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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10083/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte di appello di Napoli che confermava la loro responsabilità per il reato contestato al capo A) qualificato come rapina impropria e li condannava con aumento di pena per continuazione. I motivi principali: (1) vizio di qualificazione giuridica (sostenevano fosse mancato il nesso di contestualità tra la sottrazione e l'attività violenta), in contrasto con la pronuncia di annullamento con rinvio resa in altro procedimento; (2) omessa e insufficiente motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, in particolare sui criteri per determinare gli aumenti di pena per continuazione e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; (3) per Ruci, errata applicazione della normativa sulla sostituzione della pena (art. 53 legge 689/1981 nelle sue formulazioni previgente e post riforma d.lgs. 150/2022) con conseguente diniego di conversione in libertà controllata di porzione di pena aumentata per continuazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo ritenendo legittima la riclassificazione dei fatti come rapina impropria: i giudici del rinvio avevano motivato in modo congruo la continuità dell'azione (tracciatura GPS, coincidenza dei tempi e del rinvenimento della refurtiva, fuga violenta finalizzata a garantirsi l'impunità). Ha invece accolto il secondo motivo relativo alla motivazione del trattamento sanzionatorio, constatando omissioni nei criteri adottati per determinare gli aumenti per continuazione e per il riconoscimento delle attenuanti generiche; perciò la sentenza impugnata è stata annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rimessa per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. L'ultimo motivo (di Ruci) relativo alla conversione in libertà controllata è stato rigettato: la Corte ha ritenuto non applicabile la sostituzione alla sola porzione di pena rappresentata dall'aumento per continuazione e ha chiarito i criteri di riferimento della previgente disciplina dell'art. 53 l. 689/1981, non consentendo la conversione richiesta.

Norme richiamate

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il rinvio disposto dalla Corte di cassazione e il relativo ambito di decisione del giudice di rinvio; la Corte ricorda che il giudice di rinvio ha autonoma valutazione ma è vincolato all'interpretazione di diritto fornita dalla Cassazione e deve colmare i vuoti motivazionali segnalati.

  • art. 606 lett. b) e c) cod. proc. pen.

    Indicano i motivi di cassazione dedotti (violazione di legge e vizio di motivazione) utilizzati dai ricorrenti per impugnare la sentenza.

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma sul furto con particolari aggravanti; citata nella ricostruzione dei reati relativi alla refurtiva ricuperata e nel confronto sulla qualificazione giuridica complessiva dei fatti.

  • art. 628, comma 2, cod. pen.

    Norma sulla rapina impropria: la Corte richiama la giurisprudenza secondo cui l'immediatezza della violenza va intesa temporalmente rispetto alla flagranza/quasi-flagranza e non in senso assoluto; dunque violenza subito prima o dopo la sottrazione, purché unitarie e dirette a garantire l'impunità, possono integrare la rapina impropria.

  • art. 110 cod. pen.

    Principio del concorso di persone nel reato, applicato nella ricostruzione dei fatti e nella qualificazione delle condotte in concorso.

  • art. 81, comma finale (continuazione), cod. pen.

    Disciplina la continuazione e l'aumento di pena; la decisione ha usato tale istituto per giustificare l'aumento complessivo di pena e per valutare i limiti di applicabilità delle sostituzioni di pena.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689 (comma 4, testo previgente)

    nei casi previsti dall'articolo 81 del codice penale, quando per ciascun reato è consentita la sostituzione della pena detentiva, si tiene conto dei limiti indicati nel primo comma soltanto per la pena che dovrebbe infliggersi per il reato più grave. Quando la sostituzione della pena detentiva è ammissibile soltanto per alcuni reati, il giudice, se ritiene di doverla disporre, determina, al solo fine della sostituzione, la parte di pena per i reati per i quali opera la sostituzione.

    La Corte chiarisce che, secondo il previgente testo, il riferimento per stabilire la sostituibilità è la pena infligibile per il reato più grave (con le norme sulla continuazione), e che non è ammessa la sostituzione limitata alla sola porzione di aumento derivante dalla continuazione.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia) e art. 95 transitorio

    Il decreto ha modificato l'art. 53 l. 689/1981; la norma transitoria (art. 95) attribuisce al giudice del rinvio la competenza a decidere sulle istanze di applicazione delle pene sostitutive anche se la sentenza originaria era intervenuta prima dell'entrata in vigore del d.lgs.

  • art. 611 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la trattazione scritta; il procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi di tale disposizione.

  • art. 62-bis, art. 132 e art. 133 cod. pen.

    Richiamati in relazione ai criteri di individuazione delle circostanze attenuanti e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, punti rispetto ai quali la Corte ha rilevato carenza motivazionale da parte del giudice di rinvio.

Massime di principio

  • La rapina impropria può esser riconosciuta anche se la violenza o la minaccia non seguono immediatamente la sottrazione, purché vi sia unità dell'azione (flagranza o quasi-flagranza) e la violenza sia diretta a assicurare l'impunità o impedire la restituzione della refurtiva.
  • Il giudice di rinvio ha autonomia probatoria ma è vincolato all'interpretazione giuridica data dalla Cassazione e deve motivare espressamente sui punti che la Cassazione ha criticato o indicato come carenti.
  • In tema di continuazione, la determinazione degli aumenti di pena e la valutazione delle circostanze attenuanti generiche devono essere adeguatamente motivate; la mancanza di motivazione su questi profili giustifica annullamento limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
  • La sostituzione della pena detentiva (es. libertà controllata) non è utilizzabile per convertire la sola porzione di pena corrispondente all'aumento per continuazione: occorre valutare la pena complessiva di riferimento prevista dalle norme (pena per il reato più grave o altre regole speciali) e i limiti previsti dall'art. 53 l. 689/1981.
  • Se la sentenza impugnata è antecedente alla riforma (d.lgs. 150/2022) ma il rinvio avviene dopo, il giudice del rinvio può decidere sulle istanze di sostituzione delle pene brevi ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. 150/2022; tuttavia ciò non implica che si possa applicare la sostituzione alla sola componente incrementale derivante dalla continuazione.
  • Divergenze di esito tra processi contro concorrenti non comportano automaticamente inconciliabilità di giudicati quando la ricostruzione fattuale o le valutazioni probatorie siano disomogenee.

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