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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24256/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per annullamento della sentenza del 10/05/2023 della Corte d'Appello di Milano che aveva, in parziale riforma della sentenza del 07/07/2022 del GUP (giudizio abbreviato), confermato la condanna della ricorrente per reati di evasione fiscale commessi come legale rappresentante di Genomics soc. coop., applicando pena condizionalmente sospesa di 1 anno e 4 mesi e disponendo la confisca per equivalente del profitto del reato quantificato in euro 407.508,58 (subordinatamente all'impossibilità di confisca diretta nei confronti della società). Motivi di ricorso: (1) dedotta illogicità, contraddittorietà e mancanza di motivazione riguardo alla ritenuta inesistenza oggettiva delle prestazioni fatturate da Eurohome s.r.l. (si eccepisce che le fatture sarebbero state pagate con bonifici, che i beni sarebbero compatibili con l'oggetto sociale di Eurohome, che l'accertamento non esclude acquisti in anni precedenti, che il prezzo e l'inerenza non sono adeguatamente valutati); (2) dedotta contraddittorietà della motivazione in tema di pena, per conferma della pena di primo grado con argomentazioni apparentemente opposte.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e formulato al di fuori dei casi consentiti in sede di legittimità: la Corte ha ricordato che il sindacato di legittimità è limitato a verificare la presenza di un apparato logico-argomentativo nella decisione e non può effettuare una rivalutazione del merito o una nuova lettura delle prove. Per essere esaminato in Cassazione il profilo di "travisamento della prova" richiede l'indicazione precisa dell'atto processuale travisato e l'allegazione o la trascrizione integrale dello stesso nel ricorso; elementi mancanti nel ricorso (quali il processo verbale di constatazione) hanno precluso l'esame delle deduzioni sulla validità dei bonifici e sull'eventuale acquisto dei beni da parte di Eurohome. La Corte ha inoltre osservato che la Genomics non avrebbe pagato le fatture in presenza di un rapporto contrattuale e che la ricorrente aveva parzialmente ammesso le contestazioni in primo grado; la contraddittorietà sulle ragioni della congruità della pena fra primo e secondo grado non costituisce vizio di legittimità autonoma. Conseguenze: dichiarazione di inammissibilità del ricorso, condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma equitativamente fissata in Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 81, secondo comma, cod. pen.; d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2

    Norme richiamate per inquadrare il reato contestato: la condanna è stata resa per il reato previsto dal d.lgs. 74/2000 (evasione fiscale mediante impiego di fatture per operazioni inesistenti), con riferimento alle norme del codice penale applicabili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze economiche in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha applicato tale disposizione disponendo il pagamento delle spese e un versamento alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In Corte di Cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione del merito dei fatti: il controllo è limitato alla verifica della presenza di una motivazione logicamente coerente, non all'adeguatezza o preferenza tra le valutazioni probatorie dei giudici di merito.
  • Per dedurre il "travisamento della prova" in Cassazione è indispensabile indicare con precisione l'atto processuale omesso o falsamente riferito e allegarne il contenuto (o la trascrizione integrale) nel ricorso; senza ciò il motivo è inammissibile o inefficace.
  • Le censure generiche e la mera richiesta di una diversa valutazione delle prove non sono ammissibili in sede di legittimità: il ricorrente deve dimostrare che l'errore di fatto inserito nella motivazione sia tale da disarticolare l'intero impianto argomentativo.
  • Quando si impugnano accertamenti su fatture ritenute fittizie, è determinante allegare documentazione che provi l'effettiva esistenza delle prestazioni (contratti, documenti di trasporto, giustificativi di acquisto del fornitore, evidenze bancarie complete) perché l'assenza di tali elementi rafforza la valutazione di "scatole vuote" operata dal giudice di merito.
  • La mera divergenza tra le motivazioni del giudice di primo grado e quelle del giudice d'appello sulla congruità della pena non costituisce automaticamente un vizio di legittimità: occorrono ragioni di diritto specifiche o vizi formali nella motivazione.

Testo integrale

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