinatario della cartella non sia stato parte e rispetto al quale non si sia formato un giudicato opponibile.
- La solidarietà tributaria tra eredi non consente, di per sé, di attribuire efficacia estensiva al giudicato reso contro altri coeredi quando il chiamato in riscossione non abbia ricevuto la notifica dell'atto presupposto e sia rimasto estraneo ai precedenti giudizi.
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