Sentenza del 30/06/2015 n. 2919 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA DI REGISTRO - IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - TRUST - Vincolo di segregazione - Imposte dovute in misura fissa.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale del conferimento di beni, inclusi beni immobili, in un trust. Il punto centrale è stabilire se tale conferimento determini un trasferimento effettivo della proprietà e un arricchimento del trustee, tali da giustificare l'applicazione dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale, oppure se produca esclusivamente un vincolo di segregazione patrimoniale.
La decisione
La sentenza ha stabilito che il conferimento dei beni in trust realizza esclusivamente la segregazione degli stessi e non un trasferimento sostanziale della proprietà a favore del trustee. Quest'ultimo non consegue un arricchimento personale, ma riceve soltanto poteri di gestione finalizzati al perseguimento degli scopi del trust. Di conseguenza, non sussistendo il presupposto per l'imposizione proporzionale, l'imposta di registro e, per gli immobili, le imposte ipotecarie e catastali devono essere applicate in misura fissa.
Norme richiamate
Disciplina dell'imposta di registro
L'imposta di registro è dovuta in misura fissa quando l'atto di conferimento in trust non realizza un trasferimento patrimoniale definitivo o un arricchimento del trustee, ma determina soltanto la segregazione dei beni.
Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali
In caso di conferimento di immobili in trust, le imposte ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa quando l'atto non comporta un effettivo trasferimento sostanziale della ricchezza, ma solo l'intestazione funzionale dei beni al trustee per la gestione del trust.
Massime di principio
- Il conferimento di beni in un trust non equivale automaticamente a una liberalità o a un trasferimento imponibile in misura proporzionale: occorre verificare se si realizzi un effettivo arricchimento del trustee o dei beneficiari.
- Quando il trustee acquista soltanto poteri di amministrazione e gestione, senza poter disporre dei beni per un interesse personale, il conferimento tende a essere qualificato come atto di segregazione patrimoniale.
- Per stabilire il regime fiscale dell'atto bisogna individuare il momento in cui si verifica l'effettivo trasferimento della ricchezza o l'attribuzione finale ai beneficiari, distinguendolo dalla fase iniziale di istituzione e dotazione del trust.
- In presenza di un mero vincolo di destinazione, privo di arricchimento immediato, l'imposta di registro e le imposte ipotecarie e catastali sono generalmente applicabili in misura fissa, salvo specifiche disposizioni o caratteristiche dell'atto che dimostrino un trasferimento sostanziale.
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