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Sentenza

Sentenza n. 685/2026 - Bari, Sezione U

Giustizia amministrativa202000012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. UnicaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: nota della Capitaneria di Porto di Manfredonia che ha archiviato il procedimento relativo all’istanza di autorizzazione ex art. 55 cod. nav. in sanatoria per interventi su un manufatto ubicato entro trenta metri dal limite del demanio marittimo

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio-assenso sull’istanza presentata nel 2009 ai sensi dell’art. 55 cod. nav. e, in subordine, l’annullamento della nota di archiviazione e degli atti connessi. Ha sostenuto, in primo luogo, che il termine di novanta giorni previsto dalla disciplina del silenzio-assenso per l’esecuzione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo fosse decorso senza un provvedimento espresso. In secondo luogo, ha contestato la demanialità delle particelle interessate, deducendo che esse, situate su una falesia a strapiombo sul mare, non rientrassero tra i beni demaniali marittimi e che la demanialità non potesse derivare da un mero atto amministrativo. Ha inoltre denunciato illogicità, sproporzionalità e contraddittorietà dell’archiviazione, poiché aveva prodotto la documentazione richiesta, nonché violazione del principio di leale collaborazione. La società ha chiesto anche la sospensione o il rinvio del giudizio in attesa della definizione del parallelo giudizio civile sulla natura demaniale delle particelle.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda di accertamento del silenzio-assenso. Ha rilevato che, al momento della presentazione dell’istanza, era incerta l’estensione del demanio marittimo e della proprietà privata, tanto che l’amministrazione aveva avviato un’istruttoria tecnica complessa. Inoltre, la disciplina invocata riguarda l’esecuzione di nuove opere, mentre l’istanza aveva ad oggetto il mantenimento in sanatoria di un complesso edilizio esistente, con successivi lavori di ristrutturazione; tale fattispecie non è stata ritenuta coperta dal silenzio-assenso previsto per le nuove opere. Il TAR ha invece accolto il motivo relativo all’erroneità del presupposto della demanialità. La sentenza esecutiva del Tribunale civile di Bari, successivamente corretta quanto all’identificazione catastale, aveva accertato che le particelle 1463 e 1568 non appartengono al demanio marittimo, mentre vi appartiene la particella 1695. Ne consegue che l’archiviazione, fondata sull’asserita carenza della titolarità o proprietà dell’area, si basava su un presupposto di fatto inesistente ed era viziata da eccesso di potere per travisamento. Il TAR ha quindi annullato la nota di archiviazione del 21 ottobre 2019, assorbendo gli ulteriori motivi perché non avrebbero procurato alla ricorrente una tutela maggiore. Ha respinto la richiesta di sospensione e di ulteriore rinvio, ritenendo che la natura demaniale del bene potesse essere conosciuta incidenter tantum dal giudice amministrativo e che non ricorressero i presupposti della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. Le spese sono state compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 55 cod. nav.

    l’esecuzione di nuove opere entro una zona di trenta metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare è sottoposta all’autorizzazione

    La disposizione disciplina l’autorizzazione per l’esecuzione di nuove opere nella fascia di trenta metri; nel caso concreto non è stata ritenuta applicabile, ai fini del silenzio-assenso, a una domanda di mantenimento in sanatoria di opere già esistenti con successivi lavori di ristrutturazione.

  • art. 28 cod. nav.

    È stato richiamato dalla ricorrente per sostenere il carattere tassativo dell’elenco dei beni appartenenti al demanio marittimo; la decisione si è fondata sull’accertamento della natura non demaniale delle particelle effettuato dal giudice civile.

  • D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, Tabella C

    esecuzione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo; termine di 90 giorni

    La disciplina prevede il silenzio-assenso decorso il termine di novanta giorni per l’esecuzione di nuove opere, ma non è stata ritenuta estensibile alla sanatoria e al mantenimento di opere già esistenti.

  • art. 8 c.p.a.

    Il giudice amministrativo nelle materie in cui non ha giurisdizione esclusiva conosce, senza efficacia di giudicato, di tutte le questioni pregiudiziali o incidentali relative a diritti, la cui risoluzione sia necessaria per pronunciare sulla questione principale

    Il giudice amministrativo può accertare incidentalmente la natura demaniale del bene, senza efficacia di giudicato sul diritto di proprietà, quando tale accertamento sia necessario per decidere sulla legittimità dell’atto amministrativo.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria presuppone una pregiudizialità tecnica in senso stretto, ossia che la causa pregiudicata non possa essere decisa senza la preventiva definizione, con efficacia di giudicato, della causa pregiudicante; tale presupposto non ricorreva nel caso esaminato.

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio dell’udienza richiede casi eccezionali, valutati con particolare rigore nell’ambito dei programmi di smaltimento dell’arretrato; tali condizioni non sono state ravvisate.

Massime di principio

  • Il silenzio-assenso previsto per l’esecuzione di nuove opere in prossimità del demanio marittimo non si estende automaticamente alle domande aventi ad oggetto il mantenimento in sanatoria di opere già esistenti, anche quando siano previsti successivi lavori di ristrutturazione.
  • Quando, al momento della presentazione dell’istanza, è incerta l’estensione del demanio marittimo e della proprietà privata e l’amministrazione deve svolgere una complessa istruttoria tecnica, non può ritenersi perfezionato il silenzio-assenso fondato sul decorso del termine previsto per una fattispecie autorizzatoria tipizzata.
  • Il giudice amministrativo, anche al di fuori della giurisdizione esclusiva, può accertare incidentalmente la natura demaniale o privata di un bene quando tale questione sia necessaria per decidere sulla legittimità del provvedimento impugnato, senza che l’accertamento produca efficacia di giudicato sul diritto controverso.
  • È viziato da eccesso di potere per travisamento di fatto il provvedimento di archiviazione fondato sulla demanialità o sull’assenza della titolarità privata dell’area quando una pronuncia giurisdizionale esecutiva abbia accertato che le particelle interessate non appartengono al demanio marittimo.
  • La pendenza di un giudizio civile sulla natura demaniale di un bene non impone la sospensione necessaria del giudizio amministrativo se il giudice amministrativo può risolvere incidentalmente la questione e non è necessaria la preventiva formazione del giudicato civile.

Come è indicizzato

MaterieConcessioni demaniali marittimeInvalidità del provvedimentoGiurisdizione e riparto
RamiDemanio e patrimonio pubblicoProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneEccesso di potereRiparto di giurisdizioneDifetto di istruttoria

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