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Sentenza

Sentenza del 07/03/2017 n. 923 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

ACCERTAMENTO - Soggetto contribuente - Cambiamento nome/cognome - Rispetto normativa vigente - Rileva - Contratti esistenti - Continuazione efficacia - Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stato affermato che il cambiamento del nome e del cognome non pregiudica la deducibilità dei costi derivanti da contratti già in essere. L'ente impositore deve limitarsi a verificare che il cambiamento sia stato effettuato legittimamente e che i contratti conservino i requisiti formali e sostanziali richiesti. In presenza di tali condizioni, i contratti continuano a produrre effetti e i relativi costi possono essere dedotti.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la possibilità di dedurre, nella determinazione del reddito d'impresa, costi maturati in forza di contratti stipulati prima del cambiamento del nome e cognome. Il contribuente sosteneva che la modifica anagrafica, effettuata nel rispetto della normativa vigente, non incidesse sull'identità giuridica del soggetto né sull'efficacia dei rapporti contrattuali preesistenti.

Norme richiamate

  • Normativa vigente sul cambiamento del nome e del cognome

    Il mutamento legittimo del nome o del cognome modifica l'identificazione anagrafica, ma non estingue né interrompe automaticamente i rapporti giuridici e contrattuali già esistenti.

  • Disciplina della deducibilità dei costi nella determinazione del reddito d'impresa

    La deduzione dei costi dipende dalla loro effettiva riferibilità all'attività d'impresa e dalla sussistenza dei requisiti formali e sostanziali del rapporto, non dal semplice cambiamento del nome o del cognome del contribuente.

Massime di principio

  • Il cambiamento legale del nome o del cognome, di per sé, non crea un nuovo soggetto giuridico e non fa venir meno i diritti e gli obblighi derivanti dai contratti preesistenti.
  • L'amministrazione finanziaria non può negare la deduzione di un costo soltanto perché la documentazione contrattuale riporta il nome precedente del contribuente.
  • In caso di variazione anagrafica, è opportuno conservare la documentazione ufficiale che dimostra la continuità tra il nome precedente e quello successivo e aggiornare, quando possibile, i dati nei rapporti contrattuali e fiscali.
  • Il controllo dell'ente impositore deve concentrarsi sulla validità del contratto, sulla sua effettiva esecuzione, sull'inerenza del costo e sulla corretta documentazione, non sulla mera variazione del nome o del cognome.

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