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Sentenza

Sentenza n. 10577/2026 - Roma, Sezione 1

per l’annullamento del provvedimento Nr. -OMISSIS- di prot. datato 7 dicembre 2022 e notificato in data 12 dicembre 2022, reso dal Comandante Ten. Col. della Legione Carabinieri -OMISSIS-, con il quale è stato rigettato il ricorso gerarchico proposto dal Vice Brigadiere -OMISSIS-, avverso la sanzione disciplinare inflitta con provvedimento n. -OMISSIS- di prot. datato 13 ottobre 2022 e notificato il 13 ottobre 2022, per asserita infondatezza delle censure eccepite; della sanzione disciplinare del rimprovero n. -OMISSIS- datata 13 ottobre 2022 e notificata in pari data, nonché di tutti gli atti connessi.

Giustizia amministrativa202304251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di rigetto del ricorso gerarchico e sanzione disciplinare del rimprovero per lo svolgimento non comunicato di attività lavorativa gratuita presso un esercizio commerciale e per la mancata immediata qualificazione come militare

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare del rimprovero e il successivo rigetto del ricorso gerarchico, deducendo tre motivi. Con il primo ha contestato la rinnovazione del procedimento disciplinare dopo l’annullamento in autotutela del precedente procedimento, sostenendo che fosse decorso il termine di novanta giorni per la conclusione del procedimento e che l’art. 1373 del codice dell’ordinamento militare consentisse la riedizione del potere disciplinare soltanto entro i termini perentori previsti dalla legge. Con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 713, comma 2, 732, comma 5, lett. a), e 748, comma 5, lett. b), d.P.R. n. 90/2010, sostenendo di non avere svolto attività lavorativa, di essere stato nell’esercizio commerciale durante una licenza autorizzata soltanto per salutare il titolare, di essersi qualificato dopo avere consegnato i documenti e di non avere subito contestazioni dall’Ispettorato del lavoro. Con il terzo ha lamentato contraddittorietà e carenza di prova circa il ruolo svolto nell’esercizio commerciale, affermando che non risultasse documentato alcun rapporto lavorativo. Il TAR ha esaminato anche la documentazione amministrativa, dalla quale risultava che il ricorrente, indossando una felpa con il logo dell’esercizio, aveva dichiarato di esserne dipendente, di lavorare gratuitamente, di possedere la licenza di fochino e di non svolgere altra attività lavorativa, mentre il suo status di militare era emerso soltanto da un controllo informatico.

La decisione

Il ricorso è stato respinto integralmente. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il termine di cui all’art. 1046, comma 1, lett. h), n. 6), d.P.R. n. 90/2010 riguarda la conclusione del procedimento disciplinare di corpo e non costituisce il termine per la riedizione del potere disciplinare dopo l’annullamento in autotutela. In ogni caso, sia il procedimento originario, avviato il 4 marzo 2022 e concluso il 27 maggio 2022, sia quello rinnovato, avviato il 2 agosto 2022 e concluso il 13 ottobre 2022, si sono conclusi nei termini. L’art. 1373 del codice dell’ordinamento militare non è stato ritenuto applicabile alla fattispecie, riguardando una sanzione disciplinare di corpo e non di stato; per la sanzione di corpo la riedizione del potere disciplinare dopo l’autotutela era comunque possibile entro il termine perentorio di sessanta giorni, rispettato dall’amministrazione. Il secondo motivo è stato respinto perché la condotta accertata era idonea a integrare la lesione del prestigio dell’Arma, la violazione del dovere di mantenere una condotta seria e decorosa anche nella vita privata e l’omessa comunicazione al Comando dell’attività lavorativa extraprofessionale, anche se svolta gratuitamente. Il TAR ha valorizzato la reticenza del militare, la mancata immediata qualificazione in presenza di estranei all’Arma e la mancata comunicazione dell’attività, ritenendo legittimo l’ampio margine di discrezionalità dell’amministrazione nell’apprezzamento disciplinare della condotta. Il terzo motivo è stato respinto perché i verbali degli operanti attestavano lo svolgimento dell’attività lavorativa e facevano piena prova fino a querela di falso, che non era stata proposta. Il ricorrente è stato condannato, in solido, alla rifusione delle spese in favore delle amministrazioni resistenti, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 713, comma 2, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l’esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell’istituzione cui appartiene e pregiudicare l’estraneità delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 1483 del codice.

