Ordinanza n. 174/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’autorizzazione unica recante approvazione progetto metanodotto e vincolo preordinato esproprio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: autorizzazione unica di approvazione del progetto del metanodotto e di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società proprietaria della particella n. 722 ha impugnato l’autorizzazione unica relativa al metanodotto, chiedendone l’annullamento e la sospensione cautelare. La censura esaminata in sede cautelare riguarda il difetto di istruttoria e di motivazione sulla concreta localizzazione del tracciato in corrispondenza del fondo della ricorrente. Dagli atti non risultano in modo puntuale e verificabile le ragioni tecniche per cui il tracciato non potesse essere accostato maggiormente al confine o collocato in posizione tale da ridurre il sacrificio imposto al fondo, anche considerando la fascia di rispetto di otto metri per lato. La documentazione fotografica evidenzia inoltre, nel tratto V2-V3, un percorso parallelo a un basamento in calcestruzzo qualificato come elemento da rimuovere, la cui rimozione non appare allo stato particolarmente difficoltosa. È stata quindi prospettata la necessità di verificare se, eliminata tale interferenza, il tubo possa essere traslato di alcuni metri senza compromettere la funzionalità dell’opera pubblica e con minore incidenza sull’utilizzabilità futura del terreno.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare nei limiti della questione localizzativa. Ha ritenuto sussistente un apprezzabile fumus boni iuris per il difetto di istruttoria e motivazione, poiché la scelta del tracciato non risulta adeguatamente giustificata sotto il profilo della comparazione tra funzionalità dell’opera e sacrificio imposto alla proprietà. Ha ravvisato anche un pregiudizio serio e potenzialmente non reversibile sull’utilizzabilità futura del fondo, mentre il riesame richiesto non comporta l’arresto definitivo dell’intervento e appare suscettibile di attuazione con costi non irragionevoli, sostanzialmente connessi alla rimozione del basamento. Ha pertanto sospeso l’efficacia degli atti impugnati e ordinato alla Regione Puglia di riesaminare entro 60 giorni, in contraddittorio con la ricorrente e con Snam Rete Gas S.p.A., la praticabilità tecnica dello spostamento del tracciato sulla particella n. 722, considerando la rimozione del basamento e i relativi costi. Ha disposto il deposito, nei successivi 60 giorni, di una relazione tecnica con planimetria comparativa e computo metrico estimativo. La trattazione di merito è stata fissata al 14 gennaio 2027; le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con valutazione del fumus boni iuris e del pregiudizio grave derivante dall’esecuzione degli atti impugnati.
Massime di principio
- In sede cautelare, la localizzazione di un’opera pubblica incidente su un fondo privato può essere sospesa quando dagli atti non risultino puntualmente e verificabilmente le ragioni tecniche della scelta, soprattutto se siano prospettabili alternative idonee a ridurre il sacrificio proprietario senza compromettere la funzionalità dell’opera.
- La valutazione cautelare sulla localizzazione di un’infrastruttura deve considerare anche la fascia di rispetto e l’incidenza complessiva del tracciato sull’utilizzabilità futura del fondo, non limitandosi alla sola superficie materialmente occupata.
- Quando emerga una possibile modifica del tracciato tecnicamente praticabile, il giudice può disporre un riesame interlocutorio in contraddittorio, ordinando all’amministrazione una comparazione tecnica tra le soluzioni alternative, comprensiva dei costi di adeguamento progettuale.
- Il periculum in mora può ritenersi sussistente quando la localizzazione dell’opera rischi di incidere in modo non reversibile sull’utilizzabilità futura del bene privato, anche se l’intervento pubblico non sia ancora definitivamente realizzato.
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