Cassazione Civile, Ordinanza n. 20237/2021 del 15/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società correntista aveva convenuto in giudizio la banca chiedendo di accertare l'illegittimità di addebiti eseguiti su un conto corrente e su altri rapporti collegati, relativi a interessi ultralegali, interessi anatocistici e commissioni di massimo scoperto, con conseguente condanna alla restituzione delle somme addebitate dal 1973 al 2007. Il Tribunale aveva accolto la domanda, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione, rigettando la pretesa restitutoria e condannando la società alla restituzione di quanto percepito in esecuzione della sentenza di primo grado. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c., sostenendo che la banca avesse rinunciato in appello all'eccezione di inammissibilità dell'azione di ripetizione per pendenza del rapporto e che su tale punto si fosse formato giudicato interno; 2) violazione di varie norme sostanziali e processuali, lamentando che la Corte territoriale avesse ritenuto non provata la domanda per mancata produzione del contratto scritto, nonostante il rapporto fosse sorto prima della normativa che imponeva la forma scritta, e che avesse erroneamente ritenuto irrilevante la comunicazione alla Centrale dei rischi, che secondo la ricorrente integrava recesso della banca e chiusura del rapporto; 3) violazione degli artt. 1283, 1284, 1321 e 1421 c.c., per non avere la Corte rilevato d'ufficio la nullità delle clausole sugli interessi e sulle commissioni, emergente dagli estratti conto prodotti. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili tutti i motivi: quanto al primo, perché la valutazione dell'intervenuta o meno acquiescenza è apprezzamento di fatto non censurabile con la dedotta violazione degli artt. 112 e 329 c.p.c.; quanto ai secondi, perché la decisione di merito si fondava sulla mancata allegazione e prova di versamenti solutori idonei a integrare un pagamento ripetibile, presupposto necessario dell'azione ex art. 2033 c.c. nei rapporti di conto corrente ancora aperti, mentre le ulteriori censure sulla validità delle clausole e sulla chiusura del conto erano estranee alla ratio decidendi o implicavano una nuova valutazione del fatto e dell'interpretazione dell'atto della banca, non consentita in sede di legittimità.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che, in presenza di un conto corrente ancora aperto e in assenza di specifica allegazione e prova di versamenti aventi funzione solutoria, non è configurabile un diritto alla ripetizione di somme asseritamente indebitamente addebitate. Ha inoltre ritenuto non pertinenti, rispetto alla ratio decidendi, le doglianze sulla mancata produzione del contratto e sul rilievo officioso della nullità delle clausole, poiché il rigetto della domanda di restituzione si basava esclusivamente sulla mancanza del presupposto del pagamento ripetibile. La censura relativa alla comunicazione alla Centrale dei rischi è stata reputata volta a sollecitare una nuova valutazione del merito e dell'interpretazione di un atto negoziale, attività estranea al giudizio di cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non è configurabile quando il giudice di merito interpreta come non rinunciata un'eccezione riproposta in appello, trattandosi di apprezzamento di fatto.
art. 329 c.p.c.
L'acquiescenza alla sentenza è un negozio processuale che richiede una manifestazione univoca di volontà; la sua interpretazione è sindacabile in cassazione solo per violazione dei canoni ermeneutici o per motivazione illogica/incongrua.
art. 1373 c.c.
Richiamato solo dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne abbia fatto applicazione decisiva.
art. 1855 c.c.
Richiamato solo dalla ricorrente; la Corte non ha fondato la decisione su tale norma.
art. 2033 c.c.
L'azione di ripetizione dell'indebito presuppone un pagamento indebito; nei rapporti di conto corrente aperti la ripetizione delle somme addebitate a titolo di interessi e commissioni sorge solo in presenza di versamenti con funzione solutoria o alla chiusura del saldo finale.
art. 2697 c.c.
L'onere di provare il pagamento e l'assenza di causa giustificativa grava su chi agisce in ripetizione dell'indebito.
art. 115 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente per contestare la valutazione della prova, ma la Corte ha ritenuto che la censura mirasse in realtà a una rivalutazione del merito.
art. 117 d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Norma invocata per sostenere la necessità della forma scritta e la rilevanza delle pattuizioni contrattuali, ma ritenuta non decisiva rispetto alla ratio decidendi.
art. 3 L. 17 febbraio 1992, n. 154
Richiamato dalla ricorrente per escludere la necessità della forma scritta in epoca anteriore, senza incidenza sulla decisione finale.
art. 1283 c.c.
Richiamato per la dedotta nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi, ma la Corte non ha esaminato il merito della nullità perché la domanda era già priva del presupposto del pagamento ripetibile.
art. 1284 c.c.
Invocato per la misura degli interessi; la sua eventuale violazione è stata reputata estranea alla ratio decidendi.
art. 1321 c.c.
Richiamato dalla ricorrente senza che la Corte ne traesse conseguenze decisive.
art. 1421 c.c.
L'obbligo del giudice di rilevare d'ufficio la nullità opera nei limiti della rilevanza della questione; qui la nullità delle clausole era irrilevante rispetto al rigetto per difetto del presupposto restitutorio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
legge 7 marzo 1996, n. 108
Richiamata come parametro del tasso soglia usurario invocato dalla parte attrice.
d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385
Richiamato quale testo unico bancario, in relazione alla disciplina dei contratti bancari e della forma scritta.
legge 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamata quale legge che ha introdotto l'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nei rapporti di conto corrente bancario ancora in corso, l'azione di ripetizione delle somme asseritamente indebitamente addebitate per interessi o commissioni non può essere accolta se l'attore non allega e prova versamenti aventi funzione solutoria, poiché il pagamento ripetibile richiede uno spostamento patrimoniale in favore della banca.
- Chi agisce in ripetizione dell'indebito deve provare il pagamento e la mancanza di una causa giustificativa; la mera produzione degli estratti conto non basta, se non consente di individuare versamenti solutori o la chiusura del rapporto che renda esigibile la restituzione.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito o una diversa interpretazione di atti e documenti, salvo la deduzione di specifici vizi di violazione dei canoni ermeneutici o di motivazione nei limiti oggi consentiti.
- Le censure relative alla nullità delle clausole contrattuali sono ininfluenti quando la decisione impugnata si fondi su una ragione autonoma e preliminare, ossia l'assenza del presupposto stesso dell'azione restitutoria.
- L'acquiescenza e la rinuncia a un'eccezione o a un'impugnazione richiedono una manifestazione di volontà univoca; la sua interpretazione è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti dei vizi motivazionali o della violazione delle regole ermeneutiche.
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