Cassazione Penale, Ordinanza n. 05889/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda un ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna del 19/06/2025, pronunciata nel contesto di un patteggiamento. Il ricorrente deduceva, in sostanza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuta nella sentenza. La Corte però rileva che, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. è ammesso solo per errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto; errore che deve essere immediatamente percepibile, senza margini di opinabilità, e palesemente eccentrico rispetto al capo di imputazione. Poiché la censura era formulata in modo aspecifico e non autosufficiente, e una violazione di legge non risultava immediatamente evincibile dai capi di imputazione e dalla motivazione, il motivo è stato ritenuto non deducibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla qualificazione giuridica del fatto non integrava un errore manifesto deducibile ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e risultava comunque generica e non autosufficiente. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p.
Norme richiamate
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
erronea qualificazione giuridica del fatto
Nel patteggiamento il ricorso per cassazione su questo profilo è ammesso solo in caso di errore manifesto nella qualificazione giuridica del fatto, cioè immediatamente percepibile e privo di margini di opinabilità.
art. 610, comma 5-bis, secondo periodo, c.p.p.
In caso di immediata inammissibilità del ricorso è disposta la relativa declaratoria con conseguente condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità contro sentenze pronunciate a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, la denuncia dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto, ossia immediatamente evidente dal confronto tra imputazione e motivazione.
- Non è deducibile un vizio di qualificazione giuridica formulato in modo generico, aspecifico o non autosufficiente, quando la pretesa violazione non emerga con immediatezza dal tenore del capo di imputazione e dalla sentenza.
- La verifica di ammissibilità del ricorso in materia di patteggiamento è particolarmente rigorosa e non consente di trasformare il giudizio di legittimità in una rivalutazione opinabile della qualificazione del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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