Cassazione Civile, Ordinanza n. 02804/2026 del 08/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società impugnava un avviso di accertamento IVA per l'anno 2016, emesso perché l'Ufficio riteneva che la contribuente avesse utilizzato fatture relative a operazioni soggettivamente inesistenti. La CTR aveva confermato la ripresa fiscale ritenendo provata dall'Amministrazione, anche per presunzioni, la fittizietà dei fornitori e la consapevolezza o colpevole ignoranza della società circa l'inserimento delle operazioni in una frode. In cassazione la società deduceva: 1) violazione dell'art. 12, comma 7, Statuto del contribuente, sostenendo che l'Ufficio non avesse valutato le osservazioni presentate sul PVC; 2) nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e contraddittoria, con riferimento all'assolvimento dell'onere probatorio; 3) violazione delle norme sull'IVA, sull'onere della prova e sulla valutazione presuntiva, assumendo che la CTR avesse erroneamente desunto la consapevolezza della frode dalla sola inesistenza del fornitore e avesse invertito l'onere probatorio.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il contraddittorio endoprocedimentale ex art. 12, comma 7, l. n. 212/2000 impone che le osservazioni del contribuente siano valutate dall'ente impositore prima dell'emissione dell'atto, ma non richiede che siano necessariamente considerate dai verbalizzanti, né introduce una generalizzata motivazione rafforzata dell'avviso. Ha inoltre ritenuto infondati gli altri motivi perché la CTR aveva correttamente applicato i principi in tema di fatture soggettivamente inesistenti: l'Ufficio aveva assolto l'onere di provare, anche indiziariamente, la fittizietà dei fornitori e ulteriori elementi oggettivi idonei a far presumere la consapevolezza della contribuente; la società, a sua volta, non aveva offerto prova contraria sufficiente della propria diligenza massima. Le censure in realtà miravano a un riesame del merito e della valutazione delle prove, precluso in cassazione. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 85 c.p.c.
Richiamato per affermare la perpetuatio dell'ufficio di difensore nonostante la rinuncia al mandato notificata alla parte.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro del motivo di ricorso per nullità della sentenza per motivazione apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato in relazione al requisito della motivazione della sentenza.
art. 12, comma 7, l. 27 luglio 2000, n. 212
Prevede il contraddittorio endoprocedimentale dopo il PVC e l'obbligo di attendere sessanta giorni prima dell'emissione dell'atto impositivo; non comporta una motivazione rafforzata generalizzata dell'avviso.
artt. 19 e 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Norme IVA invocate per contestare la ripresa e il riparto dell'onere probatorio in tema di fatture soggettivamente inesistenti.
art. 116 c.p.c.
Richiamato quale regola sulla valutazione delle prove, la cui violazione è stata esclusa perché la censura mirava al riesame del merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare fittizietà del fornitore e indizi di consapevolezza; il contribuente deve fornire prova contraria della propria diligenza.
artt. 2727 e 2729 c.c.
Richiamati per l'uso delle presunzioni semplici a fondamento dell'accertamento fiscale.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dichiarare i presupposti del raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di fatture soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche per presunzioni, non solo la fittizietà del fornitore ma anche elementi oggettivi e specifici dai quali risulti che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
- La prova della consapevolezza del destinatario non può essere negata valorizzando la sola regolarità formale della contabilità, la tracciabilità dei pagamenti o l'assenza di un vantaggio economico; occorre invece verificare se il contribuente abbia adottato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto.
- Una volta che l'Ufficio abbia assolto l'onere probatorio iniziale mediante elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, spetta al contribuente fornire prova contraria della propria estraneità alla frode e della diligente verifica del fornitore.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare le censure sulla motivazione in una richiesta di riesame del merito o della valutazione delle prove, riservati al giudice di merito.
- L'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente impone che le osservazioni del contribuente al PVC siano valutate dall'ente impositore prima dell'atto fiscale, ma non configura, fuori dai casi espressamente previsti, un obbligo generalizzato di motivazione rafforzata dell'avviso di accertamento.
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