Sentenza n. 120/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 396/2024 in data 9 maggio 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla retribuzione professionale docenti e condannato il Ministero al pagamento di € 1.529,43, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 396/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente a percepire la retribuzione professionale docenti prevista dall’art. 7 del CCNL 15 marzo 2001 in relazione al servizio non di ruolo prestato nell’anno scolastico 2021/2022 e aveva condannato il Ministero al pagamento di € 1.529,43, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo. La ricorrente ha dedotto l’inerzia dell’Amministrazione, nonostante la notificazione della sentenza il 15 luglio 2024 e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma del 30 gennaio 2025. Ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inottemperanza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inadempimento del Ministero, che non si è costituito e non ha contestato l’omessa esecuzione. Ha inoltre rilevato che era decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza all’indirizzo PEC del Ministero. Il Ministero è stato quindi obbligato a dare esecuzione al giudicato e a compiere gli adempimenti imposti dalla sentenza entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia del TAR. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente il rimedio per ottenere l’esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti passati in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; nel caso concreto il termine è stato ritenuto decorso dalla notificazione della sentenza.
art. 7 CCNL 15 marzo 2001
È la disposizione contrattuale posta a fondamento del diritto alla retribuzione professionale docenti riconosciuto dalla sentenza del giudice ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando l’amministrazione destinataria non abbia adempiuto agli obblighi patrimoniali e amministrativi da essa derivanti.
- La notificazione della sentenza all’amministrazione e la certificazione del suo passaggio in giudicato, unitamente alla mancata contestazione dell’inadempimento, sono elementi sufficienti a fondare l’accertamento dell’inesecuzione del giudicato, ove l’amministrazione non si costituisca in giudizio.
- Per le Amministrazioni dello Stato, l’esperibilità del rimedio di ottemperanza per l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale presuppone anche il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all’amministrazione un termine per adempiere e nominare sin d’ora un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta della parte vittoriosa in caso di inutile decorso del termine.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 544/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 545/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 550/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 551/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 552/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 13 mar 2026Sentenza n. 553/2026 - Venezia, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →