Cassazione Penale, Sentenza n. 27686/2025 del 28/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva annullato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per mancata traduzione scritta dell'ordinanza nella lingua nota all'indagato; il Procuratore ha contestato che la traduzione orale effettuata in udienza e la conoscenza dei fatti da parte dell'indagato rendessero inefficace la nullità invocata e che non vi fosse vulnus alle garanzie difensive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato: ha affermato che la traduzione orale non è di per sé sufficiente e che la traduzione scritta è la regola salvo rinuncia valida o casi di stretta urgenza previsti dall'art. 51-bis disp. att. c.p.p.; ha però annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame perché il giudice di merito non ha adeguatamente valutato l'onere dell'indagato di allegare il concreto pregiudizio derivante dalla mancata tempestiva traduzione e non ha motivato in termini specifici come la mancanza della traduzione scritta avesse inciso sulle strategie difensive. Ha quindi disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno (art. 309, co. 7 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale del reato contestato (traffico di stupefacenti); contestazione non centrale ai fini processuali della decisione, ma contestata nell'ambito del procedimento cautelare.
art. 51-bis, disposizioni attuative cod. proc. pen.
"la rinuncia produce effetti solo se…"
Regola la procedura d'urgenza per la traduzione degli atti agli imputati alloglotta: la traduzione orale è ammessa solo per specifiche esigenze di tempestività e con obbligo di riproduzione fonografica e successiva traduzione scritta; la norma e i suoi limiti evidenziano la preferenza per la traduzione scritta e le cautele richieste per una rinuncia valida.
art. 143, comma 2, cod. proc. pen.
Riferimento alla regola generale che prevede la traduzione degli atti per l'imputato alloglotta; la Corte ricorda che l'art. 51-bis non soppianta il principio generale della necessità della traduzione scritta.
art. 24, comma 2, Cost.
"diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento"
Fondamento costituzionale del diritto di difesa; la Corte interpreta le garanzie di difesa in modo estensivo, richiedendo che la traduzione garantisca effettiva comprensione dell'accusa.
Direttiva 2010/64/UE, art. 3, par. 8
La direttiva europea supporta la necessità di assicurare che la rinuncia alla traduzione scritta sia consapevole e preceduta da consulenza legale o da piena conoscenza delle conseguenze; la Corte richiama la direttiva per sostenere l'importanza della traduzione scritta.
Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023 (Niecko)
"nelle more della traduzione dell'ordinanza cautelare"
Giurisprudenza di legittimità che conferma che gli strumenti di cui all'art. 51-bis possono essere utilizzati solo come misura transitoria "nelle more" della traduzione scritta; rafforza l'idea che la traduzione scritta sia dovuta.
art. 309 cod. proc. pen., co. 7
Norma che disciplina il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale competente dopo annullamento dell'ordinanza impugnata: disposizione applicata per disporre il nuovo giudizio nel rispetto dei principi indicati dalla Cassazione.
art. 173, comma 1, disposizioni attuative cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata come base per le censure del Procuratore nella proposta di ricorso per cassazione; disciplina i termini e le modalità del ricorso per cassazione nei procedimenti cautelari.
Massime di principio
- La traduzione scritta dell'ordinanza cautelare è la regola: la traduzione orale può essere ammessa solo come misura temporanea e d'urgenza secondo art. 51-bis, con registrazione fonografica e successiva traduzione scritta.
- La rinuncia alla traduzione scritta è possibile soltanto se espressa e consapevole (anche dopo consulenza del difensore); in mancanza di una valida rinuncia, il termine per avere la traduzione scritta non può essere compressa sine die.
- Chi denuncia la mancata traduzione ha l'onere di allegare in che modo, concretamente e specificamente, la mancata tempestiva conoscenza dell'atto ha pregiudicato le proprie strategie difensive; la mera allegazione astratta di pregiudizio non è sufficiente.
- Il giudice chiamato a valutare la nullità deve motivare l'eventuale lesione delle garanzie difensive in termini specifici, analizzando la sequenza procedimentale e le concrete ricadute sull'esercizio dei diritti di difesa.
- In situazioni analoghe, prima di chiedere riesame o proseguire con l'azione cautelare, assicurarsi che l'indagato abbia ricevuto la traduzione scritta in tempo congruo o che vi sia una rinuncia valida; in alternativa, documentare in modo puntuale quale danno difensivo è derivato dalla mancata traduzione.
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