Sentenza n. 372/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 374/2024 in data 21 novembre 2024 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza civile del Tribunale di Piacenza n. 374/2024, passata in giudicato, che riconosceva il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020-2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso per l’esecuzione, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., della sentenza n. 374/2024 del Tribunale di Piacenza, Sezione civile, con la quale era stato accertato il diritto di ciascuna alla carta elettronica del docente, per l’importo di 500 euro annui relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, ed era stato condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equivalente. Le ricorrenti hanno dedotto l’inesecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione al Ministero in data 30 maggio 2025 e il passaggio in giudicato, comprovato dalla certificazione della Cancelleria del Tribunale di Piacenza del 14 novembre 2025. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. È inoltre decorso il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero, l’inadempimento dell’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti stabiliti dalla sentenza civile entro 90 giorni dalla notificazione della presente sentenza. Per l’ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel direttore generale competente del Ministero, o in un dirigente o funzionario delegato, con termine di 60 giorni dalla comunicazione delle ricorrenti successiva alla scadenza del termine assegnato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, in quanto dipendente della struttura amministrativa debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 1.000 euro oltre accessori e refusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
per l’esecuzione del giudicato
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato, anche se pronunciate dal giudice ordinario, quando l’amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.
artt. 112 ss. c.p.a.
rimedio giudiziale ex art. 112 e segg. cod.proc.amm.
La mancata esecuzione del giudicato costituisce presupposto per l’attivazione del giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
termine di centoventi giorni
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici dispongono di 120 giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il decorso infruttuoso del termine consente l’esperimento dell’azione di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può assicurare, mediante il giudizio di ottemperanza, l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario quando l’amministrazione obbligata non vi abbia dato adempimento.
- La prova del passaggio in giudicato della sentenza e della sua notificazione all’amministrazione, unita alla mancata esecuzione e alla mancata contestazione dell’inadempimento, è sufficiente a dimostrare i presupposti dell’azione di ottemperanza.
- Nei confronti delle amministrazioni dello Stato, l’azione di ottemperanza è proponibile dopo il decorso del termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo l’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla richiesta dell’interessato e alla scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
- Non spetta un compenso per l’attività commissariale quando il Commissario ad acta sia individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice.
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