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Ordinanza

Ordinanza n. 2431/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202604450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, senza esaminare il fumus boni iuris, il periculum in mora o i motivi dell’appello. La fase cautelare si è quindi definita per effetto della rinuncia. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Basilicata, Sez. I, n. 56/2026, di reiezione della domanda cautelare proposta nell’ambito della procedura di gara identificata dal CIG B2D93C3C47

Esito

ESTINZIONE

La controversia

L’impresa concorrente ha proposto appello cautelare contro l’ordinanza del TAR Basilicata che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado. Dal testo non emergono i motivi di censura articolati nell’appello né il contenuto specifico degli atti di gara contestati. All’udienza camerale l’appellante ha rinunciato alla domanda cautelare, dichiarando tale rinuncia in considerazione dell’avvenuta fissazione dell’udienza di merito in primo grado.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR; il giudizio non è stato tuttavia deciso nel merito della domanda cautelare per effetto della rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia alla domanda cautelare, dichiarata dall’appellante in considerazione della fissazione dell’udienza di merito in primo grado, deve essere dichiarata dal giudice e preclude l’esame del fumus boni iuris, del periculum in mora e delle censure rivolte contro l’ordinanza cautelare impugnata.
  • Quando la domanda cautelare viene abbandonata nel corso dell’appello cautelare, il giudice definisce la relativa fase prendendo atto della rinuncia, senza pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della pretesa dedotta nel giudizio principale.
  • La compensazione delle spese della fase cautelare può essere disposta quando il giudizio cautelare si conclude per rinuncia dell’appellante e il provvedimento non contiene una decisione di merito sulle rispettive pretese.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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