Cassazione Penale, Sentenza n. 33405/2026 del 11/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato era stato condannato per i reati di cui ai capi C) e F), rispettivamente riconducibili al possesso o uso di documenti di identificazione falsi in continuazione e al riciclaggio. La Corte d'appello di Roma aveva confermato la decisione del Tribunale. Con il primo motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 192, comma 2, c.p.p. e 648-bis c.p., sostenendo che il riciclaggio fosse stato ritenuto sussistente senza prova della sua partecipazione all'alterazione del telaio e alla sostituzione delle targhe e che gli indizi mancassero di precisione. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e motivazione apodittica in relazione agli artt. 648 e 648-bis c.p., sostenendo che la condotta accertata consistesse soltanto nella disponibilità e successiva alienazione del veicolo e dovesse essere riqualificata come ricettazione. Con il terzo motivo ha dedotto violazione degli artt. 81 e 157 c.p. e 129 c.p.p., lamentando la mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui al capo C); secondo la difesa, il vincolo della continuazione tra i reati avrebbe mantenuto aperto il rapporto processuale e sanzionatorio anche rispetto al reato satellite, nonostante i motivi di appello fossero stati rivolti esclusivamente al reato di cui al capo F).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo. Ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 497-bis c.p., già oggettivamente prescritto secondo la motivazione della Corte d'appello ma non dichiarato. Ha precisato che, quando l'impugnazione riguarda una condanna per reati uniti dalla continuazione ed è incentrata sul reato più grave, resta aperto il rapporto processuale anche quanto ai reati satellite, sicché la prescrizione maturata durante il giudizio di impugnazione deve essere dichiarata. La Corte ha quindi annullato senza rinvio la sentenza limitatamente al reato prescritto e ha rinviato ad altra sezione della Corte d'appello di Roma per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio, non essendo possibile determinarlo direttamente per la mancata distinta indicazione delle componenti della pena riferibili ai due reati. I primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili perché reiterativi delle doglianze d'appello e diretti a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, non consentita in cassazione. La Corte ha ritenuto coerente e logica la motivazione dei giudici di merito sulla configurabilità del riciclaggio, valorizzando la falsa denuncia di smarrimento delle targhe e della carta di circolazione, l'alterazione documentale e le successive condotte volte a rendere il veicolo non riconoscibile. È stata dichiarata irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio.
Norme richiamate
art. 497-bis c.p.
Il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione.
art. 648-bis c.p.
La responsabilità per riciclaggio è stata confermata e resa irrevocabile; la Corte ha ritenuto adeguatamente motivata la sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del delitto.
art. 648 c.p.
La richiesta di riqualificazione del fatto come ricettazione è stata dichiarata inammissibile, in quanto fondata su una diversa lettura delle prove e non su un effettivo vizio deducibile in cassazione.
art. 81 c.p.
Il vincolo della continuazione tra il reato principale e il reato satellite mantiene aperto il rapporto processuale anche ai fini della prescrizione e della rideterminazione della pena.
art. 61, n. 2, c.p.
Richiamato quale norma contestata nel capo relativo al reato di cui all'art. 497-bis c.p.; il testo non sviluppa una specifica interpretazione della circostanza.
art. 157 c.p.
Rilevante per la verifica della prescrizione del reato di cui al capo C).
art. 192, comma 2, c.p.p.
Il motivo basato sull'insufficienza e imprecisione degli indizi è stato dichiarato inammissibile perché tendeva a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio.
art. 129 c.p.p.
Richiamato in relazione all'obbligo di dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione.
art. 624 c.p.p.
Utilizzato per dichiarare irrevocabile l'affermazione di responsabilità per il reato di riciclaggio.
art. 133 c.p.
Richiamato nella determinazione originaria della pena; la mancata distinta indicazione delle componenti sanzionatorie ha imposto il rinvio per la rideterminazione.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per delimitare la sintesi dei motivi di ricorso nella motivazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sostituire alla valutazione delle prove compiuta dai giudici di merito una diversa lettura dei dati processuali, anche se astrattamente logica; sono ammissibili soltanto censure riconducibili a mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione su aspetti decisivi.
- Quando la sentenza d'appello concorda con quella di primo grado nella ricostruzione e valutazione delle prove, le due motivazioni si integrano formando una doppia conforme; le censure dirette a contestare persuasività, puntualità o attendibilità della valutazione probatoria sono inammissibili se non evidenziano un vizio motivazionale manifesto e decisivo.
- L'impugnazione relativa a una condanna per reati uniti dal vincolo della continuazione, concentrata sul reato più grave, mantiene aperto il rapporto processuale anche quanto ai reati satellite, sicché la prescrizione maturata durante il giudizio di impugnazione deve essere dichiarata anche per il reato satellite non specificamente impugnato o rispetto al quale i motivi siano stati dichiarati inammissibili.
- Quando un reato satellite è dichiarato prescritto e la pena complessiva è stata determinata senza distinguere adeguatamente le componenti riferibili ai singoli reati continuati, la sentenza deve essere annullata con rinvio per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
- L'affermazione di responsabilità relativa al reato non inciso dalla prescrizione o dall'annullamento parziale diviene irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
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