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Sentenza

Sentenza n. 407/2026 - Bologna, Sezione 2

per l’annullamento, previa sospensiva, - della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Castel Maggiore n. 37 del 27.05.2020, di approvazione della Variante Generale al Piano delle Attività Estrattive, pubblicata all’albo pretorio comunale in data 8.06.2020, nonché sul B.U.R.E.R.T. n. 214 del 24.06.2020; - del parere dell’ufficio urbanistica del Comune n. 10437/2020; - della deliberazione di Giunta comunale del Comune di Castel Maggiore n. 151/2019, di approvazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute; - della deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Castel Maggiore n. 24/2017, di adozione della Variante. - degli atti connessi, presupposti, consequenziali e collegati.

Giustizia amministrativa202000546

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Variante generale al Piano delle Attività Estrattive che consente l'apertura di una cava in località Case Osti – Trebbo di Reno, con i relativi atti presupposti e connessi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il Comitato ha impugnato la variante generale al PAE e gli atti collegati deducendo: violazione dell'art. 34 della l.r. Emilia-Romagna n. 20/2000, perché le controdeduzioni alle osservazioni sarebbero state approvate dalla Giunta anziché dal Consiglio comunale; violazione dell'art. 9 della l.r. Emilia-Romagna n. 17/1991, per l'approvazione oltre i termini previsti; violazione dei principi di motivazione, buon andamento e corretta istruttoria per il mancato recepimento delle indicazioni della Città Metropolitana circa il trattamento degli inerti estratti; mancato rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri dell'ASL e della Soprintendenza; violazione della disciplina sulla pubblicazione della sintesi non tecnica della ValSAT; e violazione della normativa statale sulla ValSAT, ritenuta non conforme e carente sotto diversi profili. Il Comune ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione del Comitato, sostenendo sia la natura individuale degli interessi azionati, sia l'assenza di effettiva rappresentatività e radicamento territoriale.

La decisione

Il TAR ha esaminato preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione a ricorrere e ha dichiarato il ricorso inammissibile, senza esaminare i motivi di merito relativi alla legittimità della variante al PAE. Il Collegio ha richiamato i principi sull'azione dei comitati spontanei: l'ente esponenziale può agire soltanto per un interesse originariamente diffuso, relativo a beni a fruizione collettiva, che si personalizzi in un interesse legittimo proprio dell'ente, e non per la sommatoria di interessi individuali dei membri. Sono inoltre necessari, congiuntamente, la previsione statutaria dello scopo di tutela dell'interesse azionato, un'adeguata consistenza organizzativa e rappresentatività, uno stabile collegamento con il territorio e un'attività protratta nel tempo, non limitata alla costituzione strumentale al processo; la prova di tali requisiti grava sul comitato. Nel caso concreto, le ragioni indicate nello statuto riguardavano anche il deprezzamento delle abitazioni e il peggioramento delle condizioni di vita di soggetti residenti vicino alla cava, ossia interessi individuali azionabili dai singoli. Inoltre, lo statuto non contemplava espressamente la promozione di azioni giudiziarie; il Comitato risultava composto da un numero esiguo di aderenti, non aveva dimostrato di rappresentare una quota significativa della popolazione locale, non aveva documentato nuove adesioni dal 2015 e aveva svolto soltanto attività limitate alla presentazione di osservazioni e alla proposizione del ricorso. La mera partecipazione al procedimento di pianificazione non è stata ritenuta sufficiente a fondare la legittimazione processuale, poiché partecipazione procedimentale e accesso alla giustizia amministrativa hanno presupposti differenti. Le spese sono state compensate, mentre il contributo unificato è rimasto a carico del Comitato soccombente.

Norme richiamate

  • art. 34 l.r. Emilia-Romagna n. 20/2000

    La disposizione è stata invocata in relazione alla competenza all'approvazione delle controdeduzioni e della variante al PAE, ma il TAR non ha deciso il merito delle relative censure per il difetto di legittimazione del ricorrente.

  • art. 9 l.r. Emilia-Romagna n. 17/1991

    La disposizione è stata invocata per contestare il superamento dei termini di adeguamento del PAE allo strumento sovraordinato; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • artt. 1 e 3 l. n. 241/1990

    Richiamati dal ricorrente in relazione ai principi di buon andamento, motivazione e istruttoria; le relative censure non sono state esaminate per l'inammissibilità del ricorso.

  • artt. 2, 3, 4 e 5 l.r. Emilia-Romagna n. 20/2000

    Invocati con riferimento ai principi della pianificazione territoriale e all'azione amministrativa; il TAR non ne ha valutato l'applicazione concreta.

  • art. 14 d.lgs. n. 152/2006

    Invocato per contestare la mancata pubblicazione della sintesi non tecnica della ValSAT; la relativa censura non è stata decisa nel merito.

  • art. 13 d.lgs. n. 152/2006

    Invocato per contestare la conformità e la completezza della ValSAT; la questione è rimasta assorbita dalla declaratoria di inammissibilità.

  • art. 82 c.p.a.

    Richiamato per l'istanza di fissazione dell'udienza di merito, accolta con fissazione dell'udienza.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per il deposito delle memorie conclusive.

Massime di principio

  • Un comitato spontaneo è legittimato a impugnare un atto amministrativo soltanto quando agisce per un interesse originariamente diffuso, riferibile a beni a fruizione collettiva e personalizzato in capo all'ente esponenziale, non quando tutela la sommatoria di interessi individuali dei propri aderenti.
  • La legittimazione processuale di un comitato spontaneo richiede congiuntamente che la tutela dell'interesse azionato rientri nello scopo statutario, che il comitato disponga di adeguata consistenza organizzativa e rappresentatività, che abbia uno stabile collegamento con il territorio interessato e che sia attivo da un apprezzabile periodo di tempo, così da escludere una costituzione meramente strumentale al giudizio.
  • L'onere di allegare e provare la rappresentatività, il radicamento territoriale, la consistenza organizzativa e la concreta attività del comitato grava sul comitato che propone il ricorso.
  • La mera partecipazione di un comitato al procedimento amministrativo, anche mediante la presentazione di osservazioni in un procedimento di pianificazione, non attribuisce automaticamente la legittimazione a impugnare l'atto conclusivo, poiché la partecipazione procedimentale e l'accesso alla giustizia amministrativa hanno presupposti differenti.

Come è indicizzato

MateriePiani regolatori e variantiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione al procedimento
RamiUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleOnere della prova e principio dispositivo

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