    La condotta tenuta anche fuori servizio può rilevare disciplinarmente quando leda il prestigio dell’istituzione militare; nel caso concreto, la reticenza del militare in presenza di estranei all’Arma è stata ritenuta lesiva del prestigio dell’Arma dei Carabinieri.

  • art. 732, comma 5, lett. a), d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Il personale dell’Arma dei carabinieri deve improntare il proprio contegno, oltre che alle norme previste dai precedenti commi, ai seguenti ulteriori doveri: a) mantenere, anche nella vita privata, una condotta seria e decorosa.

    Il dovere di serietà e decoro si applica anche alla vita privata; la mancata immediata qualificazione come militare e la negazione dell’attività lavorativa sono state ritenute incompatibili con tale obbligo.

  • art. 748, comma 5, lett. b), d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Il militare deve, altresì, dare sollecita comunicazione al proprio comando o ente: a) […]; b) degli eventi in cui è rimasto coinvolto e che possono avere riflessi sul servizio.

    L’obbligo di comunicazione comprende l’attività lavorativa extraprofessionale svolta dal militare quando possa avere riflessi sul servizio; l’obbligo sussiste anche se l’attività è gratuita, secondo la circolare ministeriale richiamata dal giudice.

  • art. 1046, comma 1, lett. h), n. 6), d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90

    Il termine di conclusione previsto dalla disposizione riguarda il procedimento disciplinare di corpo e non il termine per la riedizione del potere disciplinare dopo l’annullamento in autotutela di una precedente sanzione.

  • art. 1373 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    La disposizione invocata dal ricorrente non è stata ritenuta applicabile perché riferita alla sanzione disciplinare di stato; per la sanzione disciplinare di corpo, la riedizione del potere dopo l’autotutela è stata ritenuta possibile entro sessanta giorni.

  • circolare Ministero della Difesa n. M-D GMIL_04_0396572 del 31 luglio 2008

    La circolare ricomprende tra le attività lavorative da comunicare ai superiori Comandi anche le attività extraprofessionali svolte a titolo gratuito.

Massime di principio

  • Il termine previsto per la conclusione del procedimento disciplinare di corpo non coincide con il termine entro il quale l’amministrazione può rieditare il potere disciplinare dopo l’annullamento in autotutela di una precedente sanzione; i due profili temporali devono essere distinti.
  • Dopo l’annullamento in autotutela di una sanzione disciplinare di corpo, l’amministrazione può rinnovare il procedimento disciplinare entro il termine perentorio di sessanta giorni, secondo il principio richiamato dalla giurisprudenza, purché siano rispettati i termini applicabili al nuovo procedimento.
  • Per il personale militare, i doveri di prestigio dell’istituzione e di condotta seria e decorosa operano anche fuori servizio e possono essere violati da una condotta reticente circa lo status militare, tenuta in presenza di persone estranee all’amministrazione.
  • L’obbligo del militare di comunicare al Comando gli eventi potenzialmente rilevanti per il servizio comprende, secondo la disciplina applicata, anche lo svolgimento di attività lavorative extraprofessionali gratuite.
  • Nell’accertamento dell’illecito disciplinare militare l’amministrazione dispone di ampia discrezionalità sia nel collegare il fatto storico alla fattispecie disciplinare sia nel valutarne il rilievo; il sindacato giurisdizionale non può sostituire tale apprezzamento in assenza di vizi di legittimità.
  • I verbali redatti dai militari nell’esercizio delle loro funzioni fanno piena prova dei fatti attestati fino a querela di falso; in mancanza di tale querela, il giudice può fondare su di essi l’accertamento della condotta disciplinarmente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaAutotutela
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaAutotutela decisoriaTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

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